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sabato 5 dicembre 2020

Ille hic est Raphael

 lle hic est Raphael timuit quo sospite vinci, rerum magna parens et moriente mori (Pietro Bembo)

sabato 25 giugno 2016

Modifica della durata contrattuale e imposizione del quinto

Art. 106. Modifica di contratti durante il periodo di efficacia


1. Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti: 


a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazione dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui all'articolo 23, comma 7, solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà. Per i contratti relativi a servizi o forniture stipulati dai soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; 



b) per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari: 



1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale; 



2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi; 



c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7: 



1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti; 



2) la modifica non altera la natura generale del contratto; 



d) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto a causa di una delle seguenti circostanze: 



1) una clausola di revisione inequivocabile in conformità alle disposizioni di cui alla lettera a) ; 



2) all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del presente codice; 



3) nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore si assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori; 



e) se le modifiche non sono sostanziali ai sensi del comma 4. Le stazioni appaltanti possono stabilire nei documenti di gara soglie di importi per consentire le modifiche. 



2. Ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni, i contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori : 



a) le soglie fissate all'articolo 35; 



b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizio e fornitura sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. 



3. Ai fini del calcolo del prezzo di cui ai commi 1, lettere b) e c), 2 e 7, il prezzo aggiornato è il valore di riferimento quando il contratto prevede una clausola di indicizzazione. 



4. Una modifica di un contratto o di un accordo quadro durante il periodo della sua efficacia è considerata sostanziale ai sensi del comma 1, lettera e), quando altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti. In ogni caso, fatti salvi i commi 1 e 2, una modifica è considerata sostanziale se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte: 



a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione; 



b) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale; 



c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto; 



d) se un nuovo contraente sostituisce quello cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti al comma 1, lettera d) . 



5. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori che hanno modificato un contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), pubblicano un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tale avviso contiene le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lettera E, ed è pubblicato conformemente all'articolo 72 per i settori ordinarie e all'articolo 130 per i settori speciali. 



6. Una nuova procedura d'appalto in conformità al presente codice è richiesta per modifiche delle disposizioni di un contratto pubblico di un accordo quadro durante il periodo della sua efficacia diverse da quelle previste ai commi 1 e 2. 



7. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare il presente codice. 



8. La stazione appaltante comunica all'ANAC le modificazioni al contratto di cui al comma 1, lettera b) e al comma 2, entro trenta giorni dal loro perfezionamento. In caso di mancata o tardiva comunicazione l'Autorità irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo. L'Autorità pubblica sulla sezione del sito Amministrazione trasparente l'elenco delle modificazioni contrattuali comunicate, indicando l'opera, l'amministrazione o l'ente aggiudicatore, l'aggiudicatario, il progettista, il valore della modifica. 



9. I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione di cui al comma 2. Nel caso di appalti aventi ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori, l'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo. 



10. Ai fini del presente articolo si considerano errore o omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle regole di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali. 


11. La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante. 

12. La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario una aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. 


13. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato. 



14. Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture sono comunicate dal RUP all'Osservatorio di cui all'articolo 213, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza. Per i contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera di importo eccedente il dieci per cento dell'importo originario del contratto, incluse le varianti in corso d'opera riferite alle infrastrutture strategiche, sono trasmesse dal RUP all'ANAC, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad una apposita relazione del responsabile unico del procedimento, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante. Nel caso in cui l'ANAC accerti l'illegittimità della variante in corso d'opera approvata, essa esercita i poteri di cui all'articolo 213. In caso di inadempimento agli obblighi di comunicazione e trasmissione delle varianti in corso d'opera previsti, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 213, comma 12.

domenica 19 giugno 2016

Come si stipula il contratto a seguito di gara

L’articolo 32, comma 14, del d.lgs 50/2016 merita di essere scritto
 in modo più chiaro. 

Si propone la seguente disaggregazione.

Il contratto è stipulato, a pena di nullità:

  1. con atto pubblico notarile informatico;
  2. in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante:
    1. (sempre) in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante;
    2. (anche) mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata:

                           i. autenticata dal segretario comunale ai sensi dell’articolo 21, comma 4, del dpr 465/1997;
                            ii. non autenticata (residua ancora il dubbio se in questo caso sia obbligatoria la modalità elettronica, ma è opportuno ritenere di sì);

  1. col metodo della corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri, (solo) per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro (sempre se conseguenti a procedura negoziata).

E’ bene ricordare l’articolo 13 del d.l. 52/2012, convertito in legge 94/2012: “Per i contratti relativi agli acquisti di beni e servizi degli enti locali, ove i beni o i servizi da acquistare risultino disponibili mediante strumenti informatici di acquisto, non trova applicazione quanto previsto dall'articolo 40 della legge 8 giugno 1962, n. 604”.

E' ulteriormente da precisare che nell'ipotesi 2.b. del precedente elenco, cioè laddove i contratti derivino da procedure negoziate, il contratto può (non deve) essere stipulato mediante scrittura privata, qualunque sia l'importo del contratto stesso, fermo restando che si può anche stipulare mediante atto notarile o in forma pubblica amministrativa.

fonte: http://luigioliveri.blogspot.it/

giovedì 19 maggio 2016

Blocco delle gare a Milano

Continua a fare discutere il nuovo Codice appalti. Dopo il deficit di trasparenza lamentato dal presidente Anac Raffaele Cantone, la cui autorità vede limitati i suoi poteri di controllo preventivo, e le norme di tutela del lavoro saltate, ora è il Comune di Milano a sottolineare le criticità del testo.

Antonella Fabiano, direttore centrale opere pubbliche e centrale unica appalti di Palazzo Marino, nel corso di un convegno dell’Ance. ha infatti denunciato che la “rivoluzione” rappresentata dal codice entrato in vigore il 20 aprile ha messo “in crisi” il Comune, dove sono state “bloccate tutte le gare“.

Fabiano ha spiegato che in un mese è stata bandita una sola gara di servizi, “piuttosto semplice, soltanto oggi”, 18 maggio. Tutto il resto è invece bloccato per diverse difficoltà nel redigere un bando “che potesse valere come modello, senza doverlo rifare ogni due giorni”, a causa dell’ardua interpretazione di alcune delle norme. In particolare, Fabiano ha citato le linee guida dell’Anac, di cui sono circolate bozze messe in consultazione per le quali, “se diventassero il testo definitivo, sarebbe molto difficile trovare un allineamento con il testo normativo”. Tra l’altro, ha aggiunto Fabiano, “se abbiamo avuto difficoltà noi che siamo una stazione appaltante ben strutturata, mi immagino gli altri”.

Critico anche il presidente dell’Ance Claudio De Albertis: “La speranza è che il quadro normativo si componga il più rapidamente possibile”, per far ripartire i bandi di gara che, nel periodo gennaio-aprile, sono “calati del 7,2%, con una flessione del 16,2% dell’importo”.

fonte: Il fatto quotidiano, 18 maggio 2016

mercoledì 11 maggio 2016

La questione "bollo" per i contratti Mepa

Una tassa invisibile da 50 milioni di euro. Nascosta tra le pieghe di una procedura burocratica svolta tutta via Internet. Ma che poi impone la stampa di un documento in formato cartaceo con l’obbligo di apporre le marche da bollo. Eppure l’intenzione sarebbe quella di facilitare le operazioni telematiche tra le piccole e medie imprese e la Pubblica Amministrazione,portando anche un risparmio di soldi agli imprenditori. Ma non solo. Dal 4 maggio il numero verde 800.906.227 per le informazioni sui rapporti economici con la PA è diventato a pagamento. Così il deputato del Movimento 5 Stelle, Alessio Villarosa, ha raccolto le lamentele dei titolari di piccole aziende e ha chiesto, in un question time, al ministro dell’economia e delle Finanze, Pier Carlo Padoan, di intervenire sulla vicenda. “Il governo parla di semplificazione e digitalizzazione, sbandierandopresunti risparmi. Poi in realtà ci sono degli aumenti dei costi”, spiega a ilfattoquotidiano.it Villarosa, che aggiunge: “Abbiamo ricevuto molte segnalazioni di piccoli imprenditori alle prese con questo sistema che li svantaggia”.
FUORI MERCATO L’istituzione del Mercato elettronico della P.A.(MePA) si pone obiettivi ambiziosi: da una parte far risparmiare tempo e garantire trasparenza alle amministrazioni; e dall’altra diminuire i costi commerciali alle imprese, che possono in questo modo ampliare pure i rapporti di fornitura, e quindi economici, con le amministrazioni. Ma come funziona il MePA? Il meccanismo si attua principalmente attraverso la Consip, la società del Ministero dell’Economia e delle Finanze che supporta le amministrazioni negli acquisti di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche. In questo caso svolge un ruolo di raccordo tra le imprese abilitate a partecipare a questi bandi e le amministrazioni che richiedono un servizio. La convenzione tra le parti viene così stipulata sul portaleacquistainretepa.it. Sin qui tutto lineare e veloce, secondo il principio della digitalizzazione che dovrebbe accorciare i tempi della burocrazia. Ma dopo la transazione telematica c’è l’inghippo: viene richiesta la stampa del documento dell’ordine effettuato con relativa imposta da bollo di 16 euro ogni 4 facciate di fogli. Un’operazione che secondo le stime ha portato 50 milioni in più nelle casse dello Stato. E una tassa ulteriore sul conto delle imprese che hanno rapporti con la PA. Il problema è stato innescato da una risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 16 dicembre 2013, secondo cui l’ordine inviato attraverso il MePa è uncontratto a tutti gli effetti. E quindi necessita dell’invio del documento fisico.“È davvero una cosa assurda. Bisogna fare prima tutta la parte telematica, e poi bisogna stampare. Dov’è la digitalizzazione?”, si chiede Villarosa.
CALL CENTER A PAGAMENTO  Come se non bastasse c’è stata un altro costo da affrontare per le imprese fornitrici della Pubblica amministrazione: dal 4 maggio il numero 800.906.227 del Call Center di AcquistinretePA è diventato a pagamento. Con la tariffazione al minuto, la bolletta potrebbe diventare molto cara: siccome si tratta di spiegazioni tecniche sul funzionamento del MePA, con tutta la solerzia possibile le telefonate non terminano in pochi secondi. “Sembra quasi ci sia la volontà di danneggiare le piccole e medie imprese per favorire sempre e solo i grandi”, incalza Villarosa. Per questo il Movimento 5 Stelle, nel question time, ha messo nero su bianco la richiesta di “intraprendere iniziative che prevedano l’esenzione dall’imposta di bollo dei contratti stipulati con la PA attraverso il mercato elettronico, o altre e diverse forme di compensazione, nonché a ripristinare la gratuità di tutti i numeri verdi del call center AcquistinretePA”.

fonte: Il fatto quotidiano, 13 maggio 2015

sabato 26 marzo 2016

Traffico di certificazioni SOA

Politici, dirigenti, attrici e imprenditori. Sono circa 80 le persone rinviate a giudizio nell’ambito dell’inchiesta sulle false attestazioni rilasciate dalla società Axsoa, l’azienda investita dall’inchiesta condotta dal sostituto procuratore Giancarlo Cirielli e dal procuratore aggiunto Nello Rossi. I magistrati contestano, a seconda delle posizioni, i reati di associazione per delinquere, corruzione, falso e abuso d’ufficio. Secondo gli inquirenti, la Axsoa, società specializzata nella certificazione dei requisiti per la partecipazione agli appalti pubblici, era in grado di accontentare anche le imprese non in regola. Naturalmente occorreva elargire del denaro. Non si trattava certo di pochi spiccioli. Le tariffe per una falsa attestazione infatti, stando a quanto ricostruito dai magistrati romani, potevano arrivare ad attestarsi su cifre che si aggiravano intorno a 700 mila euro. Nonostante si trattasse di una cifra importante, questa sarebbe apparsa ragionevole. In ballo c’erano infatti alcuni tra i più corposi appalti pubblici banditi da aziende del calibro di Ama, Atac e Cotral, delle Poste, dei ministeri, del provveditorato per i Lavori pubblici o dei grandi ospedali. In questa storia dove i controllori si piegano agli interessi dei controllati, secondo quanto emerge dagli atti a disposizione della procura di Roma, la posta in ballo era rappresentata dalle Soa. Compito delle Società organismo di Attestazioni era quello di rilasciare documenti che fino a due anni fa, erano essenziali per le imprese che intendevano partecipare a gare d’appalto pubbliche. Nell’ordinanza il gip Simonetta D’Alessandro parla di un sistema criminoso basato su «un collaudato ed organizzato sistema, mascherato dietro l’attività di carattere pubblicistico esercitato dall’Axsoa spa, volto a vendere ai clienti della società di attestazione non già un servizio corretto ed imparziale di verifica dei requisiti e di successiva attestazione, bensì un pacchetto completo costituito dalla vendita dei requisiti di attestazione solo cartolare». Il prossimo 14 settembre, tra i numerosi imputati chiamati a difendersi dalle accuse mosse dalla procura di piazzale Clodio, c’è anche l’ex presidente dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, Giuseppe Brienza. L’attività di indagine delle Unità speciali Nucleo Tutela Mercati della Guardia di Finanza aveva condotto i magistrati capitolini a ritenere che Brienza, grazie alle pratiche «addomesticate» sarebbe riuscito ad ottenere consistenti benefit. Negli atti dell’inchiesta, spunta infatti un box auto pagato da un imprenditore e un attico a viale Nizza. Un immobile che Mario Calcagni aveva messo a disposizione, a titolo completamente gratuito, per la figlia di Brienza. Poi c’è la vicenda relativa ad un posto di lavoro per la sua compagna, e quella che riguarda una consulenza da 5000 euro al mese di cui lo stesso Brienza avrebbe beneficiato nella stessa Soa, ente che avrebbe dovuto controllare. Mario Calcagni, 64 anni, doveva essere un comune impiegato dell’Axsoa, ma in realtà, sarebbe stato una sorta di padre padrone dell’azienda. Era lui, secondo i pubblici ministeri, a ridistribuire le mazzette. Anche la moglie, Raffaella Bigonzi, in arte Raffaella Bergè, era finita nella bufera giudiziaria. La protagonista della soap opera «Centovetrine», secondo il gip avrebbe compiuto «operazioni atte ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa» di un assegno circolare di 200mila euro. Anche Alfredo Gherardi, sempre della società Axsoa spa avrebbe gestito il presunto business illecito. Tra i nomi iscritti sul registro degli indagati spunta quello di Massimo Colletti, del direttore generale della Vigilanza, Maurizio Ivagnes, del funzionario dell'Ufficio Qualificazione Maria Grassini e del deputato di Scelta Civica, Angelo D'Agostino. Per il primo, ieri, il giudice per l’udienza preliminare ha dichiarato il non luogo a procedere. Nel caso di altri 3 indagati: Ivangnes, Francesco Di Svevo e Tiziana Carpinello, come nei confronti di Brienza il giudice ha dichiarato il non luogo a procedere limitatamente al reato di rivelazione del segreto d’ufficio. La posizione dell’ex presidente della Corte dei conti, Luigi Gianpaolino, era già stata archiviata. In abbreviato invece Gino Sorvillo è stato condannato a tre anni di reclusione. Mentre Bernardino Ciccarella è stato assolto. Per le circa 80 persone rinviate a giudizio, il prossimo appuntamento è fissato al 14 settembre, giorno in cui avranno la possibilità di difendersi raccontando la loro verità.
fonte: Andrea Ossino, Il Tempo

martedì 22 marzo 2016

Verso il nuovo codice

Nuove regole per arginare corruzione e collusione, coinvolgimento dei cittadini sulle grandi opere, soglie comunitarie per gli appalti, addio alla preferenza per l’offerta al massimo ribasso e, soprattutto, più poteri all’Autorità nazionale anticorruzione (Anac). Per il governo il nuovo codice appalti, che recepirà tre direttive europee (23, 24 e 25/2015) entro il 18 aprile, è una vera e propria rivoluzione. Lo schema di decreto legislativo in 217 articoli dovrà regolamentare una disciplina complessa, che spazia dalle grandi opere pubbliche a servizi comemense ospedaliere e scolastiche, manutenzione del verde,servizi postalitrasportienergia e acqua. Ma il timore degli operatori è che l’Autorità anticorruzione guidata da Raffaele Cantone si ritrovi paralizzata da un’ulteriore ed enorme mole di lavoro rallentando, nei fatti, la macchina degli appalti. Peraltro l’authority avrà armi spuntate, perché potrà dare multe non superiori a 50mila euro. Non solo: tra gli operatori del settore c’è anche preoccupazione per il fatto che le nuove regole non favoriscono la trasparenza a tutto tondo. Infatti riguardano principalmente le gare dai grandi importi, quelle cioè che, secondo i diktat di Bruxelles, partono da 5,2 milioni per lavori e concessioni, 135mila euro per forniture, servizi e progettazioni di autorità governative centrali (209mila per quelle sub-centrali) e 750mila euro per servizi sociali.
Sotto i “tetti” Ue resta l’affidamento diretto – Per gli affidamenti al di sotto di queste soglie resta invece il rischio concreto di favorire un sottobosco di relazioni e potentati locali, sia pure all’interno di un sistema più snello dei centri di gestione appalti, le cosiddette stazioni appaltanti, che scenderanno da circa 60mila ad appena 250. Il motivo? Al di sotto il tetto comunitario sarà possibile utilizzare procedure negoziate che, secondo il codice, consentono l’affidamento diretto dei lavori previa consultazione di almeno cinque operatori economici. Inoltre, secondo CgilCisl e Uil, che stanno preparando un incontro sul tema il 22 marzo a Roma, è preoccupante l’assenza nel testo di undivieto alle deroghe che si sono moltiplicate nei casi degli scandali ExpoMose l’Aquila.
Rischio caos nella fase di transizione – Fra le organizzazioni di categoria e gli imprenditori edili desta perplessità anche la fase di transizione in cui scompariranno gli attuali regolamenti attuativi per fare spazio alle linee guida di carattere generale, che dovranno essere approvate con decreto del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell’Anac e previo parere delle competenti commissioni parlamentari. Con il rischio concreto di un caos nel primo periodo di applicazione e con una elevata probabilità di confusione nell’interpretazione autentica delle norme del nuovo codice. Sul fronte occupazionale, infine, sono emersi dubbi per una normativa che cambierà completamente le regole del gioco in tema di appalti: secondo la Filca-Cisl la riduzione dal 40 al 20% della percentuale di lavori che i concessionari autostradali potranno fare attraverso le loro controllate di manutenzione mette a rischio posti di lavoro. L’altro rischio è che l’impatto organizzativo sulla macchina dello Stato, nella gestione del fabbisogno e nella programmazione, sia pesante. Secondo l’attuale testo, infatti, le amministrazioni che affidano appalti saranno tenute a presentare un programma biennale di acquisti beni e servizi (oltre i 40mila euro), oltre che un piano triennale dei lavori pubblici “in coerenza con il bilancio” per importi superiori ai 100mila euro. E dovranno pubblicarli sul sito nella sezione “amministrazione trasparente”.
Dal “massimo ribasso” all’offerta “più vantaggiosa” - Nel testo non mancano comunque gli spunti positivi, come l’introduzione dell’obbligo di coinvolgimento dei cittadinisulle grandi opere infrastrutturali. O anche l’eliminazione delle gare al massimo ribasso per fare spazio al criterio della “offerta più vantaggiosa” in termini di qualità e prezzo, obbligatoria per appalti di “servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica e per quei servizi in cui è fondamentale l’apporto di manodopera (si pensi ad esempio ai servizi di pulizia)” come chiarisce la relazione tecnica. Tuttavia, sulla materia, il documento lascia un certo margine di discrezionalità. Se da un lato, infatti, vengono fissati paletti per le nomine dei componenti delle commissioni di aggiudicazione, rigorosamente tratti da un albo Anac, dall’altro lo schema di decreto non fissa alcun parametro standard per individuare l’offerta migliore. Per non parlare del fatto che, per appalti di somme inferiori alle soglie comunitarie, la pubblica amministrazione potrà nominare soggetti interni per la commissione di aggiudicazione.
Se l’azienda non paga stipendi e contributi subentra l’appaltatore - Quanto alla fase esecutiva dei lavori, il codice introduce anche regole più stringenti per le aziende vincitrici di appalti a tutela delle casse dello Stato e dei lavoratori. All’articolo 30, la normativa si occupa sia dei casi di inadempienzaretributiva e contributiva dell’azienda affidataria e stabilisce che l’ente appaltante si faccia carico di pagare gli stipendi “detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario” e di trattenere “dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi”. A vigilare sul corretto adempimento dei lavori ci sarà un responsabile unico di progetto, nominato dal soggetto appaltatore, con compiti specifici che verranno stabiliti dall’Anac. Se da un lato le aziende saranno più controllate, dall’altro sarà per loro più facile partecipare agli appalti perché nel giro di un anno è prevista “ladigitalizzazione delle procedure di tutti i contratti pubblici”.
Troppo lavoro per l’Anac. Ma la multa massima sarà di soli 50mila euro – Ma l’aspetto più rilevante del codice appalti è la stretta su vigilanza e controllo che il governo affida all’autorità guidata da Cantone. L’Anac dovrà infatti fornire alle aziende degli strumenti tipo come “linee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo,contratti-tipo” per garantire efficienza e qualità del lavoro delle stazioni appaltanti. Non solo: l’autorità dovrà anche verificare che sia garantita l’economicità dei contratti pubblici, segnalare al governo e al Parlamento fenomeni gravi di inadempimento, formulare proposte di modifica all’esecutivo, predisporre una relazione annuale, controllare la “qualificazione degli esecutori dei contratti pubblici”, tenere l’albo dei commissari, gestire il sistema di controllo delle stazioni appaltanti, interloquire con le procure e disporre ispezioni avvalendosi della Guardia di Finanza.
Oltre ai poteri di vigilanza, l’Anac avrà poi anche poteri sanzionatori che tuttavia, a giudicare dagli importi pecuniari, appaiono armi spuntate se confrontate al giro di interessi in ballo. Le multe che l’autorità potrà comminare andranno infatti da un minimo di 250 euro a un massimo di 50mila euro. Per non parlare del fatto che i tempi di reazione dell’autorità rischiano di essere troppo lunghi. Un esempio può forse aiutare il complesso lavoro che gli esperti dell’Anac si troveranno ad affrontare. La delibera Anac 207 del 2 marzo 2016, che ha fatto luce su circa 1.800 affidamenti del comune di Roma, ha richiesto più di un anno di lavoro (l’istruttoria è stata avviata il 20 gennaio 2015). Troppo tempo per bloccare i guasti di un appalto in corso d’opera.

fonte: Il fatto

giovedì 21 gennaio 2016

Maxi sanzione

Intesa anticoncorrenza nel settore dei servizi di pulizia delle scuole: ad accertarla è stata l’Antitrust che ha inflitto una maxi sanzione, di 110 milioni di euro in totale, alle società CNS (Consorzio Nazionale Servizi società cooperativa), Manutencoop Facility Management, Roma Multiservizi e Kuadra.
L’intesa ha condizionato l’esito della gara pubblica bandita da Consip, la centrale acquisti della Pubblica Amministrazione, per un appalto di rilievo comunitario suddiviso in 13 lotti del valore totale di 1,63 miliardi di euro.
Grazie questa intesa, le 4 società – due delle quali sono i maggiori operatori del mercato – hanno annullato di fatto il reciproco confronto concorrenziale nello svolgimento della gara Consip, per spartirsi i lotti più appetibili e aggiudicarsene il numero massimo consentito.

La gara in questione, bandita dalla centrale acquisti della pubblica amministrazione, riguardava un appalto suddiviso in 13 lotti del valore totale di circa 1,6 miliardi. Secondo l’Autorità presieduta da Giovanni Pitruzzella “pur concorrendo formalmente in maniera autonoma il Cns e la consorziata Manutencoop Facility Management hanno concordato, d’intesa con le altre parti del procedimento, la rispettiva strategia per perseguire obiettivi condivisi e alterare così gli esiti della gara, anche avvalendosi di affidamenti in subappalto per la tutela delle rispettive posizioni di mercato”.
Il comportamento delle società, due delle quali sono i maggiori operatori del mercato, non solo ha condizionato l’esito del bando ma” ha annullato di fatto il reciproco confronto concorrenziale nello svolgimento della gara per spartirsi i lotti più appetibili e aggiudicarsene il numero massimo consentito”, spiega l’Antitrust, secondo cui “la collusione si è realizzata attraverso un utilizzo distorto dello strumento consortile”. L’istruttoria che ha portato alla decisione dell’Autorità garante è stata avviata il 15 ottobre 2014.
Non vi è dubbio che le procedure di gara Consip, tese ad affidare appalti in convenzione, vengono bandite con criteri selettivi che spesso producono un effetto anticoncorrenziale. Infatti, la richiesta di requisiti abnormi, privilegiano la partecipazione di grandi gruppi che, come nel Facility Management, sono associati in un unica federazione sindacale. E’ evidente che questo sistema penalizza fortemente la partecipazione delle PMI, a favore di aziende che da ormai un decennio hanno il monopolio di queste commesse, che a loro volta subappaltano ad altre imprese, strozzando il mercato.
Se intesa c’è stata, è probabile che ora possa scattare un inchiesta per turbativa d’asta oltre alla revoca degli affidamenti da parte di Consip, con l’incameramento della cauzione definitiva.
fonte: www.impresedelsud.it

sabato 17 ottobre 2015

Procedura negoziata senza previa pubblicazione

Fiorenza Sarzanini per “Il Corriere della Sera

«Servizio di vigilanza armata, portierato e ronda presso tutti i siti dal 16 febbraio 2015 al 30 settembre 2015 per 15 milioni e 460 mila euro: procedura negoziata senza previa pubblicazione».

«Fornitura ricambi autobus per 58 mila e 873 euro nel 2013: procedura negoziata senza previa pubblicazione».

«Potenziamento alimentazione elettrica depositi di Garbatella e Osteria del Curato per 208 mila euro nel 2013».

«Servizio relativo alla gestione degli asili nido aziendali nei siti Magliana, Tor Sapienza e Prenestina per un periodo di tre anni dal 2015 al 2018 per un milione e 872mila euro: procedura negoziata senza previa pubblicazione».


Eccolo il dossier dell' Anticorruzione sull' Atac, l' azienda dei trasporti di Roma, sugli appalti affidati negli ultimi cinque anni per oltre due miliardi di euro. Migliaia di contratti per servizi di fornitura e manutenzione che nella maggior parte dei casi sono stati siglati con trattativa privata e dunque violando il codice che regola i lavori pubblici.

In tutto sono oltre 13 mila pagine che il presidente Raffaele Cantone sta analizzando e trasmetterà poi alla Procura e alla Corte dei Conti. Perché è vero che l' azienda ha trenta giorni per presentare le proprie controdeduzioni, ma le prime verifiche hanno già dimostrato come la scelta di procedere senza pubblicazione dei bandi di gara abbia fatto alzare in maniera vertiginosa i prezzi. Provocando un danno economico a una società con il bilancio già disastrato.


I frazionamenti per stare «sottosoglia» È stato l' assessore Stefano Esposito a chiedere la verifica per il periodo compreso tra il 2011 e il 2015 «parliamo di cifre pazzesche, gli affidamenti a Buzzi e Carminati sono briciole a confronto e qualcuno si dovrà porre il problema del perché sono dovuto arrivare io per porre questo tema». E i sospetti dell' autorità Anticorruzione sono pesantissimi. Uno su tutti: per restare sotto la soglia potrebbero essere stati frazionati alcuni appalti.


E in effetti a scorrere l' elenco dei lavori, soprattutto quelli affidati tra il 2011 e il 2012, ci sono alcune cifre che appaiono addirittura troppo basse rispetto alla media. E proprio questo ha alimentato il dubbio che si fosse deciso di dividere gli importi proprio per aggirare i controlli.

Si va dai 10 mila e 900 euro per la «sistemazione dei pali sulla linea Roma-Viterbo» ai 3 mila e 900 per la «fornitura del materiale informatico», ma anche ai 120 mila euro per la «fornitura di traverse e legnami per scambi in azobè». E poi ci sono gli oltre 10 mila euro per la «fornitura di acqua potabile nei siti aziendali» oppure le parcelle per prestazioni legali che oscillano tra i mille e i 41 mila euro. Sempre rigorosamente affidati con procedura negoziata.


Bagni, auto elettriche e fotocopie
Gli affidamenti che appaiono più interessanti per verificare la regolarità delle procedure avvengono nel 2015. Per oltre 162 mila euro si è deciso di attivare il «servizio di locazione con facoltà di acquisto di cinque veicoli elettrici per il progetto «Christmas Shopping».
Ben 1 milione e 182 mila euro sono stati invece spesi per il «servizio di noleggio operativo full service di 460 macchine fotocopiatrici digitali multifunzionali a colori e in bianco e nero collegato alla rete aziendale di Atac in configurazione base con opzioni per la durata di 50 mesi». A conti fatti ogni macchina costa all' azienda 2 mila 570 euro.

Per un milioni e 600 mila euro è stata invece aperta la procedura per «l' affidamento triennale dei servizi e lavori per la gestione, conduzione e manutenzione programmata di 91 servizi igienici automatizzati installati presso le stazioni della metropolitana» mentre le «toilette automatizzate» costano quasi 206 mila euro. E poi ci sono svariati appalti concessi per il «noleggio dei veicoli senza conducente», addirittura 4 mila euro spesi per effettuare «test e analisi sui tessuti per la gara per il rinnovo delle divise».


Capitolo a parte riguarda i servizi di «vigilanza armata, portierato e ronda presso tutti i siti Atac». A scorrere il dossier confezionato dallo staff di Cantone si scopre infatti che nel 2015 sono stati aperti diversi lotti, tutti con procedura negoziata per importi che vanno dai 67 milioni di euro ai 15 milioni di euro, ma poi si è deciso di affidare ulteriori incarichi della stessa natura e dunque dovranno essere i vertici aziendali a spiegare il criterio seguito nell' affidamento delle commesse.


Ieri con una nota Atac ha dichiarato che «con le gare on line ci sono stati ribassi del 26 per cento e affidamenti diretti sotto l' 1 per cento del totale».
Magistrati e Anticorruzione verificheranno se sia vero.

In morte di Francesco Guccini

"Non era un accordo così definito come quello che Francesco stabilì con Piero, circa l’impegno a tornare e a dare informazioni di prima...