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martedì 31 luglio 2018

La nuova direttiva del Ministero dell'Interno sulle manifestazioni pubbliche

di Michele Deodati - Responsabile SUAP Unione Appennino bolognese e Vicesegretario comunale

Il superamento della "Circolare Gabrielli"
Con la direttiva 18 luglio 2018, n. 11001, il Ministero dell'Interno, a firma del Capo di Gabinetto Piantedosi, emana un ulteriore direttiva con lo scopo di normare l'applicazione di modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche. In seguito ad un monitoraggio degli esiti applicativi e dopo un confronto con gli enti esponenziali delle realtà locali, il nuovo provvedimento si propone innanzitutto di intervenire nel ginepraio di atti di indirizzo che ormai popolano il settore degli eventi pubblici dopo il varo della Circolare Gabrielli nel giugno 2017. Ad essa sono infatti seguiti vari provvedimenti di carattere operativo adottati dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco in data 19 giugno e 20 luglio, oltre alla Circolare del Viminale a firma Morcone, del 28 luglio 2017, che riporta la stessa intitolazione della direttiva 18 luglio 2018. E' dunque evidente l'intenzione di rivisitare i precedenti indirizzi e operare una "reductio ad unum", al fine di uniformare i molteplici indirizzi desumibili da una pluralità di atti aventi pressoché analoghi obiettivi, unitamente alla semplificazione che è sempre indispensabile di fronte al fenomeno della stratificazione delle fonti. Si nota comunque come il nuovo atto, a differenza della Circolare Morcone di cui ha ereditato l'indirizzario, non comprenda l'ANCI tra i suoi destinatari, soggetto che invece compariva nel precedente provvedimento. E questo, come si vedrà, nonostante la nuova valorizzazione del ruolo dei Sindaci.
Entrando nel merito del documento, si evidenzia come a seguito di appositi approfondimenti, anche di natura tecnica, si è ritenuto di dover superare talune rigidità rilevate nell'applicazione pratica e nei contenuti del modello organizzativo e procedurale fornito in via sperimentale. Quindi le indicazioni contenute nella direttiva Piantedosi sostituiscono le precedenti, tenendo luogo delle stesse. L'obiettivo è quello di ridefinire i passaggi procedurali nell'ottica di quello che viene indicato come un "approccio flessibile" alla gestione del rischio, parametrando le misure cautelari nel modo più appropriato rispetto alle vulnerabilità in concreto rilevate in rapporto a ciascun evento. Si è dunque cercato di dare una risposta al coro di proteste, sollevate da più parti, nei confronti dell'eccessiva complessità delle procedure indicate nella Circolare Gabrielli e nei successivi provvedimenti operativi, anche in considerazione della rigidità degli schemi ivi previsti, poco adatti ad essere applicati nella miriade di microiniziative che, favorite dalla bella stagione, fioriscono un po' ovunque soprattutto nei piccoli centri.
Il nuovo regime amministrativo: alcune distinzioni
La direttiva definisce un regime amministrativo differenziato per le pubbliche manifestazioni sottoposte a regime autorizzatorio. In tal caso, l'iniziativa spetta all'organizzatore, che invierà al Comune, con congruo anticipo rispetto alla data dell'evento, l'istanza corredata dalla documentazione necessaria, recante anche l'indicazione delle misure di sicurezza che si intende adottare. Inoltre, in caso di eventi di pubblico spettacolo, il Comune, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, acquisirà il parere della Commissione comunale o provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, ai sensi dell'art. 80 del T.U.L.P.S. Negli altri casi, si dice invece che il Comune potrà rilasciare direttamente il provvedimento autorizzativo, indicando nello stesso le misure di sicurezza da applicare.
Possibile un'interpretazione "contra legem"?
In questi primi passaggi fondamentali, ipotizzando come già noti molti aspetti della normativa, si opera una distinzione che interessa gli eventi oltre le 200 persone oppure che si concludono oltre la mezzanotte del giorno di inizio, indipendentemente dall'affluenza. Sono questi infatti i casi di manifestazioni pubbliche che gli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S. assoggettano ad autorizzazione espressa. Nelle altre ipotesi, che evidentemente sono considerate più semplici e di minore impatto, il regime giuridico è quello della Scia. E' il regime autorizzativo espresso quello che attira l'attenzione del Ministero, e su questa tipologia di eventi si concentrano le prescrizioni della direttiva. Non solo: tra le manifestazioni pubbliche viene operata un'ulteriore specificazione nel caso si tratti di "pubblici spettacoli". Con questa precisazione, seppure implicitamente, si sottintende che per il Ministero sono da considerarsi manifestazioni di pubblico spettacolo solo quegli eventi che effettivamente comportano l'organizzazione di attività di intrattenimento passivo del pubblico (concerti, rappresentazioni teatrali, balletti, ecc.). Nella prassi amministrativa dei Comuni, al fine di poter applicare le norme contenute nel T.U.L.P.S. e quindi rilasciare l'autorizzazione di polizia amministrativa, la fattispecie "pubblici spettacoli" è stata interpretata come comprensiva di ogni tipo di evento in grado di coinvolgere un pubblico in modo attivo o passivo, non solo con riferimento al significato letterale delle parole, ma anche estendendo l'applicazione delle norme di sicurezza ad eventi di altro tipo, come fiere, mercatini, ma soprattutto sagre e feste di carattere prevalentemente enogastronomico o religioso. Adesso, la direttiva del 18 luglio 2018 chiarisce che solo nel caso le manifestazioni pubbliche soggette ad autorizzazione siano effettivamente inquadrabili come pubblici spettacoli occorre ottenere il parere della Commissione di Vigilanza. Mentre nelle altre ipotesi, invece, il Comune potrà rilasciare direttamente il provvedimento autorizzativo, indicando nello stesso le misure di sicurezza da adottare. Questa precisazione, con tanto di specifica del regime da adottare nelle ipotesi diverse dal "pubblico spettacolo", sembra suggerire un'interpretazione contra legem proprio nel caso in cui l'evento non si configuri come pubblico spettacolo nel senso sopra definito. Benché assoggettato ad autorizzazione, vuoi perché supera le 200 presenze, vuoi perché si conclude oltre la mezzanotte, non sarà necessario convocare la Commissione di Vigilanza. Quindi, secondo questa lettura, feste e sagre paesane a tema principalmente culinario soggette ad autorizzazione, sembrerebbero poter fare a meno della verifica di agibilità ex art. 80 del T.U.L.P.S., che rimarrebbe invece obbligatoria per i pubblici spettacoli veri e propri. E' appena il caso di ricordare che ai sensi dell'art. 141 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. (R.D. n. 635 del 1940), per eventi con capienza fino a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti di competenza della Commissione di Vigilanza sono sostituiti dalla relazione di un tecnico abilitato che attesta il rispetto delle regole tecniche stabilite dal Ministero dell'Interno (D.M. 19 agosto 1996). Nel caso particolare di luoghi e spazi all'aperto, utilizzati occasionalmente ed esclusi dal campo di applicazione decreto del 1996 in quanto privi di specifiche attrezzature per lo stazionamento del pubblico, il tecnico deve limitarsi ad attestare la conformità degli impianti, l'idoneità statica delle strutture in elevazione e l'idoneità dei presidi antincendio.
Tornando alla direttiva ministeriale, e nonostante sia da accogliere positivamente l'intento semplificatore, ci permettiamo di sollevare alcune perplessità sulla tenuta giuridica delle prescrizioni che sembrano permettere ai Comuni, "nelle altre ipotesi", di adottare direttamente il provvedimento autorizzativo, se non altro nel caso in cui l'autorizzazione è necessaria perché si superano le 200 persone. Come detto poc'anzi, l'art. 141 del Regolamento T.U.L.P.S. permette di sostituire il verbale della Commissione con la relazione di un tecnico solo per iniziative fino a 200 persone. Quindi sarebbe auspicabile un chiarimento su questo punto di non secondaria importanza.
Parola d'ordine: flessibilità
La direttiva 18 luglio 2018 si muove all'insegna della flessibilità. Fatto l'inquadramento preliminare, il documento stabilisce che sono i Sindaci/Presidenti delle Commissioni a dover informare le Prefetture circa le peculiari condizioni di criticità connesse alla tipologia dell'evento, alla conformazione del luogo, al numero e alle caratteristiche dei partecipanti. Insomma, contrariamente all'impostazione che caratterizzava la precedente disciplina ministeriale, oggi sostituita, aumenta la discrezionalità dei Sindaci nella valutazione delle potenziali vulnerabilità connesse a ciascun evento. A questo punto, acquisita la documentazione prodotta dall'organizzatore e qualora ne constatino l'effettiva esigenza, toccherà alle Prefetture sottoporre l'argomento all'esame del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, allargato alla partecipazione del Comandante provinciale dei Vigili del fuoco. E' questa la sede in cui saranno definiti i dispositivi di security, nonché valutati quelli di safety, eventualmente modificando o implementando le misure previste dall'organizzatore, ove ciò risulti necessario in un'ottica di ottimizzazione dell'efficacia del generale dispositivo di sicurezza.
Le nuove "Linee guida"
Le "Linee guida per l'individuazione delle misure di contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità", allegate alla direttiva Piantedosi, costituiscono il nuovo riferimento per le valutazioni del Comitato - in sostituzione delle precedenti di cui alla direttiva Morcone - quale utile supporto per l'individuazione delle più idonee misure di contenimento del rischio in relazione a manifestazioni caratterizzate da rilevanti profili di complessità o delicatezza.
Sempre all'insegna della flessibilità, alle Prefetture è affidato il compito di valutare l'opportunità di svolgere ulteriori approfondimenti, allo scopo di rendere le prescrizioni di carattere generale contenute nelle Linee guida maggiormente conformi alle peculiarità del territorio e delle manifestazioni programmate in sede locale.
Ma veniamo alle prescrizioni delle Linee guida. Innanzitutto, viene specificato l'ambito di applicazione, limitato alle manifestazioni pubbliche che si tengono in luoghi all'aperto in cui si profilino peculiari condizioni di criticità connesse alla tipologia dell'evento, alla conformazione del luogo, al numero e alle caratteristiche dei partecipanti. E' importante sottolineare che si tratta di manifestazioni non assoggettate ai procedimenti di cui all'art. 80 T.U.L.P.S., e quindi all'agibilità della Commissione di Vigilanza. Nel caso che la stessa tipologia di manifestazioni sia invece soggetta al parere della Commissione, le linee guida contenute nel presente documento possono costituire un utile riferimento integrativo degli aspetti non già ricompresi nelle vigenti norme di sicurezza per esse applicabili.
Qualche parametro numerico
Per le aree destinate alle manifestazioni deve essere definita una capienza massima, avendo come riferimento una densità di affollamento massima pari a 2 persone/m2. L'affollamento definito dal parametro sopra citato dovrà essere comunque verificato con la larghezza dei percorsi di allontanamento dall'area, applicando il parametro di capacità di deflusso di 250 persone/modulo. Il numero di varchi di allontanamento non dovrà essere inferiore a tre, ed essi dovranno essere collocati in posizione ragionevolmente contrapposta. La larghezza minima dei varchi e delle vie di allontanamento inserite nel sistema di vie d'esodo non dovrà essere inferiore a 2.40 m.
Piano d'emergenza ed evacuazione
A seguito della valutazione dei rischi, il responsabile della manifestazione dovrà redigere il Piano d'emergenza, che dovrà riportare:
- le azioni da mettere in atto in caso d'emergenza tenendo conto degli eventi incidentali ipotizzati nella valutazione dei rischi;
- le procedure per l'evacuazione dal luogo della manifestazione, con particolare riferimento alla designazione del personale addetto all'instradamento della folla;
- le disposizioni per richiedere l'intervento degli Enti preposti al soccorso e fornire le necessarie informazioni finalizzate al buon esito delle attività poste in essere dai succitati Enti;
- le apparecchiature e i sistemi eventualmente disponibili per la comunicazione tra gli Enti presenti e l'organizzazione dell'evento;
- le specifiche misure per l'assistenza alle persone diversamente abili. La gestione della sicurezza deve contemplare operatori addetti all'assistenza all'esodo, all'instradamento e monitoraggio dell'evento, alla lotta all'incendio.
Operatori della sicurezza
Gli operatori della sicurezza sono soggetti iscritti ad Associazioni di protezione civile riconosciute, nonché personale in quiescenza già appartenente alle forze dell'ordine, alle forze armate, ai Corpi dei Vigili Urbani, dei Vigili del Fuoco, al Servizio Sanitario per i quali sia stata attestata l'idoneità psico-fisica, ovvero altri operatori in possesso di adeguata formazione in materia. Oppure sono addetti alla lotta all'incendio e alla gestione dell'emergenza formati con corsi di livello C ai sensi del D.M. 10 marzo 1998 e abilitati ai sensi dell'art. 3, L. n. 609 del 1996.

lunedì 2 ottobre 2017

Il Papa ai Sindaci

Accogliere, integrare e dialogare. Papa Francesco torna a indicare alcune strade maestre da percorrere nell'accoglienza dei migranti, fenomeno che in questi ultimi anni scuote soprattutto l'opinione pubblica europea. Lo ha fatto nel discorso che ha rivolto alla delegazione dell'Associazione nazionale comuni italiani (Anci) ricevuta questa mattina nella Sala Clementina del Palazzo Apostolico. Un intervento breve, ma intenso, su un tema che a papa Francesco sta molto a cuore. "La città di cui vorrei parlarvi riassume in una sola le tante che sono affidate alla vostra responsabilità - ha esordito il Papa -. È una città che non ammette i sensi unici di un individualismo esasperato, che dissocia l’interesse privato da quello pubblico. Non sopporta nemmeno i vicoli ciechi della corruzione, dove si annidano le piaghe della disgregazione. Non conosce i muri della privatizzazione degli spazi pubblici, dove il “noi” si riduce a slogan, ad artificio retorico che maschera l’interesse di pochi".
"Un sindaco - ha detto ancora Francesco - deve avere la virtù della prudenza per governare, ma anche la virtù del coraggio per

andare avanti e la virtù della tenerezza per avvicinarsi ai più deboli". "Vi auguro di potervi sentire sostenuti dalla gente per la quale spendete il vostro tempo, le vostre competenze, quella familiarità del sindaco con il suo popolo, quella vicinanza, se il sindaco è vicino la cosa va avanti, sempre".

Custodire la passione del bene comune

Per costruire e servire una città "serve un cuore buono e grande, nel quale custodire la passione del bene comune". Ecco allora che "non bisogna alzare ulteriormente la torre, ma di allargare la piazza, di fare spazio, di dare a ciascuno la possibilità di realizzare sé stesso e la propria famiglia e di aprirsi alla comunione con gli altri". Anzi, il Papa consiglia i sindaci di "frequentare le periferie, quelle urbane, quelle sociali e quelle esistenziali. Il punto di vista degli ultimi è la migliore scuola, ci fa capire quali sono i bisogni più veri e mette a nudo le soluzioni solo apparenti". C'è dunque bisogno di "una politica e di una economia nuovamente centrate sull'etica: quella della responsabilità, delle realzioni, della comunità e dell'ambiente".

Migranti, superare le paure

Il Papa non si nasconde che "molti vostri concittadini avvertono un disagio di fronte all'arrivo massiccio di migranti e rifugiati. Ecco trova spiegazione dell'innato timore verso lo straniero, un timore aggravato dalle ferite dovute alla crisi economica, dall'impreparazione delle comunità locali, dall'inadeguatezza di molte misure adottate in un clima di emergenza". Ma tale disagio, aggiunge ancora Francesco, "può essere superato attraverso l'offerta di spazi di incontro personale e di conoscenza mutua". Un invito rivolto a tutti i comuni italiani, anche se il Papa si è rallegrato del fatto che "molte delle amministrazioni qui rappresentate possono annoversarsi tra i principali fautori di buone pratiche di accoglienza e di integrazione". E lascia agli amministratori un compito: aiutare a guardare con speranza al futuro, perché questo fa emergere "le energie migliori di ognuno, dei giovani prima di tutto".

Decaro: parole che ci incoraggiano

Di fronte alla sfida del cambiamento e delle migrazioni "spesso ci capita di avere paura. Spesso vorremmo tornare indietro - commenta il presidente dell'Anci Antonio Decaro -. Soprattutto quando ci sentiamo soli", ma "con la Sua parola, non lo saremo mai". "Questa incontro, ci consente di guardare avanti con più fiducia e più coraggio".

fonte: Avvenire, 30 settembre 2017

giovedì 1 settembre 2016

Art. 90 e non art. 110


Trasparenza. È uno dei valori che ci contraddistingue e che perseguiamo. Per questo motivo abbiamo deciso di chiedere un parere all'ANAC, l'Autorità Nazionale Anticorruzione, su tutte le nomine fatte finora dalla Giunta. Una richiesta per garantire il massimo della trasparenza: il "palazzo" deve essere di vetro, tutti i cittadini devono poter vedere cosa accade dentro. Questo è il M5S.
Sulla base di due pareri contrastanti, ci siamo rivolti all'ANAC che, esaminate le carte, ha dichiarato che la nomina della Dott.ssa Carla Romana Raineri a Capo di Gabinetto va rivista in quanto "la corretta fonte normativa a cui fare riferimento è l'articolo 90 TUEL" e "l'applicazione, al caso di specie, dell'articolo 110 TUEL è da ritenersi impropria". Ne prendiamo atto.
Conseguentemente, sarà predisposta l'ordinanza di revoca.

Virginia Raggi, Sindaco di Roma

martedì 22 marzo 2016

Verso il nuovo codice

Nuove regole per arginare corruzione e collusione, coinvolgimento dei cittadini sulle grandi opere, soglie comunitarie per gli appalti, addio alla preferenza per l’offerta al massimo ribasso e, soprattutto, più poteri all’Autorità nazionale anticorruzione (Anac). Per il governo il nuovo codice appalti, che recepirà tre direttive europee (23, 24 e 25/2015) entro il 18 aprile, è una vera e propria rivoluzione. Lo schema di decreto legislativo in 217 articoli dovrà regolamentare una disciplina complessa, che spazia dalle grandi opere pubbliche a servizi comemense ospedaliere e scolastiche, manutenzione del verde,servizi postali, trasporti, energia e acqua. Ma il timore degli operatori è che l’Autorità anticorruzione guidata da Raffaele Cantone si ritrovi paralizzata da un’ulteriore ed enorme mole di lavoro rallentando, nei fatti, la macchina degli appalti. Peraltro l’authority avrà armi spuntate, perché potrà dare multe non superiori a 50mila euro. Non solo: tra gli operatori del settore c’è anche preoccupazione per il fatto che le nuove regole non favoriscono la trasparenza a tutto tondo. Infatti riguardano principalmente le gare dai grandi importi, quelle cioè che, secondo i diktat di Bruxelles, partono da 5,2 milioni per lavori e concessioni, 135mila euro per forniture, servizi e progettazioni di autorità governative centrali (209mila per quelle sub-centrali) e 750mila euro per servizi sociali.
Sotto i “tetti” Ue resta l’affidamento diretto – Per gli affidamenti al di sotto di queste soglie resta invece il rischio concreto di favorire un sottobosco di relazioni e potentati locali, sia pure all’interno di un sistema più snello dei centri di gestione appalti, le cosiddette stazioni appaltanti, che scenderanno da circa 60mila ad appena 250. Il motivo? Al di sotto il tetto comunitario sarà possibile utilizzare procedure negoziate che, secondo il codice, consentono l’affidamento diretto dei lavori previa consultazione di almeno cinque operatori economici. Inoltre, secondo Cgil, Cisl e Uil, che stanno preparando un incontro sul tema il 22 marzo a Roma, è preoccupante l’assenza nel testo di undivieto alle deroghe che si sono moltiplicate nei casi degli scandali Expo, Mose e l’Aquila.
Rischio caos nella fase di transizione – Fra le organizzazioni di categoria e gli imprenditori edili desta perplessità anche la fase di transizione in cui scompariranno gli attuali regolamenti attuativi per fare spazio alle linee guida di carattere generale, che dovranno essere approvate con decreto del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell’Anac e previo parere delle competenti commissioni parlamentari. Con il rischio concreto di un caos nel primo periodo di applicazione e con una elevata probabilità di confusione nell’interpretazione autentica delle norme del nuovo codice. Sul fronte occupazionale, infine, sono emersi dubbi per una normativa che cambierà completamente le regole del gioco in tema di appalti: secondo la Filca-Cisl la riduzione dal 40 al 20% della percentuale di lavori che i concessionari autostradali potranno fare attraverso le loro controllate di manutenzione mette a rischio posti di lavoro. L’altro rischio è che l’impatto organizzativo sulla macchina dello Stato, nella gestione del fabbisogno e nella programmazione, sia pesante. Secondo l’attuale testo, infatti, le amministrazioni che affidano appalti saranno tenute a presentare un programma biennale di acquisti beni e servizi (oltre i 40mila euro), oltre che un piano triennale dei lavori pubblici “in coerenza con il bilancio” per importi superiori ai 100mila euro. E dovranno pubblicarli sul sito nella sezione “amministrazione trasparente”.
Dal “massimo ribasso” all’offerta “più vantaggiosa” - Nel testo non mancano comunque gli spunti positivi, come l’introduzione dell’obbligo di coinvolgimento dei cittadinisulle grandi opere infrastrutturali. O anche l’eliminazione delle gare al massimo ribasso per fare spazio al criterio della “offerta più vantaggiosa” in termini di qualità e prezzo, obbligatoria per appalti di “servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica e per quei servizi in cui è fondamentale l’apporto di manodopera (si pensi ad esempio ai servizi di pulizia)” come chiarisce la relazione tecnica. Tuttavia, sulla materia, il documento lascia un certo margine di discrezionalità. Se da un lato, infatti, vengono fissati paletti per le nomine dei componenti delle commissioni di aggiudicazione, rigorosamente tratti da un albo Anac, dall’altro lo schema di decreto non fissa alcun parametro standard per individuare l’offerta migliore. Per non parlare del fatto che, per appalti di somme inferiori alle soglie comunitarie, la pubblica amministrazione potrà nominare soggetti interni per la commissione di aggiudicazione.
Se l’azienda non paga stipendi e contributi subentra l’appaltatore - Quanto alla fase esecutiva dei lavori, il codice introduce anche regole più stringenti per le aziende vincitrici di appalti a tutela delle casse dello Stato e dei lavoratori. All’articolo 30, la normativa si occupa sia dei casi di inadempienzaretributiva e contributiva dell’azienda affidataria e stabilisce che l’ente appaltante si faccia carico di pagare gli stipendi “detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario” e di trattenere “dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi”. A vigilare sul corretto adempimento dei lavori ci sarà un responsabile unico di progetto, nominato dal soggetto appaltatore, con compiti specifici che verranno stabiliti dall’Anac. Se da un lato le aziende saranno più controllate, dall’altro sarà per loro più facile partecipare agli appalti perché nel giro di un anno è prevista “ladigitalizzazione delle procedure di tutti i contratti pubblici”.
Troppo lavoro per l’Anac. Ma la multa massima sarà di soli 50mila euro – Ma l’aspetto più rilevante del codice appalti è la stretta su vigilanza e controllo che il governo affida all’autorità guidata da Cantone. L’Anac dovrà infatti fornire alle aziende degli strumenti tipo come “linee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo,contratti-tipo” per garantire efficienza e qualità del lavoro delle stazioni appaltanti. Non solo: l’autorità dovrà anche verificare che sia garantita l’economicità dei contratti pubblici, segnalare al governo e al Parlamento fenomeni gravi di inadempimento, formulare proposte di modifica all’esecutivo, predisporre una relazione annuale, controllare la “qualificazione degli esecutori dei contratti pubblici”, tenere l’albo dei commissari, gestire il sistema di controllo delle stazioni appaltanti, interloquire con le procure e disporre ispezioni avvalendosi della Guardia di Finanza.
Oltre ai poteri di vigilanza, l’Anac avrà poi anche poteri sanzionatori che tuttavia, a giudicare dagli importi pecuniari, appaiono armi spuntate se confrontate al giro di interessi in ballo. Le multe che l’autorità potrà comminare andranno infatti da un minimo di 250 euro a un massimo di 50mila euro. Per non parlare del fatto che i tempi di reazione dell’autorità rischiano di essere troppo lunghi. Un esempio può forse aiutare il complesso lavoro che gli esperti dell’Anac si troveranno ad affrontare. La delibera Anac 207 del 2 marzo 2016, che ha fatto luce su circa 1.800 affidamenti del comune di Roma, ha richiesto più di un anno di lavoro (l’istruttoria è stata avviata il 20 gennaio 2015). Troppo tempo per bloccare i guasti di un appalto in corso d’opera.

fonte: Il fatto

venerdì 18 marzo 2016

sagre

Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 33 del 09/02/2012 – Supplemento Ordinario n. 27, in vigore dal 10/02/2012, porta con sè molte novità tra cui molto interessante è quella proposta dall’art. 41  – Semplificazione in materia di somministrazione temporanea di alimenti e bevande – “L’attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, è avviata previa segnalazione certificata di inizio attività priva di dichiarazioni asseverate ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e non è soggetta al possesso dei requisiti previsti dall’articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.”

Si tratta di una semplificazione che incide fortemente sulla sicurezza alimentare ossia la possibilità di garantire in condizioni igieniche ottimali acqua ed alimenti.

Per l’esercizio dell’attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande in occasione di fiere, sagre, manifestazioni religiose e culturali o eventi locali straordinari non è più necessaria l’autorizzazione  del Comune ma è sufficiente presentare la segnalazione certificata di inizio attività priva di asseverate dichiarazioni ai sensi dell’articolo 19 della Legge n. 241/1990.

Si precisa poi, al fine di consentire il più ampio esercizio di tale attività, che la stessa potrà essere esercitata anche in mancanza dei requisiti richiesti dall’art. 71 del Decreto Legislativo n.. 59/2010 che testualmente recita: Art. 71 – Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali.

1. Non possono esercitare l’attività commerciale dì vendita e di somministrazione:
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive;
2. Non possono esercitare l’attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell’alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d’azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.
3. Il divieto di esercizio dell’attività, ai sensi del comma 1, lettere b), e), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
4. Il divieto dì esercizio dell’attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all’attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall’articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.
6. L’esercizio, in qualsiasi forma, di un’attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di un’attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l’attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell’imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale;
c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.
3. Sono abrogati i commi 2, 4 e 5 dell’articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e l’articolo 2 della legge 25 agosto 1991, n. 287.

Sembra assurdo ma è proprio vero si è proceduto da un lato alla semplificazione delle sagre con la segnalazione certificata di inizio attività e dall’altro all’ampliamento della platea dei soggetti legittimati a farlo, includendovi anche i delinquenti abituali, per professione o per tendenza, e i rei di frode alimentari.
La domanda nasce spontanea: come sarà presa tale norma, se non viene modificata in sede di conversione del Decreto Legge, dalle Associazioni di Categoria, dalle Associazioni dei Consumatori ma soprattutto dai tanti ristoratori che sono invece soggetti al possesso dei requisiti di cui gli organizzatori delle sagre sono esentati? Ai posteri l’ardua sentenza.

Si evidenzia poi che già per le sagre, fiere o altre manifestazioni a carattere religioso, benefico, solidaristico, sociale o politico non è richiesto il possesso del corso di alimentarista (ex libretto di idoneità sanitaria) da parte degli addetti alla somministrazione di alimenti e bevande (art. 92 comma 14 legge 388 del 23/12/2000). Legge 23 dicembre 2000, n. 388 – “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)” : Art. 92 : 14. A decorrere dal 1° gennaio 2001 le disposizioni di cui all’articolo 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, e agli articoli 37, 39, 40 e 41 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, non si applicano al personale saltuariamente impiegato dagli organizzatori di sagre, fiere e manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico.

Per la parte sanitaria necessita presentare il Modulo per la notifica all’Autorità competente delle attività in campo alimentare soggette a registrazione ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento CE n. 852/2004, al Comune per il successivo inoltro all’Azienda Sanitaria Locale.

Permane l’obbligo di corresponsione dei diritti S.I.A.E. e di assolvimento (se dovuti) dei contributi E.N.P.A.L.S. in presenza di gruppi deputati all’intrattenimento musicale o in caso di utilizzo di apparecchiature per la riproduzione di musica. Le attività che si sviluppano a margine dei suddetti eventi e manifestazioni, quali quelle commerciali in forma ambulante, non godono di alcuna agevolazione.

Numerose sono le agevolazioni previste dalla normativa vigente per le associazioni o comitati, sia in tema di istituzione, tenuta-conservazione della documentazione sociale e fiscale, sia per quanto concerne l’assoggettamento alle imposte ai fini dell’I.V.A. e delle Imposte sui redditi del ricavato delle predette attività che in ogni caso debbono avere carattere di occasionalità e marginalità.

Tali agevolazioni in materia di Imposte sui redditi sono da ricondurre all’articolo 143 (comma 3 – lettera “a.”) del T.U.I.R. (“Esclusione dal reddito imponibile”) all’articolo 2 (comma 1 lettera “hh.”) del D.P.R. n. 696 in data 21/12/1996 (semplificazione degli obblighi di certificazione dei corrispettivi) nonché alle disposizioni dettate dall’articolo 8 (comma 2) della legge sul volontariato nr. 266/1991. In ultimo la legge n. 296 in data 27/12/2006 (cd. Legge Finanziaria 2007) al comma 185 ha statuito che le associazioni che operano o partecipano a manifestazioni di interesse storico, artistico e culturale legate agli usi ed alle tradizioni delle comunità locali sono equiparate ai soggetti esenti dall’imposta sul reddito delle società e non assumono la qualifica di sostituti d’imposta e sono esenti dagli obblighi stabiliti dal D.P.R. n. 600/1973. Inoltre, le prestazioni e le dazioni offerte da persone fisiche in favore delle medesime associazioni hanno carattere di liberalità ai fini delle imposte sui redditi. Tutte le attività che non rispettano i suddetti requisiti sono assoggettate all’I.V.A. e quindi alla certificazione dei corrispettivi riscossi, alle imposte sui redditi conseguiti ed alle norme in materia previdenziale ed assistenziale per l’assunzione del personale impiegato nell’attività, ecc..

Di particolare rilievo, in  tema di vendita e somministrazione di bevande alcoliche, le disposizioni di dettaglio di recente emanate dal Ministero dello Sviluppo Economico in attuazione del rinvio normativo di cui alla Legge n. 88 in data 07/07/2009 (articolo 23). Nel caso specifico, la Risoluzione n. 69837 in data 30/07/2009 della Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore e Normativa tecnica, ha inteso fornire un’interpretazione che, per quanto riguarda la possibilità di somministrare temporaneamente bevande alcoliche nelle fiere, nelle sagre ed in ogni altra occasione in cui si promuovono produzione e/o commercio di prodotti tipici locali (laddove tale possibilità non sia esclusa da legge statale e sia invece espressamente prevista da legge regionale), nulla sia stato innovato dalla norma di cui alla Legge n. 88 in data 07/07/2009 (articolo 23). Pertanto, in presenza di regolare autorizzazione rilasciata anche ai sensi dall’articolo 86 del T.U.L.P.S., il divieto posto al secondo comma del nuovo articolo 14/bis della legge 125, infatti, non può riferirsi anche ad esercizi (sebbene posti su aree pubbliche) provvisti della licenza (anche se temporanea). Quale ulteriore incombenza amministrativa il decreto Legge n. 185 in data 20/11/2008 (articolo 30), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2/2009, ha introdotto il cosiddetto modello E.A.S. per la comunicazione dei  dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi. Sono pertanto tenuti alla presentazione del modello di comunicazione tutti gli enti associativi di natura privata, con o senza personalità giuridica, che si avvalgono di una o più delle previsioni di de-commercializzazione previste dagli articoli 148 del T.U.I.R. dall’articolo 4 (quarto comma – secondo periodo e sesto comma), del D.P.R. n. 633/1972. Non sono tenuti alla presentazione del modello le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all’articolo 6 della Legge 11/08/1991, n. 266, che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate con decreto del Ministro delle finanze 25 maggio 1995. Sono parimenti esonerate dalla presentazione del modello le associazioni pro-loco che optano per l’applicazione delle norme di cui alla Legge 16 dicembre 1991, n. 398, e gli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.)  che non svolgono attività commerciali.

Gli organizzatori dovranno garantire il rispetto di quanto previsto dall’Ordinanza del Ministero della Salute del 3 Aprile 2002, avente come oggetto: “Requisiti  igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche”; in particolare dovranno essere protetti gli alimenti dalla contaminazione tramite appositi schermi, gli addetti alla vendita dovranno indossare un camice di colore chiaro con adeguato copricapo, il banco di vendita dovrà essere posto a una determinata distanza dal suolo, etc..

I prodotti alimentari posti in vendita o somministrati, dovranno essere muniti di apposito cartellino degli ingredienti con evidenziati gli eventuali allergeni utilizzati, conformemente a quanto disposto dal Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 “Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari” e Decreto Legislativo 8 febbraio 2006, n. 114 “Attuazione delle direttive 2003/89/CE, 2004/77/CE e 2005/63/CE in materia di indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari”.

Per la somministrazione dei pasti si dovrà indicare nel menù gli eventuali ingredienti allergenici utilizzati, nel rispetto dell’Ordinanza 29 gennaio 2010 del Ministero della Salute, avente come oggetto“Misure urgenti in merito alla tutela della salute del consumatore con riguardo al settore della ristorazione”, con la quale vengono imposti nuovi obblighi ai ristoratori e a tutti coloro che somministrano alimenti.

I dolci e prodotti offerti dalle massaie del posto dovranno essere catalogati e numerati secondo il nome della persona che li ha prodotti e muniti dell’indicazione degli ingredienti utilizzati al fine di garantire la perfetta tracciabilità e rintracciabilità del prodotto.

Per il commercio e la somministrazione dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche il responsabile dell’ “industria alimentare” come definita dall’art. 2, lettera b) del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, deve procedere ad effettuare attività di autocontrollo (HACCP) nel rispetto dei principi e delle procedure stabilite da tale decreto legislativo.

fonte:polizialocale.com (maggio 2012)

giovedì 21 gennaio 2016

Maxi sanzione

Intesa anticoncorrenza nel settore dei servizi di pulizia delle scuole: ad accertarla è stata l’Antitrust che ha inflitto una maxi sanzione, di 110 milioni di euro in totale, alle società CNS (Consorzio Nazionale Servizi società cooperativa), Manutencoop Facility Management, Roma Multiservizi e Kuadra.
L’intesa ha condizionato l’esito della gara pubblica bandita da Consip, la centrale acquisti della Pubblica Amministrazione, per un appalto di rilievo comunitario suddiviso in 13 lotti del valore totale di 1,63 miliardi di euro.
Grazie questa intesa, le 4 società – due delle quali sono i maggiori operatori del mercato – hanno annullato di fatto il reciproco confronto concorrenziale nello svolgimento della gara Consip, per spartirsi i lotti più appetibili e aggiudicarsene il numero massimo consentito.

La gara in questione, bandita dalla centrale acquisti della pubblica amministrazione, riguardava un appalto suddiviso in 13 lotti del valore totale di circa 1,6 miliardi. Secondo l’Autorità presieduta da Giovanni Pitruzzella “pur concorrendo formalmente in maniera autonoma il Cns e la consorziata Manutencoop Facility Management hanno concordato, d’intesa con le altre parti del procedimento, la rispettiva strategia per perseguire obiettivi condivisi e alterare così gli esiti della gara, anche avvalendosi di affidamenti in subappalto per la tutela delle rispettive posizioni di mercato”.
Il comportamento delle società, due delle quali sono i maggiori operatori del mercato, non solo ha condizionato l’esito del bando ma” ha annullato di fatto il reciproco confronto concorrenziale nello svolgimento della gara per spartirsi i lotti più appetibili e aggiudicarsene il numero massimo consentito”, spiega l’Antitrust, secondo cui “la collusione si è realizzata attraverso un utilizzo distorto dello strumento consortile”. L’istruttoria che ha portato alla decisione dell’Autorità garante è stata avviata il 15 ottobre 2014.
Non vi è dubbio che le procedure di gara Consip, tese ad affidare appalti in convenzione, vengono bandite con criteri selettivi che spesso producono un effetto anticoncorrenziale. Infatti, la richiesta di requisiti abnormi, privilegiano la partecipazione di grandi gruppi che, come nel Facility Management, sono associati in un unica federazione sindacale. E’ evidente che questo sistema penalizza fortemente la partecipazione delle PMI, a favore di aziende che da ormai un decennio hanno il monopolio di queste commesse, che a loro volta subappaltano ad altre imprese, strozzando il mercato.
Se intesa c’è stata, è probabile che ora possa scattare un inchiesta per turbativa d’asta oltre alla revoca degli affidamenti da parte di Consip, con l’incameramento della cauzione definitiva.
fonte: www.impresedelsud.it

lunedì 11 gennaio 2016

Cappelle cimiteriali al Verano

Ama Roma, la società che gestisce la raccolta rifiuti ma anche gli undici cimiteri capitolini, deve fare i conti con una richiesta di risarcimento danni che potrebbe sfociare in una denuncia per truffa. Tutta colpa dell’asta pubblica bandita nel 2014 per fare cassa assegnando in concessione per 75 anni cappelle, tombe ed edicole funerarie al Verano, al Flaminio, al Laurentino e al cimitero di Castel di Guido. Una cittadina ha partecipato e si è aggiudicata per 245mila euro (contro una base d’asta di 144.456) l’assegnazione di una cappella al Verano: nove metri quadri in uno stato di conservazione che la scheda tecnica definisce “discreto”. Voleva trasferirci la salma del marito, scomparso nel 2010. Ma la cappella, in cui possono essere custoditi fino a 12 corpi, si è rivelata “fatiscente, da abbattere e ricostruire”, si legge in un comunicato dell’associazione Codici, che annuncia di volersi costituire parte civile nel procedimento. Di qui la decisione di chiedere i danni alla società che ha come azionista unico il Comune di Roma. E ora la signora sta valutando di sporgere denuncia per truffa.
Va detto che la scheda precisa anche che l’intonaco interno “è in cattive condizioni” e essendo il manufatto “edificato parzialmente contro terra” “sono probabili infiltrazioni anche dalla copertura, coperta in lastre di travertino ma colonizzata dalla vegetazione, con sconnessione di alcuni elementi di coronamento”. E vi si legge anche che sono “necessari lavori di manutenzione“. La camera sepolcrale, però, è definita “asciutta”. Diverso il risultato della perizia fatta fare dall’acquirente.
Dall’asta, che ha permesso di aggiudicare 54 lotti di cui una trentina al Verano, Ama Roma ha ricavato un totale di 3,7 milioni di euro, con un rialzo di 901mila euro rispetto al valore base. “Reinvestiremo i soldi per la cura e la manutenzione del verde e dei cimiteri”, aveva spiegato l’ex assessore all’Ambiente di Roma Capitale Estella Marino.

fonte: il fatto quotidiano

martedì 5 gennaio 2016

L'occupazione del Filangieri


A Napoli occupare un edificio pubblico conviene. Il collettivo «La Balena» da tre anni è asserragliato nell' ex Asilo Filangieri, un palazzone che si erge alle spalle di San Gregorio Armeno, la strada dei pastori del centro storico. La sigla raccoglie un po' di tutto: centri sociali, no global e indignados, lavoratori del mondo dello spettacolo e personaggi in cerca d' autore.


Un bel giorno del 2012, hanno forzato i cancelli e si sono presi l' immobile appena ristrutturato dal Comune per la modica cifra di 5 milioni di euro (tutto il complesso vale esattamente il doppio). Invece di sgomberare l' area, l' ultimo giorno dell' anno il sindaco Luigi de Magistris ha premiato gli abusivi con una delibera di giunta che li autorizza non solo a restarci ma a continuare la loro attività di organizzazione di spettacoli a pagamento, vendita di alcolici e corsi di recitazione.

«Siamo davanti a un palese voto di scambio» ha attaccato il presidente della IV Municipalità, Armando Coppola (Fi). Perché gli occupanti sono tutti o quasi tutti sostenitori arancioni. Addirittura, si vocifera che Giggino potrà schierare alle prossime elezioni una lista che dovrebbe chiamarsi «Massa critica» che fa riferimento proprio all' ex Asilo.

Il provvedimento di Palazzo San Giacomo, scritto con l' aiuto di due giuristi d' eccezione come Stefano Rodotà e Paolo Maddalena, ha fatto urlare allo scandalo il capo dell' opposizione in consiglio comunale e candidato sindaco del centrodestra, Gianni Lettieri. «Che dovrebbero dire si chiede tutte quelle famiglie che vengono sgomberate e che non hanno un tetto di fronte ad un' amministrazione che non tutela il loro diritto alla casa, ma salvaguardia la prepotenza estremista di centri sociali che occupano beni comuni? Ho dato già mandato ai miei legali di esaminare tutta la documentazione e sollevare la questione a tutti i livelli, giudiziari ed istituzionali».

In realtà, l' autorità giudiziaria non è intervenuta nemmeno quando, per prendere possesso delle sale, gli occupanti hanno violato i sigilli apposti per mancanza di agibilità. Nessuno vede dalle parti di San Gregorio Armeno.

Chi invece aveva una prospettiva chiara dell' abuso è l' ex assessore comunale Bernardino Tuccillo, ex IdV. «Con un' ultima nota del 7 novembre 2012 inviata al capo di gabinetto del sindaco fui costretto a sollecitare lo sgombero degli occupanti abusivi dal prestigioso stabile, purtroppo senza essere ascoltato, poco prima di perdere la delega al Patrimonio. Con la delibera appena approvata giunge a compimento un percorso sull' uso distorto e dissennato di utilizzo dei nostri beni pubblici. Da un ex magistrato diventato sindaco sarebbe stato lecito attendersi l' introduzione di una cornice di regole e norme valide per tutti e non privilegi e favoritismi accordati a centri sociali ed amici degli amici». Parole al vento.


Collettivo e Amministrazione comunale si difendono sostenendo che sì, c' è stata un' occupazione abusiva, ma non è il caso di farne una tragedia perché ora, in quella struttura, si fa cultura «partecipata e inclusiva». Quella che piace all' estrema sinistra movimentista che vota de Magistris e che deve respingere la spietata concorrenza grillina. Per uno scherzo del destino, il M5S di Napoli, fino alla rottura definitiva col sindaco un paio di mesi fa, si riuniva proprio presso l' ex Asilo Filangieri.

fonte:Simone Di Meo per “il Giornale”


In morte di Francesco Guccini

"Non era un accordo così definito come quello che Francesco stabilì con Piero, circa l’impegno a tornare e a dare informazioni di prima...