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mercoledì 22 giugno 2016

Termine di durata delle concessioni perpetue

 Tar Puglia – Lecce, Sez. II - Sentenza 31 gennaio 2014, n. 289
La natura e le caratteristiche delle concessioni cimiteriali sono da tempo controverse, specie per quanto attiene alla durata del rapporto.
La decisione del TAR pugliese fa luce sulla questione, sgomberando il campo da alcuni dubbi. In particolare, secondo i giudici amministrativi, anche a voler ammettere la perpetuità dell'originaria concessione cimiteriale, resta da chiarire la questione di fondo, e cioè se, a fronte di una concessione cimiteriale perpetua, l'Amministrazione abbia o meno il potere di disporne unilateralmente la sua modifica, mediante la previsione di un termine di durata, oltre il quale la concessione deve essere rinnovata.
Per addivenire alla risposta, i giudici pugliesi chiariscono anzitutto che la gestione dei siti cimiteriali è permeata dalla disciplina pubblicistica demaniale; ciò implica che, se nei confronti dei terzi lo ius sepulchri garantisce al concessionario ampi poteri di godimento del bene, con la conseguenza che, nei rapporti interprivati, la protezione della situazione giuridica è piena, assumendo la fisionomia tipica dei diritti reali assoluti di godimento, tuttavia, nei confronti della pubblica amministrazione concedente esso costituisce un "diritto affievolito" in senso stretto, soggiacendo ai poteri regolativi e conformativi di stampo pubblicistico (TAR Campania, Napoli, sez. VII, 9 dicembre 2013, n. 5635 e 5 novembre 2013, n. 4901).
Ciò posto, pur nella consapevolezza delle oscillazioni giurisprudenziali in materia (fra cui i precedenti indicati nell'atto introduttivo del giudizio), la decisione del 31.1.2014 reputa che la natura demaniale dei cimiteri contrasti con la perpetuità delle concessioni cimiteriali, perché essa finirebbe per occultare un vero e proprio diritto di proprietà sul bene demaniale (cimitero), che per sua natura è un bene pubblico, destinato a vantaggio dell'intera collettività. Ne consegue che l'utilizzo di tale bene in favore di alcuni soggetti - che è ciò che si verifica attraverso una concessione - deve necessariamente essere temporalmente limitato (anche stabilendo una durata prolungata nel tempo e rinnovabile alla scadenza), venendo altrimenti contraddetta la sua ontologica finalità pubblica, al quale il bene verrebbe definitivamente sottratto (in termini, TAR Sicilia Palermo, sez. III, 2 dicembre 2013, n. 2341).Alla luce di tali considerazioni è stato considerato corretto il regolamento comunale che ha disposto la trasformazione delle concessioni c.d. "perpetue" in concessioni temporanee di lunga durata soggette a rinnovo, così come corretta si rivela la disposizione regolamentare nella parte in cui ha imposto al concessionario il pagamento di un canone concessorio per il loro rinnovo.

Il Sole 24 ore 07/02/2014

martedì 16 febbraio 2016

Moka funeraria



Era il «re della caffettiera» Renato Bialetti e al suo funerale, sopra a un piccolo altare, è stata esposta una grossa moka con il disegno dell’omino coi baffi e, all’interno, le ceneri del corpo. Un particolare non comune alle cerimonie funebri, che però non ha stupito la piccola e composta folla di residenti, ex operai e imprenditori del Verbano che ha partecipato alla messa nella chiesetta di Montebuglio, di Casale Corte Cerro. Il paese d’orgine di Bialetti, che si è spento a 93 anni. «In fondo ce l’aspettavamo che arrivasse in una caffettiera» racconta Saverio De Biasio, necroforo del cimitero di Omegna, nonché ex dipendente della fabbrica che fino ad alcuni anni fa produceva fino a un milione di pezzi all'anno. «D’altronde – aggiunge - la moka è nata con lui, lo rappresentava.È stato un uomo che ha fatto la storia di un marchio. Né io né i miei colleghi siamo rimasti sorpresi quando in chiesa i tre figli hanno portato davanti all’altare la moka. Penso se lo aspettassero un po’ tutti. Era una sua volontà».

fonte: Corriere.it

giovedì 28 gennaio 2016

Tutti siamo nudi


I cimiteri monumentali, giganteschi, dove ti perdi tra tutte quelle statue che ti osservano enormi e severe, e ognuno se ne sta rinchiuso nel proprio loculo. I cimiterini di montagna o di campagna, che sembrano giardini a cui mancano soltanto i tavolini dove tutti quei vecchini con l'abito buono, qualche giovanotto e perfino qualche marmocchio possano sedersi per giocare a briscola o bere il tè o correre avanti e indietro, dando la caccia alle lucertole o sfidando gli angeli di pietra a volare, altrimenti che cosa se ne fanno di quelle ali? I cimiteri vanno elogiati perché ci ricordano chi siamo davvero, da dove veniamo e dove andremo. I cimiteri ci costringono a dire a noi stessi la verità, sempre. I cimiteri ci fanno ricordare e sospirare. I cimiteri ci rendono tutti uguali, monumentali o di campagna. I soldi che abbiamo in tasca e in banca, la casa e l'automobile, i titoli e le azioni, la nostra rispettabile posizione di cui andiamo fieri (se l'abbiamo) o il nostro cercare ancora un posto sul mercato, tutto svanisce e dalla terra lo sguardo sale fatalmente verso il cielo: credenti caldi e tiepidi, scettici e dubbiosi, agnostici miti e atei polemici. Al cimitero tutti facciamo i conti con il cielo. Tutti siamo nudi, e impariamo a esserlo: come all'inizio della vita, come alla fine.

fonte: Umberto Folena, Avvenire, 19 gennaio 2016

mercoledì 16 settembre 2015

Durata concessioni

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1990, n. 285
art. 92
1. Le concessioni previste dall'art. 90 sono a tempo determinato e di durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo.
2. Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del d.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quando disposto nell'art. 98.
3. Con l'atto della concessione il comune può imporre ai concessionari determinati obblighi, tra cui quello di costruire la sepoltura entro un tempo determinato pena la decadenza della concessione.
4. Non può essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
Consiglio di Stato, sez. V, 11 ottobre 2002, n. 5505: “La normativa regolamentare comunale di polizia mortuaria e sui cimiteri in tanto è legittima in quanto non viene a porsi in contrasto con la normativa regolamentare adottata dal Governo, in virtù di quanto previsto dall’art. 4 delle disposizioni preliminari al codice civile. La normativa comunale che impone, a pena di decadenza, il rinnovo della concessione cimiteriale perpetua al trascorrere di ogni trentennio è in contrasto con la disposizione di cui all’art. 93 del regolamento governativo approvato con D.P.R. n.803/1975 (il cui contenuto è stato poi ripetuto nell’art. 92 del D.P.R. 10.9.1990 n.285). Detta disposizione statale, dopo aver precisato che le concessioni cimiteriali rilasciate dopo l’entrata in vigore del regolamento, non possono avere una durata superiore ai 99 anni, salvo rinnovo, prevede per quelle anteriori, di durata superiore ai 99 anni, la facoltà di revoca da parte del Comune quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell’ultima salma e si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno e non sia possibile provvedere tempestivamente all’ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero. Consente poi al Comune, con l’atto di concessione, di imporre al concessionario determinati obblighi tra cui quello di costruire la sepoltura entro un tempo determinato, pena la decadenza della concessione. Con la conseguenza che nella normativa statale, per le concessioni di durata superiore ai 99 anni rilasciate anteriormente al D.P.R. n.803/1975, l’esercizio del potere discrezionale di revoca nell’interesse pubblico viene ancorato a due precisi presupposti (superamento di 50 anni dall’ultima tumulazione e grave insufficienza del cimitero), che debbono concorrere entrambi per la legittimità del provvedimento di revoca, mentre la decadenza viene consentita rispetto all’inosservanza di determinati obblighi a carico del concessionario da precisare con l’atto di concessione (o con la convenzione che sovente l’accompagna). Con l’entrata in vigore del D.P.R. n.803/1975, debbono ritenersi abrogate in parte qua le disposizioni regolamentari comunali che imponevano il rinnovo della concessione cimiteriale ogni trentennio.”
TAR Piemonte, 3 aprile 1987 n. 130: “Per la sussistenza dello stato di abbandono di un’area cimiteriale ai fini dell’adozione del provvedimento di decadenza della relativa concessione, debbono ricorrere precisi requisiti temporali ed oggettivi, nel senso che deve potersi dimostrare che da lungo tempo il titolare o chi per lui non si è recato in loco, ed oggettivi nel senso che l’area stessa deve risultare impraticabile e/o, comunque, il manufatto sulla stessa insistente gravemente deteriorato in seguito al lungo stato di abbandono…”.
Una sentenza della Corte di Cassazione (Cass. Civ.le, Sez. Unite, 9 marzo 1981) stabilisce come un semplice cartello appeso su una tomba, con il quale la p.a. invitava gli aventi titolo a presentarsi presso l’ispettorato del cimitero, senza altro aggiungere, non consegua il risultato di portare alla conoscenza degli interessati, dell’ingiunzione di eseguire opere di manutenzione e conservazione. Nemmeno con l’esposizione di tale ingiunzione all’albo pretorio, a giudizio della “Suprema Corte”, si sarebbe potuto dir assolto l’obbligo di comunicazione del provvedimento come previsto dall’art. 86 del regolamento comunale di polizia mortuaria del comune di Milano. La Corte di Cassazione confermava quindi il pronunciamento della Corte d’Appello di Milano, che aveva emesso sentenza di nullità verso il provvedimento con il quale il Sindaco aveva dichiarato decaduta la concessione.
“[…] Per conseguire quell’ideale coincidenza tra la conoscenza legale e quella effettiva della diffida, e conseguentemente evitare di porre in essere un atto di decadenza nullo, per violazione dell’obbligo di comunicazione, il procedimento che la p.a. dovrebbe adottare si sostanzia nello svolgimento di accurate e complete ricerche anagrafiche degli aventi titolo; qualora queste non sortissero i risultati sperati, il ricorso alle pubbliche affissioni appare l’ultima reale possibilità che ha la p.a. di adempiere all’obbligo di comunicazione”.
fonte: http://www.funerali.org/cimiteri/la-decadenza-delle-concessioni-cimiteriali-915.html

In morte di Francesco Guccini

"Non era un accordo così definito come quello che Francesco stabilì con Piero, circa l’impegno a tornare e a dare informazioni di prima...