Visualizzazione post con etichetta diritto. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta diritto. Mostra tutti i post

sabato 20 settembre 2014

Il discusso art. 18

Art. 18.
Reintegrazione nel posto di lavoro. (1)
Il giudice, con la sentenza con la quale dichiara la nullità del licenziamento perché discriminatorio ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 maggio 1990, n. 108, ovvero intimato in concomitanza col matrimonio ai sensi dell'articolo 35 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o in violazione dei divieti di licenziamento di cui all'articolo 54, commi 1, 6, 7 e 9, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, ovvero perché riconducibile ad altri casi di nullità previsti dalla legge o determinato da un motivo illecito determinante ai sensi dell'articolo 1345 del codice civile, ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto e quale che sia il numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro. La presente disposizione si applica anche ai dirigenti. A seguito dell'ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l'indennità di cui al terzo comma del presente articolo. Il regime di cui al presente articolo si applica anche al licenziamento dichiarato inefficace perché intimato in forma orale. (2)
Il giudice, con la sentenza di cui al primo comma, condanna altresì il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullità, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto. Il datore di lavoro è condannato inoltre, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. (2)
Fermo restando il diritto al risarcimento del danno come previsto al secondo comma, al lavoratore è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, la cui richiesta determina la risoluzione del rapporto di lavoro, e che non è assoggettata a contribuzione previdenziale. La richiesta dell'indennità deve essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza, o dall'invito del datore di lavoro a riprendere servizio, se anteriore alla predetta comunicazione. (2)
Il giudice, nelle ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, per insussistenza del fatto contestato ovvero perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili, annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro di cui al primo comma e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione. In ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria non può essere superiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione, per un importo pari al differenziale contributivo esistente tra la contribuzione che sarebbe stata maturata nel rapporto di lavoro risolto dall'illegittimo licenziamento e quella accreditata al lavoratore in conseguenza dello svolgimento di altre attività lavorative. In quest'ultimo caso, qualora i contributi afferiscano ad altra gestione previdenziale, essi sono imputati d'ufficio alla gestione corrispondente all'attività lavorativa svolta dal dipendente licenziato, con addebito dei relativi costi al datore di lavoro. A seguito dell'ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l'indennità sostitutiva della reintegrazione nel posto di lavoro ai sensi del terzo comma. (2)
Il giudice, nelle altre ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, dichiara risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, in relazione all'anzianità del lavoratore e tenuto conto del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell'attività economica, del comportamento e delle condizioni delle parti, con onere di specifica motivazione a tale riguardo. (2)
Nell'ipotesi in cui il licenziamento sia dichiarato inefficace per violazione del requisito di motivazione di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, della procedura di cui all'articolo 7 della presente legge, o della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, si applica il regime di cui al quinto comma, ma con attribuzione al lavoratore di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata, in relazione alla gravità della violazione formale o procedurale commessa dal datore di lavoro, tra un minimo di sei e un massimo di dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, con onere di specifica motivazione a tale riguardo, a meno che il giudice, sulla base della domanda del lavoratore, accerti che vi è anche un difetto di giustificazione del licenziamento, nel qual caso applica, in luogo di quelle previste dal presente comma, le tutele di cui ai commi quarto, quinto o settimo. (3)
Il giudice applica la medesima disciplina di cui al quarto comma del presente articolo nell'ipotesi in cui accerti il difetto di giustificazione del licenziamento intimato, anche ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 10, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68, per motivo oggettivo consistente nell'inidoneità fisica o psichica del lavoratore, ovvero che il licenziamento è stato intimato in violazione dell'articolo 2110, secondo comma, del codice civile. Può altresì applicare la predetta disciplina nell'ipotesi in cui accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo; nelle altre ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del predetto giustificato motivo, il giudice applica la disciplina di cui al quinto comma. In tale ultimo caso il giudice, ai fini della determinazione dell'indennità tra il minimo e il massimo previsti, tiene conto, oltre ai criteri di cui al quinto comma, delle iniziative assunte dal lavoratore per la ricerca di una nuova occupazione e del comportamento delle parti nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni. Qualora, nel corso del giudizio, sulla base della domanda formulata dal lavoratore, il licenziamento risulti determinato da ragioni discriminatorie o disciplinari, trovano applicazione le relative tutele previste dal presente articolo. (4)
Le disposizioni dei commi dal quarto al settimo si applicano al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze più di quindici lavoratori o più di cinque se si tratta di imprenditore agricolo, nonché al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, che nell'ambito dello stesso comune occupa più di quindici dipendenti e all'impresa agricola che nel medesimo ambito territoriale occupa più di cinque dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa più di sessanta dipendenti. (29) (4)
Ai fini del computo del numero dei dipendenti di cui all'ottavo comma si tiene conto dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale proposito, che il computo delle unità lavorative fa riferimento all'orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore. Non si computano il coniuge e i parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta e in linea collaterale. Il computo dei limiti occupazionali di cui all'ottavo comma non incide su norme o istituti che prevedono agevolazioni finanziarie o creditizie. (4)
Nell'ipotesi di revoca del licenziamento, purché effettuata entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione al datore di lavoro dell'impugnazione del medesimo, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, con diritto del lavoratore alla retribuzione maturata nel periodo precedente alla revoca, e non trovano applicazione i regimi sanzionatori previsti dal presente articolo. (4)
Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 22, su istanza congiunta del lavoratore e del sindacato cui questi aderisce o conferisca mandato, il giudice, in ogni stato e grado del giudizio di merito, può disporre con ordinanza, quando ritenga irrilevanti o insufficienti gli elementi di prova forniti dal datore di lavoro, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.
L'ordinanza di cui al comma precedente può essere impugnata con reclamo immediato al giudice medesimo che l'ha pronunciata. Si applicano le disposizioni dell'articolo 178, terzo, quarto, quinto e sesto comma del codice di procedura civile.
L'ordinanza può essere revocata con la sentenza che decide la causa.
Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 22, il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al primo comma ovvero all'ordinanza di cui all'undicesimo comma, non impugnata o confermata dal giudice che l'ha pronunciata, è tenuto anche, per ogni giorno di ritardo, al pagamento a favore del Fondo adeguamento pensioni di una somma pari all'importo della retribuzione dovuta al lavoratore. (5)
(1) Rubrica così sostituita dall'art. 1, comma 42, lett. a), L. 28 giugno 2012, n. 92.
(2) Comma così sostituito dall’ art. 1, comma 42, lett. b), L. 28 giugno 2012, n. 92, che ha sostituito gli originari commi dal primo al sesto con gli attuali commi dal primo al decimo. In precedenza il presente comma era stato sostituito dall’ art. 1, L. 11 maggio 1990, n. 108.
(3) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 42, lett. b), L. 28 giugno 2012, n. 92, che ha sostituito i commi dal primo al sesto con gli attuali commi dal primo al decimo.
(4) Comma aggiunto dall’ art. 1, comma 42, lett. b), L. 28 giugno 2012, n. 92, che ha sostituito gli originari commi dal primo al sesto con gli attuali commi dal primo al decimo.
(5) Comma così modificato dall'art. 1, comma 42, lett. c), L. 28 giugno 2012, n. 92.

domenica 12 maggio 2013

Sulla burocrazia

Uno dei motivi, forse il principale, per cui il governo guidato da Mario Monti non è riuscito a tagliare la spesa pubblica è stata la scelta di mantenere al loro posto, quasi senza eccezioni, tutti i grandi burocrati che guidano i ministeri.
Il nuovo governo ha tempo fino al 31 maggio per decidere se confermare gli alti dirigenti dei ministeri: capi di gabinetto e degli uffici legislativi, capi dipartimento, direttori generali. Chi non verrà esplicitamente confermato, automaticamente decadrà. È una delle scelte più importanti delle prossime settimane.
Accadde qualcosa di analogo con il primo esecutivo Berlusconi. I nuovi ministri della Lega che scesero a Roma nel 1994 - Giancarlo Pagliarini, Vito Gnutti, Roberto Radice - erano uomini concreti, abituati a gestire imprese, inesperti di burocrazia romana. Al suo primo giorno di lavoro il neoministro del Bilancio, Pagliarini, dopo aver letto un documento della Ragioneria generale dello Stato, a suo avviso incomprensibile, disse: «Bisogna rifare il bilancio dello Stato da zero. Se continuano a scriverlo così, solo la Ragioneria generale lo capisce e solo loro decideranno».
Il monopolio delle informazioni è il vero motivo della potenza della burocrazia. Gestire un ministero è una questione complessa: richiede dimestichezza con il bilancio dello Stato e il diritto amministrativo e soprattutto buoni rapporti con i burocrati che guidano gli altri ministeri e la presidenza del Consiglio. Gli alti dirigenti hanno il monopolio di questa informazione e di questi rapporti, e tutto l'interesse a mantenerlo. Hanno anche l'interesse a rendere il funzionamento dei loro uffici il più opaco e complicato possibile, in modo da essere i soli a poterli far funzionare. E così quando arriva un nuovo ministro, animato dalle migliori intenzioni, a ogni sua proposta la burocrazia oppone ostacoli che appaiono incomprensibili, ma che i dirigenti affermano essere insormontabili. Giancarlo Pagliarini perse la sua battaglia con la Ragioneria e in quel 1994 nulla cambiò.
Mario Canzio, l'attuale Ragioniere generale dello Stato, entrò in Ragioneria nel 1972, 41 anni fa, come funzionario dell'Ispettorato generale del Bilancio, l'ufficio che ha il controllo della spesa pubblica. Da quel giorno la spesa pubblica al netto degli interessi è cresciuta (ai prezzi di oggi) di circa 200 miliardi, dal 32 al 45 per cento del Pil. Da quando, otto anni fa, fu nominato Ragioniere generale, è cresciuta di oltre 30 miliardi.
I sindaci durano in carica cinque anni, con la possibilità se rieletti di un solo secondo mandato, il Governatore della Banca d'Italia sei, il presidente della Bce otto. Il Ragioniere generale a vita. Andrea Monorchio rimase tredici anni, con dieci diversi governi.
Sono tutti ottimi funzionari dello Stato, ma se non sono riusciti ad arginare la spesa pubblica per quarant'anni saranno davvero le persone più adatte per gestire una spending review ? Non è venuto il momento di affrontare il ricambio della burocrazia? E di farlo per davvero, ponendo un termine alla perenne rotazione da un ministero all'altro, da un ministero a un'autorità indipendente e da questa ancora a un ministero? Non c'è ricambio se si abbassa l'età media dei ministri mentre la struttura sotto di loro resta immutabile.
Cambiare i vecchi burocrati è certamente costoso perché un nuovo dirigente ci metterà un po' a prendere in mano le redini del ministero. Ma è un costo che val la pena pagare. L'alternativa è continuare a non fare nulla.

Francesco Giavazzi, Corriere della Sera, 9 maggio 2013

sabato 29 settembre 2012

Falso ideologico

Galeotti furono i cellulari di servizio. I benefit della Casta che si sono ritorti in una prova di reato. E’ tramite i cellulari attribuiti dal Comune di Scafati (Salerno) al sindaco Pdl Pasquale Aliberti, ai suoi assessori e alla segretaria comunale Immacolata Di Saia, che la Procura di Nocera Inferiore ha scoperto che le sedute di giunta si svolgevano in mancanza del numero legale e qualche volta senza nemmeno la segretaria, attestando falsamente la presenza di assessori assenti che avevano solo firmato un foglio in bianco. Non era mai successo che un’inchiesta sull’assenteismo si basasse sull’incrocio dei tabulati telefonici. 
Come si è arrivati a questa contestazione, che nel codice penale si chiama ‘falso ideologico’? Spulciando i tabulati. Non quelli delle chiamate, o meglio non solo. Bensì quelli, ben più rilevanti, delle celle dei ripetitori su cui i telefonini erano agganciati nei giorni e negli orari di approvazione delle delibere. In questo modo, si può risalire al luogo dove si trova un cellulare (e il suo proprietario) circoscrivendolo a un raggio di pochissime centinaia di metri. Nelle carte del fascicolo curato dal pm Roberto Lenza ci sono i tracciati ricavati dalla compagnia telefonica titolare del contratto con l’amministrazione comunale di Scafati. Si scopre così che la Di Saia, già segretaria comunale a Casapesenna (Caserta), mentre nelle delibere risultava la verbalizzatrice delle sedute della giunta di Scafati, il suo cellulare di servizio era agganciato a ripetitori del casertano. Luoghi raggiungibili con un’ora almeno di automobile. E ci sono tracciati e tabulati che dimostrerebbero che assessori ufficialmente seduti in sala giunta a pochi metri di distanza l’uno dall’altro, invece parlavano tra di loro al cellulare perché uno di essi distava decine di chilometri.
E’ questo il retroscena clamoroso di un’inchiesta che sta facendo tremare il Palazzo municipale di Scafati, mentre il centrosinistra incalza e rimesta i rapporti tra la giunta azzurra, un’impresa del settore rifiuti raggiunta da un’interdittiva antimafia e una segretaria comunale che secondo l’opposizione sarebbe stata designata su indicazione di colui che continua a essere uno dei padroni del Pdl campano, il deputato di Casal di Principe Nicola Cosentino.
Da lunedì a venerdì sindaco, assessori e segretaria hanno sfilato davanti al pm Lenza che voleva interrogarli come persone indagate. Si sono quasi tutti avvalsi della facoltà di non rispondere. Ha fatto eccezione un componente della giunta, che avrebbe già pronta la lettera di dimissioni. Costui avrebbe rivelato di aver firmato delibere in cui gli si diceva “stai tranquillo che la segretaria e gli altri assessori stanno arrivando, intanto anticipiamoci col lavoro” e invece non arrivava nessuno.
Gli indagati possono sostenere che erano comunque presenti alle sedute di giunta perché i cellulari erano stati consegnati ad altre persone? Sì, ma in quel caso rischiano un’accusa di peculato in concorso con i presunti utilizzatori. Perché quei telefonini non erano privati, ma intestati al Comune e assegnati a sindaco, assessori e segretaria comunale in base a un provvedimento interno.
L’inchiesta è partita su un esposto che segnalava l’anomala compilazione di alcune delibere approvate tra il 29 e il 30 dicembre 2010. Provvedimenti delicati di fine anno che in più punti erano stati corretti a mano. La Procura ha messo sotto la lente d’ingrandimento 15 riunioni di giunta tra il dicembre di quell’anno e il settembre dell’anno successivo. E studiando tracciati e tabulati, sono venute a galla le sorprese.

sabato 7 luglio 2012

L'interpolante statistica di Mister Forbici

Bondi parla poco ("non ho niente da dire" sono le cinque parole che ripete di solito come un mantra ai giornalisti). 

Ma quando parla - per chi riesce a capirlo - il suo ragionamento non fa una piega. 
Vediamo la spending review. Gli habitué delle conferenze stampa tradizionali ("la Sanità dovrà tagliare 3 miliardi, la Giustizia 2, i trasferimenti ai Comuni saranno ridotti di 1,5 miliardi") si sono resi conto ieri, dopo i primi trenta secondi di Bondi-pensiero, di aver davanti un extraterrestre "tecnico" distaccato provvisoriamente a Palazzo Chigi.

"Il nostro metodo? Istat ha elaborato con un'analisi di regressione su nove variabili combinate un indicatore di normalità, cioè (per chi non l'avesse capito ndr) l'interpolante statistica".
Risultato: "Abbiamo individuato la mediana di spesa". Il nuovo bau-bau che già fa tremare i polsi agli enti locali di tutta Italia.

"Abbiamo fatto i conti", ha tradotto magnanimo per i comuni mortali il manager aretino: il risultato è che ci sono Comuni, Provincie e Regioni che spendono "dal 25 al 60% della media su 54 categorie merceologiche" delle loro forniture. E nessuno di questi enti locali, con Mister Forbici e le sue mediane all'orizzonte, dorme da oggi sonni tranquilli.

fonte: La Repubblica, Ettore Livini: La promessa di Bondi: "Vi insegnerò a risparmiare", 7 luglio 2012

venerdì 16 marzo 2012

Diritto alla vita familiare

ROMA - Le coppie omosessuali, se con l'attuale legislazione "non possono far valere il diritto a contrarre matrimonio né il diritto alla trascrizione del matrimonio celebrato all'estero", tuttavia hanno il "diritto alla vita familiare " e a "vivere liberamente una condizione di coppia" con la possibilità, in presenza di "specifiche situazioni", di un "trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia coniugata". Lo afferma la Cassazione, in una sentenza depositata oggi.

Il verdetto è arrivato a conclusione di un iter giudiziario avviato da una coppia gay della provincia di Roma che si era sposata all'Aja, in Olanda, e chiedeva la trascrizione dell'atto di nozze in Italia. Richiesta che la prima sezione civile della Cassazione ha respinto, stabiliendo però che anche per le coppie gay devono valere gli stessi diritti assicurati dalla legge a qualsiasi coppia etero e pertanto "possono adire i giudici comuni per far valere, in presenza di specifiche situazioni, il diritto ad un trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia coniugata".

Il pronunciamento della Suprema corte viene definito storico dall'Arcigay. La sentenza, sottolinea presidente nazionale Paolo Patanè, "ha segnato un altro importante passo avanti sulla strada di una sempre più efficace protezione delle coppie omosessuali".  "Sono almeno tre i punti che - spiega - ci sembrano configurare un'autentica rivoluzione copernicana.

Da una parte la Corte afferma che le coppie omosessuali godono pienamente di un 'diritto alla vita familiare', recependo quindi l'orientamento già espresso dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nel 2010. In secondo luogo la Cassazione riecheggia quasi testualmente la decisione già adottata dalla nostra Corte costituzionale sempre nel 2010, riconoscendo alle persone omosessuali 'il diritto a vivere liberamente una condizione di coppia' con la possibilità di ricorrere ai giudici 'a prescindere dall'intervento del legislatore in materià. Ma soprattutto - osserva Patanè - la Corte formula importanti affermazioni di principio che sembrano smentire le posizioni recentemente espresse da alcuni politici circa la natura necessariamente eterosessuale del matrimonio".

Per il portavoce del Gay Center, Fabrizio Marrazzo, "la sentenza di oggi è importantissima: fa una fotografia della realtà delle coppie lesbiche e gay, stabilendo che anche per le coppie gay devono valere gli stessi diritti assicurati dalla legge a qualsiasi coppia eterosessuale. Sono parole chiare e nette di fronte alle quali il Parlamento e il Governo sono chiamati a dare una risposta".

Reazioni positive alla sentenza anche dal mondo politico. "Le coppie di fatto per la Cassazione hanno diritto a un 'trattamento omogeneo alle coppie coniugate'. W la Cassazione abbasso, su questo, Alfano", scrive su twitter il capogruppo di Fli alla Camera, Benedetto Della Vedova. Massimo Donadi, presidente del gruppo Idv alla Camera, si chiede come "è possibile che in questo paese, quando si parla di temi etici e di diritti civili, la politica arrivi sempre in ritardo? E' accaduto nel recente passato con la vicenda di Eluana Englaro. Stavolta, sul tema della coppie gay, è la Cassazione a prendere atto dei cambiamenti sociali e ad esprimersi in base al diritto"

"Non posso che ringraziare la Cassazione per la sentenza emessa oggi perché, come la coppia omosessuale che si è sposata all'Aja, anche a me e a mia moglie Ricarda è stata rifiutata la registrazione del matrimonio dal Comune di Roma e avevamo già deciso di fare esattamente quello che la Cassazione propone", dichiara Anna Paola Concia, deputata del Partito democratico. Soddisfazione per il verdetto è espressa anche dal senatore Pd Roberto Della Seta, componente della commissione straordinaria per i diritti umani. "L'auspicio - afferma - è che ora questo principio di elementare buon senso trovi piena applicazione nelle leggi". "Il nostro paese - continua - è uno dei più arretrati quanto a diritti delle persone omosessuali, e questo alimenta e legittima persistenti atteggiamenti omofobi e discriminatori, che talvolta non risparmiano anche esponenti politici".

(La Repubblica, 15 marzo 2012)

domenica 16 ottobre 2011

omissione firma autografa

Art. 3 comma 2 D.Lgs. 12 febbraio 1993 n. 39
1. Gli atti amministrativi adottati da tutte le pubbliche amministrazioni sono di norma predisposti tramite i sistemi informativi automatizzati.
2. Nell'ambito delle pubbliche amministrazioni l'immissione, la riproduzione su qualunque supporto e la trasmissione di dati, informazioni e documenti mediante sistemi informatici o telematici, nonché l'emanazione di atti amministrativi attraverso i medesimi sistemi, devono essere accompagnati dall'indicazione della fonte e del responsabile dell'immissione, riproduzione, trasmissione o emanazione. Se per la validità di tali operazioni e degli atti emessi sia prevista l'apposizione di firma autografa, la stessa è sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile.

In morte di Francesco Guccini

"Non era un accordo così definito come quello che Francesco stabilì con Piero, circa l’impegno a tornare e a dare informazioni di prima...