mercoledì 4 aprile 2012
sabato 31 marzo 2012
Il mistero di S. Apollinare
Il permesso per seppellire il capo della banda della Magliana nella chiesa di Sant’Apollinare arrivò direttamente dalla Cei. E’ stato infatti il cardinal Ugo Poletti il 10 marzo 1990 a rilasciare il “nulla osta della Santa Sede alla tumulazione della salma”. Così scrive il ministro dell’Interno Annamaria Cancellieri in una lettera a Walter Veltroni che aveva presentato un’interrogazione sulla questione.
La basilica di S. Apollinare, rileva il ministro, “non è territorio dello Stato del Vaticano” ma gode di un “particolare regime giuridico, definito dalla Corte Costituzionale ‘privilegio di extraterritorialità” che si traduce “nel riconoscimento alla Santa Sede della facoltà di dare all’immobile “l’assetto che creda, senza bisogno di autorizzazioni o consensi da parte di autorità governative, provinciali, comunali italiane”.
Nella lettera del ministro Cancellieri si ammette che ieri pomeriggio sono stati acquisiti documenti che hanno consentito di appurare una serie di circostanze. “In data 10 marzo 1990 il cardinal Ugo Poletti – scrive Cancellieri – rilasciava il nulla osta della Santa Sede alla tumulazione della salma di De Pedis nella Basilica di S. Apollinare”. Il 20 marzo 1990 “monsignor Pietro Vergari, attesta, nella qualità di Rettore della Basilica di S. Apollinare, che la stessa è soggetta allo speciale regime giuridico di cui all’articolo 16 della legge n. 810/29 sopra richiamato. E poi la famiglia De Pedis ottiene, in data 23 marzo 1990, dall’autorità comunale l’autorizzazione all’estumulazione della salma del congiunto dal Cimitero monumentale del Verano per il successivo trasferimento alla Basilica di S. Apollinare in Roma”.
“La famiglia De Pedis chiede nella stessa data, 23 marzo 1990, l’assistenza sanitaria per la traslazione della salma ‘nella Basilica di S. Apollinare Stato Città del Vaticano’. La famiglia De Pedis ottiene in data 24 aprile 1990 dalla autorità comunale l’autorizzazione al trasporto della salma del congiunto ‘da Roma a Città del Vaticano’”. Dei nuovi documenti, chiude la lettera, “è stata informata l’autorità giudiziaria”.
“La lettera del Ministro Cancellieri è molto importante – ha replicato lo stesso Veltroni – fissa dei dati che mutano l’analisi della situazione”. Secondo l’ex segretario del Pd lo status della “basilica di sant’Apollinare consente di mutare, senza autorizzazioni italiane, ‘l’assetto’, così evidentemente intendendosi opere sulla struttura dell’edificio che possono essere effettuate in deroga a permessi amministrativi. Come è ovvio non sono trasferibili a beni non extraterritoriali i benefici previsti per quelli che lo sono. Evidentemente dunque non poteva essere trasferita lì, senza l’ottemperanza alle leggi italiane, una salma traslata da un cimitero sul territorio del nostro paese”, aggiunge. “Il ministro conferma che nessuna autorizzazione di quelle previste dalla legge è stata rilasciata, mai. Anche in ragione del fatto che, secondo le leggi italiane per eseguire queste speciali sepolture è necessario che il defunto abbia acquisito in vita ‘speciali benemerenze’. E non è certo il caso del Signor De Pedis, capo della banda della Magliana”, sottolinea Veltroni. “Dunque questo è il primo profilo di evidente irregolarità della anomala procedura che ha portato alla incredibile decisione di seppellire il capo di una banda criminale in una delle Basiliche di maggiore importanza di Roma”, dice ancora Veltroni. “Ribadisco che per me De Pedis, come ogni cittadino, ha diritto ad una sepoltura dignitosa. Come gli altri. Non di meno, non certo di più – sottolinea – il ministro indica però dei nuovi documenti, ‘pervenuti ieri’ al Ministero. Secondo queste carte, del Comune di Roma, viene realizzata una clamorosa procedura”.
“E’ evidente ora – continua Veltroni – che per questa incredibile decisione si sono aggirate leggi nazionali e alterate le procedure di autorizzazione locale. Perché? Chi lo ha fatto?”, si chiede il parlamentare. Il Ministro, prosegue, “nella conclusione della sua lettera, fa una affermazione importante”: la decisione di informare l’autorita’ giudiziaria. “Chi, come me, ha fiducia nella magistratura sa che non sarà inutile. Se qualche passo in avanti si fa è merito in primo luogo della famiglia Orlandi, di quelle trasmissioni televisive e di quei giornali che non hanno mai smesso di cercare la verità”.
A sorpresa nel dibattito interviene la famiglia di De Pedis, attraverso l’avvocato. I parenti di “Renatino”, spiega il legale, non si opporrebbero a “un eventuale spostamento della tomba del loro congiunto, deciso dall’autorità giudiziaria o amministrativa”. E questo “per mettere fine una volta per tutte a polemiche inutili” e a quella sorta di “linciaggio mediatico che lo vuole per forza coinvolto nel sequestro di Emanuela Orlandi“. Lorenzo Radogna, legale della famiglia dell’ex boss della banda della Magliana, ribadisce che “al punto in cui siamo è davvero improprio parlare di giallo. L’articolo 16 del Concordato Stato-Vaticano stabilisce che ad alcuni immobili, tra cui la basilica di Sant’Apollinare, che insistono sul territorio italiano, la Chiesa può dare l’assetto che creda, senza bisogno di autorizzazioni o consensi da parte di autorità governative, provinciali o comunali italiane. L’autorizzazione del Campidoglio, dunque, non serviva, la sola necessaria era quella del Vicariato, e a darla fu il cardinal Poletti, ma anche questo è risaputo, i documenti sono noti, se ne è parlato tante volte anche in tv”.
Per l’avvocato “sarebbe anche forse il caso di ricordare che la tomba di De Pedis non si trova nella cripta ma nei sotterranei, in una stanzetta, direi un bugigattolo, chiuso da una porta. E se dovesse arrivare un provvedimento che preveda lo spostamento della salma, i familiari non farebbero storie. Anzi, ci stanno pensando seriamente. Gli stessi familiari, del resto, non si erano detti contrari all’apertura del sepolcro, quando sembrava che da quella apertura – ormai sfumata – dipendesse la soluzione di tutti i misteri”.
fonte: il fatto quotidiano, 31 marzo 2012
La basilica di S. Apollinare, rileva il ministro, “non è territorio dello Stato del Vaticano” ma gode di un “particolare regime giuridico, definito dalla Corte Costituzionale ‘privilegio di extraterritorialità” che si traduce “nel riconoscimento alla Santa Sede della facoltà di dare all’immobile “l’assetto che creda, senza bisogno di autorizzazioni o consensi da parte di autorità governative, provinciali, comunali italiane”.
Nella lettera del ministro Cancellieri si ammette che ieri pomeriggio sono stati acquisiti documenti che hanno consentito di appurare una serie di circostanze. “In data 10 marzo 1990 il cardinal Ugo Poletti – scrive Cancellieri – rilasciava il nulla osta della Santa Sede alla tumulazione della salma di De Pedis nella Basilica di S. Apollinare”. Il 20 marzo 1990 “monsignor Pietro Vergari, attesta, nella qualità di Rettore della Basilica di S. Apollinare, che la stessa è soggetta allo speciale regime giuridico di cui all’articolo 16 della legge n. 810/29 sopra richiamato. E poi la famiglia De Pedis ottiene, in data 23 marzo 1990, dall’autorità comunale l’autorizzazione all’estumulazione della salma del congiunto dal Cimitero monumentale del Verano per il successivo trasferimento alla Basilica di S. Apollinare in Roma”.
“La famiglia De Pedis chiede nella stessa data, 23 marzo 1990, l’assistenza sanitaria per la traslazione della salma ‘nella Basilica di S. Apollinare Stato Città del Vaticano’. La famiglia De Pedis ottiene in data 24 aprile 1990 dalla autorità comunale l’autorizzazione al trasporto della salma del congiunto ‘da Roma a Città del Vaticano’”. Dei nuovi documenti, chiude la lettera, “è stata informata l’autorità giudiziaria”.
“La lettera del Ministro Cancellieri è molto importante – ha replicato lo stesso Veltroni – fissa dei dati che mutano l’analisi della situazione”. Secondo l’ex segretario del Pd lo status della “basilica di sant’Apollinare consente di mutare, senza autorizzazioni italiane, ‘l’assetto’, così evidentemente intendendosi opere sulla struttura dell’edificio che possono essere effettuate in deroga a permessi amministrativi. Come è ovvio non sono trasferibili a beni non extraterritoriali i benefici previsti per quelli che lo sono. Evidentemente dunque non poteva essere trasferita lì, senza l’ottemperanza alle leggi italiane, una salma traslata da un cimitero sul territorio del nostro paese”, aggiunge. “Il ministro conferma che nessuna autorizzazione di quelle previste dalla legge è stata rilasciata, mai. Anche in ragione del fatto che, secondo le leggi italiane per eseguire queste speciali sepolture è necessario che il defunto abbia acquisito in vita ‘speciali benemerenze’. E non è certo il caso del Signor De Pedis, capo della banda della Magliana”, sottolinea Veltroni. “Dunque questo è il primo profilo di evidente irregolarità della anomala procedura che ha portato alla incredibile decisione di seppellire il capo di una banda criminale in una delle Basiliche di maggiore importanza di Roma”, dice ancora Veltroni. “Ribadisco che per me De Pedis, come ogni cittadino, ha diritto ad una sepoltura dignitosa. Come gli altri. Non di meno, non certo di più – sottolinea – il ministro indica però dei nuovi documenti, ‘pervenuti ieri’ al Ministero. Secondo queste carte, del Comune di Roma, viene realizzata una clamorosa procedura”.
“E’ evidente ora – continua Veltroni – che per questa incredibile decisione si sono aggirate leggi nazionali e alterate le procedure di autorizzazione locale. Perché? Chi lo ha fatto?”, si chiede il parlamentare. Il Ministro, prosegue, “nella conclusione della sua lettera, fa una affermazione importante”: la decisione di informare l’autorita’ giudiziaria. “Chi, come me, ha fiducia nella magistratura sa che non sarà inutile. Se qualche passo in avanti si fa è merito in primo luogo della famiglia Orlandi, di quelle trasmissioni televisive e di quei giornali che non hanno mai smesso di cercare la verità”.
A sorpresa nel dibattito interviene la famiglia di De Pedis, attraverso l’avvocato. I parenti di “Renatino”, spiega il legale, non si opporrebbero a “un eventuale spostamento della tomba del loro congiunto, deciso dall’autorità giudiziaria o amministrativa”. E questo “per mettere fine una volta per tutte a polemiche inutili” e a quella sorta di “linciaggio mediatico che lo vuole per forza coinvolto nel sequestro di Emanuela Orlandi“. Lorenzo Radogna, legale della famiglia dell’ex boss della banda della Magliana, ribadisce che “al punto in cui siamo è davvero improprio parlare di giallo. L’articolo 16 del Concordato Stato-Vaticano stabilisce che ad alcuni immobili, tra cui la basilica di Sant’Apollinare, che insistono sul territorio italiano, la Chiesa può dare l’assetto che creda, senza bisogno di autorizzazioni o consensi da parte di autorità governative, provinciali o comunali italiane. L’autorizzazione del Campidoglio, dunque, non serviva, la sola necessaria era quella del Vicariato, e a darla fu il cardinal Poletti, ma anche questo è risaputo, i documenti sono noti, se ne è parlato tante volte anche in tv”.
Per l’avvocato “sarebbe anche forse il caso di ricordare che la tomba di De Pedis non si trova nella cripta ma nei sotterranei, in una stanzetta, direi un bugigattolo, chiuso da una porta. E se dovesse arrivare un provvedimento che preveda lo spostamento della salma, i familiari non farebbero storie. Anzi, ci stanno pensando seriamente. Gli stessi familiari, del resto, non si erano detti contrari all’apertura del sepolcro, quando sembrava che da quella apertura – ormai sfumata – dipendesse la soluzione di tutti i misteri”.
fonte: il fatto quotidiano, 31 marzo 2012
venerdì 30 marzo 2012
mercoledì 28 marzo 2012
Il restauro dell' eremo di Val di Sasso
Mercoledì 22 dicembre, alle ore 12.00, presso la sede della Giunta Regionale delle Marche, è stato presentato il progetto di ricostruzione parziale e restauro dell'Eremo.
Infatti, dopo anni di attesa, è stato approvato dalla Regione Marche, proprietaria dell'eremo, un progetto di ristrutturazione e ricostruzione dell'eremo di S. Maria di Valdisasso, con parti riservate alla comunità ed altre ad uso pubblico e con la prossima primavera inizieranno i lavori.
L'impresa che si è aggiudicata il progetto è la ditta Lancia di Pergola, con lo studio Paci di Pesaro e altri architetti di Firenze. Si spera che entro 18 mesi, come è stato convenuto, siano ultimati i lavori.
L'ermo potrà ospitare così pellegrini e persone desiderose di momenti forti di preghiera, ritiro e spiritualità, oltre che offrire l'opportunità di convegni e corsi di formazione e studio per un vasto pubblico di utenti.
È davvero una grande opportunità che viene offerta alla nostra Diocesi, alla nostra terra e alla nostra Regione.
Dobbiamo essere grati al Presidente della nostra Regione, Dott. Gianmario Spacca, e alla Giunta regionale per aver fortemente voluto questa opera, al Sindaco e alla Giunta di Fabriano che l'hanno sostenuta e incoraggiata.
Ci sembra che quest'opera rappresenti una bella testimonianza di una feconda intesa e collaborazione tra varie istituzioni della nostra Regione, sia civili che ecclesiastiche.
Infatti, dopo anni di attesa, è stato approvato dalla Regione Marche, proprietaria dell'eremo, un progetto di ristrutturazione e ricostruzione dell'eremo di S. Maria di Valdisasso, con parti riservate alla comunità ed altre ad uso pubblico e con la prossima primavera inizieranno i lavori.
L'impresa che si è aggiudicata il progetto è la ditta Lancia di Pergola, con lo studio Paci di Pesaro e altri architetti di Firenze. Si spera che entro 18 mesi, come è stato convenuto, siano ultimati i lavori.
L'ermo potrà ospitare così pellegrini e persone desiderose di momenti forti di preghiera, ritiro e spiritualità, oltre che offrire l'opportunità di convegni e corsi di formazione e studio per un vasto pubblico di utenti.
È davvero una grande opportunità che viene offerta alla nostra Diocesi, alla nostra terra e alla nostra Regione.
Dobbiamo essere grati al Presidente della nostra Regione, Dott. Gianmario Spacca, e alla Giunta regionale per aver fortemente voluto questa opera, al Sindaco e alla Giunta di Fabriano che l'hanno sostenuta e incoraggiata.
Ci sembra che quest'opera rappresenti una bella testimonianza di una feconda intesa e collaborazione tra varie istituzioni della nostra Regione, sia civili che ecclesiastiche.
Fonte: Diocesi Fabriano-Matelica
sabato 24 marzo 2012
Potestà genitoriale sui figli naturali
Articolo 317 codice civile
Al genitore che ha riconosciuto il figlio naturale spetta la potestà su di lui.
Se il riconoscimento è fatto da entrambi i genitori, I’esercizio della potestà spetta congiuntamente ad entrambi qualora siano conviventi. Si applicano le disposizioni dell’Articolo 316.
Se i genitori non convivono l’esercizio della potestà spetta al genitore col quale il figlio convive ovvero, se non convive con alcuno di essi, al primo che ha fatto il riconoscimento. Il giudice, nell’esclusivo interesse del figlio, può disporre diversamente; può anche escludere dall’esercizio della potestà entrambi i genitori, provvedendo alla nomina di un tutore.
Il genitore che non esercita la potestà ha il potere di vigilare sull’istruzione, sull’educazione e sulle condizioni di vita del figlio minore.
La Suprema Corte Cassazione (Sez. 1, 10 maggio 2011, n. 10265) si è pronunciata sugli effetti delle disposizioni in materia di affidamento condiviso relativamente alla disciplina dell’esercizio della potestà genitoriale sui figli naturali. In particolare, la Cassazione si è espressa ritenendo che l’art. 317 bis, comma 2, c.c. sia stato tacitamente abrogato dalla L. 54/2006.
Rileva che “i cardini del nuovo assetto normativo (L. 54/2006) vanno individuati nella maggiore centralità che assume l'interesse della prole rispetto alle conseguenze della disgregazione del rapporto di coppia.” La valorizzazione della posizione dei minori si esprime non solo nella richiamata affermazione della bigenitorialità, ma anche nell'attribuzione del godimento della casa familiare, nella previsione del preventivo ascolto del minore, e, per quanto qui maggiormente interessa, nella disciplina della potestà dei genitori.
Si è sottolineata l'esigenza di una disciplina sostanzialmente omogenea fra figli legittimi e naturali, che induce ad attribuire un ampio significato, in virtù di un'interpretazione costituzionalmente orientata, all'art. 4, comma 2, della l. n. 54 del 2006.
Con l'espressione "procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati", il legislatore ha inteso disciplinare tutti i rapporti fra genitori e figli naturali, senza alcuna limitazione - in relazione a una materia nella quale, giova ancora una volta ribadirlo, l'intervento del giudice non presenta i caratteri di imprescindibilità rinvenibili nella regolamentazione della crisi delle coppie coniugate (Cass., 20 aprile 1991, n. 4273) -, alle ipotesi caratterizzate da controversie in atto. Di certo non può e non deve escludersi un intervento giudiziale, sia in caso di disaccordo, sia per dettare, nell'interesse esclusivo del minore, una disciplina difforme rispetto alle previsioni di cui all'art. 155, c. 3, c.p.c..”.
Rileva che “i cardini del nuovo assetto normativo (L. 54/2006) vanno individuati nella maggiore centralità che assume l'interesse della prole rispetto alle conseguenze della disgregazione del rapporto di coppia.” La valorizzazione della posizione dei minori si esprime non solo nella richiamata affermazione della bigenitorialità, ma anche nell'attribuzione del godimento della casa familiare, nella previsione del preventivo ascolto del minore, e, per quanto qui maggiormente interessa, nella disciplina della potestà dei genitori.
Si è sottolineata l'esigenza di una disciplina sostanzialmente omogenea fra figli legittimi e naturali, che induce ad attribuire un ampio significato, in virtù di un'interpretazione costituzionalmente orientata, all'art. 4, comma 2, della l. n. 54 del 2006.
Con l'espressione "procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati", il legislatore ha inteso disciplinare tutti i rapporti fra genitori e figli naturali, senza alcuna limitazione - in relazione a una materia nella quale, giova ancora una volta ribadirlo, l'intervento del giudice non presenta i caratteri di imprescindibilità rinvenibili nella regolamentazione della crisi delle coppie coniugate (Cass., 20 aprile 1991, n. 4273) -, alle ipotesi caratterizzate da controversie in atto. Di certo non può e non deve escludersi un intervento giudiziale, sia in caso di disaccordo, sia per dettare, nell'interesse esclusivo del minore, una disciplina difforme rispetto alle previsioni di cui all'art. 155, c. 3, c.p.c..”.
Art. 18: old e new style
Art. 18.
Reintegrazione nel posto di lavoro.
Reintegrazione nel posto di lavoro.
Ferme restando l'esperibilità delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il giudice con la sentenza con cui dichiara inefficace il licenziamento ai sensi dell'articolo 2 della predetta legge o annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo, ovvero ne dichiara la nullità a norma della legge stessa, ordina al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze più di quindici prestatori di lavoro o più di cinque se trattasi di imprenditore agricolo, di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro. Tali disposizioni si applicano altresì ai datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, che nell'ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più di cinque dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa alle sue dipendenze più di sessanta prestatori di lavoro.
Ai fini del computo del numero dei prestatori di lavoro di cui primo comma si tiene conto anche dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale, per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale proposito, che il computo delle unità lavorative fa riferimento all'orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore. Non si computano il coniuge ed i parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta e in linea collaterale.
Il computo dei limiti occupazionali di cui al secondo comma non incide su norme o istituti che prevedono agevolazioni finanziarie o creditizie.
Il giudice con la sentenza di cui al primo comma condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata l'inefficacia o l'invalidità stabilendo un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione e al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione; in ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione globale di fatto.
Fermo restando il diritto al risarcimento del danno così come previsto al quarto comma, al prestatore di lavoro è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità di retribuzione globale di fatto. Qualora il lavoratore entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito del datore di lavoro non abbia ripreso il servizio, né abbia richiesto entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza il pagamento dell'indennità di cui al presente comma, il rapporto di lavoro si intende risolto allo spirare dei termini predetti.
La sentenza pronunciata nel giudizio di cui al primo comma è provvisoriamente esecutiva.
Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 22, su istanza congiunta del lavoratore e del sindacato cui questi aderisce o conferisca mandato, il giudice, in ogni stato e grado del giudizio di merito, può disporre con ordinanza, quando ritenga irrilevanti o insufficienti gli elementi di prova forniti dal datore di lavoro, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.
L'ordinanza di cui al comma precedente può essere impugnata con reclamo immediato al giudice medesimo che l'ha pronunciata. Si applicano le disposizioni dell'articolo 178, terzo, quarto, quinto e sesto comma del codice di procedura civile.
L'ordinanza può essere revocata con la sentenza che decide la causa.
Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 22, il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al primo comma ovvero all'ordinanza di cui al quarto comma, non impugnata o confermata dal giudice che l'ha pronunciata, è tenuto anche, per ogni giorno di ritardo, al pagamento a favore del Fondo adeguamento pensioni di una somma pari all'importo della retribuzione dovuta al lavoratore.
marzo 2012
Il Governo prosegue per la sua strada e presenta la bozza del nuovo articolo 18 della legge n. 300 del 1970, meglio nota come Statuto dei Lavoratori, intitolato: Tutele del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo.
Questi, in sintesi, i punti focali.
Il licenziamento illegittimo potrà rivestire tre diverse sembianze:
1) Licenziamento discriminatorio: il licenziamento intimato per ragioni di credo politico o fede religiosa, per l'appartenenza ad un sindacato o per la partecipazione ad attività sindacali; i licenziamenti diretti a fini di discriminazione sindacale, politica, religiosa, razziale, di lingua o di sesso, di handicap, di età, o basata sull'orientamento sessuale o sulle convinzioni personali; i licenziamenti intimati a causa del matrimonio, ovvero di una gravidanza, o della richiesta dei congedi parentali o per malattia dei figli, ovvero, infine, i licenziamenti determinati da motivi illeciti ex art. 1345 c.c., saranno considerati nulli.
Per essi il giudice del lavoro ordinerà la reintegrazione, a prescindere dal numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro, oltre al risarcimento del danno determinato attraverso il riconoscimento di una indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegra, in misura non inferiore a cinque mensilità e dedotto l'aliunde perceptum.
Il lavoratore, fermo il diritto al risarcimento del danno nella misura minima di cinque mensilità, potrà sempre optare per un'indennità sostitutiva alla reintegra, pari a dodici mensilità.
Il risarcimento del danno e l'indennità sostitutiva non spetteranno, comunque, nell'ipotesi di revoca del licenziamento, se effettuata entro il termine di trenta giorni dalla sua comunicazione.
2) Licenziamento per giustificato motivo soggettivo, o per giusta causa (licenziamento disciplinare): nel caso in cui il licenziamento disciplinare verrà intimato senza l'esistenza del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa, il recesso, seppur illegittimo, sarà comunque idoneo a risolvere il rapporto di lavoro.
In tale evenienza il Giudice condannerà il datore di lavoro, che alle proprie dipendenze occupi più di quindici dipendenti, al pagamento di un'indennità risarcitoria compresa tra le quindici e le ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
Nell'ipotesi in cui il Giudice accerterà l'inesistenza del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa per la non commissione del fatto contestato, o per la sua riconducibilità ad una sanzione disciplinare inferiore, il Giudice condannerà il datore di lavoro alla reintegrazione, riconoscendo, altresì, al dipendente, un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello della reintegra, detratto l''aliunde perceptum vel percipiendum.
Le medesime conseguenze di cui sopra si applicheranno anche all'ipotesi del recesso inefficace, in quanto intimato senza il prescritto requisito di forma scritta, ed al licenziamento intimato ad un dipendente ammalato o infortunato.
3) Licenziamento per giustificato motivo oggettivo: il licenziamento non giustificato da motivo oggettivo, ossia non giustificato da ragioni inerenti l'attività produttiva, l'organizzazione del lavoro, o il regolare funzionamento di essa, per i datori di lavoro che alle loro dipendenze occupino più di quindici dipendenti, sarà sanzionato dal Giudice mediante la condanna al pagamento in favore del lavoratore di una indennità risarcitoria compresa fra quindici e ventisette mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
Nel caso in cui il datore di lavoro intenderà licenziare un proprio dipendente per giustificato motivo oggettivo, dovrà, comunque, far precedere tale sua volontà dalla richiesta di un tentativo di conciliazione avanti la Direzione Territoriale del Lavoro, secondo le modalità indicate nella nuova formulazione dell'art. 7 della legge n. 604 del 15 luglio 1966, consultabile alla nota n. 6 del documento che si allega.
mercoledì 21 marzo 2012
Le 5 quaresime di Francesco
Nell’arco di un anno, S. Francesco viveva ben cinque Quaresime che distribuiva nei vari periodi, allo scopo di rivivere intensamente i misteri sacri dell’anno liturgico.
La Quaresima Grande, quella istituita dalla Chiesa per dar modo ai suoi figli di partecipare alla suprema azione salvifica di Cristo attraverso la sua Passione, Morte e Resurrezione, era per Francesco la Quaresima delle Quaresime, cioè il periodo in cui voleva corrispondere col massimo impegno all’amore di Gesù. In una di queste quaresime, Francesco si ritirò nell’Isola Maggiore sul Lago Trasimeno dove, ad esempio di Cristo, digiunò per quaranta giorni e quaranta notti e alla fine mangiò soltanto mezzo pane per non montare in superbia e cacciare via il veleno della vanagloria.
Oltre alla Quaresima Grande, S. Francesco celebrava quella di Avvento, che durava dalla festa di Ognissanti fino alla vigilia di Natale perché considerava importante prepararsi alla celebrazione del mistero dell’Incarnazione, tanto quanto prepararsi a quello della Pasqua.
Un’altra Quaresima vissuta da Francesco era quella dell’Epifania o Benedetta. Essa rappresentava un modo per ricongiungere il tempo di Natale a quello di Pasqua, che Francesco considerava strettamente legati, come due manifestazioni del mistero della salvezza e dell’amore di Cristo. Questa quaresima non veniva imposta ai frati, ma solo raccomandata. Tuttavia Francesco la arricchì di una speciale benedizione, per questo fu chiamata Benedetta.
Francesco celebrava, inoltre, la Quaresima dalla festa degli Apostoli Pietro e Paolo all’Assunta. L’inizio, fissato nella festa degli apostoli Pietro e Paolo, esprimeva il desiderio di comunione con il Papa e con la Chiesa. La conclusione, stabilita nel giorno della festa dell’Assunta, metteva invece in risalto la verità della devozione a Maria, figura della Chiesa.
Infine, una Quaresima particolare vissuta esclusivamente da Francesco era quella di San Michele. Essa iniziava il giorno dell’Assunta e terminava il giorno della festa di San Michele Arcangelo. Durante questo periodo, Francesco sprofondava nella meditazione del mistero di Cristo con la visione della Gerusalemme celeste, illuminata dal sole che non tramonta nella gloria di Maria, degli angeli e dei santi. Francesco esortava ad onorare più solennemente San Michele perché egli è l’incaricato di presentare le anime a Dio. Perciò, Francesco viveva intensamente questi giorni, con la massima devozione. Fu proprio durante una di queste Quaresime, nel 1224, sul monte santo della Verna, che sul corpo di Francesco avvenne il miracolo delle stimmate, che realizzava la massima conformità dell’uomo Francesco a Cristo Crocifisso.
Attraverso queste cinque quaresime, Francesco trascorreva ogni anno circa duecento giorni in solitudine, preghiera, digiuno e mortificazione, appartato dagli uomini e profondamente assorto in Dio. Potremmo perciò definire S. Francesco un uomo “fatto quaresima”, a ricordarci che la Quaresima non è soltanto un tempo opportuno per “fare” delle azioni come la preghiera, il digiuno e i gesti di carità ma un tempo per “essere” sempre più preghiera, sempre più digiuno e sempre più carità. Francesco non ha contato i giorni dei suoi sacrifici per Cristo ma, ad imitazione di Colui che amava, li ha moltiplicati, benedetti, resi fecondi.
Possiamo anche noi vivere intensamente questi quaranta giorni appartati da ciò che è banalità, vanità, effimero, col cuore tutto rivolto a Colui che non ha risparmiato la propria vita per noi.
Possiamo con S. Francesco anche noi ripetere le parole di San Paolo: “Sono lieto delle sofferenze che sopporto per voi e completo nella mia carne quello che manca ai patimenti di Cristo, a favore del suo corpo che è la Chiesa”.
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