400. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 1, comma
8, della legge 28 giugno 2012, n. 92, fermi restando i vincoli
finanziari previsti dalla normativa vigente, nonché le previsioni di cui
all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono prorogare i contratti di
lavoro subordinato a tempo determinato, in essere al 30 novembre 2012,
che superano il limite dei trentasei mesi comprensivi di proroghe e
rinnovi, previsto dall'articolo 5, comma 4-bis, del decreto
legislativo 6 settembre 2001, n. 368, o il diverso limite previsto dai
Contratti collettivi nazionali del relativo comparto, fino e non oltre
il 31 luglio 2013, previo accordo decentrato con le organizzazioni
sindacali rappresentative del settore interessato secondo quanto
previsto dal citato articolo 5, comma 4-bis, del decreto
legislativo n. 368 del 2001. Sono fatti salvi gli eventuali accordi
decentrati eventualmente già sottoscritti nel rispetto dei limiti
ordinamentali, finanziari e temporali di cui al presente comma.
articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 comma 5. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo sono responsabili anche ai sensi dell'articolo 21 del presente decreto. Di tali violazioni si terrà conto in sede di valutazione dell'operato del dirigente ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.
articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 comma 5. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo sono responsabili anche ai sensi dell'articolo 21 del presente decreto. Di tali violazioni si terrà conto in sede di valutazione dell'operato del dirigente ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.
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