Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 33 del 09/02/2012 – Supplemento Ordinario n. 27, in vigore dal 10/02/2012, porta con sè molte novità tra cui molto interessante è quella proposta dall’art. 41 – Semplificazione in materia di somministrazione temporanea di alimenti e bevande – “L’attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, è avviata previa segnalazione certificata di inizio attività priva di dichiarazioni asseverate ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e non è soggetta al possesso dei requisiti previsti dall’articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.”
Si tratta di una semplificazione che incide fortemente sulla sicurezza alimentare ossia la possibilità di garantire in condizioni igieniche ottimali acqua ed alimenti.
Per l’esercizio dell’attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande in occasione di fiere, sagre, manifestazioni religiose e culturali o eventi locali straordinari non è più necessaria l’autorizzazione del Comune ma è sufficiente presentare la segnalazione certificata di inizio attività priva di asseverate dichiarazioni ai sensi dell’articolo 19 della Legge n. 241/1990.
Si precisa poi, al fine di consentire il più ampio esercizio di tale attività, che la stessa potrà essere esercitata anche in mancanza dei requisiti richiesti dall’art. 71 del Decreto Legislativo n.. 59/2010 che testualmente recita: Art. 71 – Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali.
1. Non possono esercitare l’attività commerciale dì vendita e di somministrazione:
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive;
2. Non possono esercitare l’attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell’alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d’azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.
3. Il divieto di esercizio dell’attività, ai sensi del comma 1, lettere b), e), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
4. Il divieto dì esercizio dell’attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all’attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall’articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.
6. L’esercizio, in qualsiasi forma, di un’attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di un’attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l’attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell’imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale;
c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.
3. Sono abrogati i commi 2, 4 e 5 dell’articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e l’articolo 2 della legge 25 agosto 1991, n. 287.
Sembra assurdo ma è proprio vero si è proceduto da un lato alla semplificazione delle sagre con la segnalazione certificata di inizio attività e dall’altro all’ampliamento della platea dei soggetti legittimati a farlo, includendovi anche i delinquenti abituali, per professione o per tendenza, e i rei di frode alimentari.
La domanda nasce spontanea: come sarà presa tale norma, se non viene modificata in sede di conversione del Decreto Legge, dalle Associazioni di Categoria, dalle Associazioni dei Consumatori ma soprattutto dai tanti ristoratori che sono invece soggetti al possesso dei requisiti di cui gli organizzatori delle sagre sono esentati? Ai posteri l’ardua sentenza.
Si evidenzia poi che già per le sagre, fiere o altre manifestazioni a carattere religioso, benefico, solidaristico, sociale o politico non è richiesto il possesso del corso di alimentarista (ex libretto di idoneità sanitaria) da parte degli addetti alla somministrazione di alimenti e bevande (art. 92 comma 14 legge 388 del 23/12/2000). Legge 23 dicembre 2000, n. 388 – “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)” : Art. 92 : 14. A decorrere dal 1° gennaio 2001 le disposizioni di cui all’articolo 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, e agli articoli 37, 39, 40 e 41 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, non si applicano al personale saltuariamente impiegato dagli organizzatori di sagre, fiere e manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico.
Per la parte sanitaria necessita presentare il Modulo per la notifica all’Autorità competente delle attività in campo alimentare soggette a registrazione ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento CE n. 852/2004, al Comune per il successivo inoltro all’Azienda Sanitaria Locale.
Permane l’obbligo di corresponsione dei diritti S.I.A.E. e di assolvimento (se dovuti) dei contributi E.N.P.A.L.S. in presenza di gruppi deputati all’intrattenimento musicale o in caso di utilizzo di apparecchiature per la riproduzione di musica. Le attività che si sviluppano a margine dei suddetti eventi e manifestazioni, quali quelle commerciali in forma ambulante, non godono di alcuna agevolazione.
Numerose sono le agevolazioni previste dalla normativa vigente per le associazioni o comitati, sia in tema di istituzione, tenuta-conservazione della documentazione sociale e fiscale, sia per quanto concerne l’assoggettamento alle imposte ai fini dell’I.V.A. e delle Imposte sui redditi del ricavato delle predette attività che in ogni caso debbono avere carattere di occasionalità e marginalità.
Tali agevolazioni in materia di Imposte sui redditi sono da ricondurre all’articolo 143 (comma 3 – lettera “a.”) del T.U.I.R. (“Esclusione dal reddito imponibile”) all’articolo 2 (comma 1 lettera “hh.”) del D.P.R. n. 696 in data 21/12/1996 (semplificazione degli obblighi di certificazione dei corrispettivi) nonché alle disposizioni dettate dall’articolo 8 (comma 2) della legge sul volontariato nr. 266/1991. In ultimo la legge n. 296 in data 27/12/2006 (cd. Legge Finanziaria 2007) al comma 185 ha statuito che le associazioni che operano o partecipano a manifestazioni di interesse storico, artistico e culturale legate agli usi ed alle tradizioni delle comunità locali sono equiparate ai soggetti esenti dall’imposta sul reddito delle società e non assumono la qualifica di sostituti d’imposta e sono esenti dagli obblighi stabiliti dal D.P.R. n. 600/1973. Inoltre, le prestazioni e le dazioni offerte da persone fisiche in favore delle medesime associazioni hanno carattere di liberalità ai fini delle imposte sui redditi. Tutte le attività che non rispettano i suddetti requisiti sono assoggettate all’I.V.A. e quindi alla certificazione dei corrispettivi riscossi, alle imposte sui redditi conseguiti ed alle norme in materia previdenziale ed assistenziale per l’assunzione del personale impiegato nell’attività, ecc..
Di particolare rilievo, in tema di vendita e somministrazione di bevande alcoliche, le disposizioni di dettaglio di recente emanate dal Ministero dello Sviluppo Economico in attuazione del rinvio normativo di cui alla Legge n. 88 in data 07/07/2009 (articolo 23). Nel caso specifico, la Risoluzione n. 69837 in data 30/07/2009 della Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore e Normativa tecnica, ha inteso fornire un’interpretazione che, per quanto riguarda la possibilità di somministrare temporaneamente bevande alcoliche nelle fiere, nelle sagre ed in ogni altra occasione in cui si promuovono produzione e/o commercio di prodotti tipici locali (laddove tale possibilità non sia esclusa da legge statale e sia invece espressamente prevista da legge regionale), nulla sia stato innovato dalla norma di cui alla Legge n. 88 in data 07/07/2009 (articolo 23). Pertanto, in presenza di regolare autorizzazione rilasciata anche ai sensi dall’articolo 86 del T.U.L.P.S., il divieto posto al secondo comma del nuovo articolo 14/bis della legge 125, infatti, non può riferirsi anche ad esercizi (sebbene posti su aree pubbliche) provvisti della licenza (anche se temporanea). Quale ulteriore incombenza amministrativa il decreto Legge n. 185 in data 20/11/2008 (articolo 30), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2/2009, ha introdotto il cosiddetto modello E.A.S. per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi. Sono pertanto tenuti alla presentazione del modello di comunicazione tutti gli enti associativi di natura privata, con o senza personalità giuridica, che si avvalgono di una o più delle previsioni di de-commercializzazione previste dagli articoli 148 del T.U.I.R. dall’articolo 4 (quarto comma – secondo periodo e sesto comma), del D.P.R. n. 633/1972. Non sono tenuti alla presentazione del modello le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all’articolo 6 della Legge 11/08/1991, n. 266, che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate con decreto del Ministro delle finanze 25 maggio 1995. Sono parimenti esonerate dalla presentazione del modello le associazioni pro-loco che optano per l’applicazione delle norme di cui alla Legge 16 dicembre 1991, n. 398, e gli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) che non svolgono attività commerciali.
Gli organizzatori dovranno garantire il rispetto di quanto previsto dall’Ordinanza del Ministero della Salute del 3 Aprile 2002, avente come oggetto: “Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche”; in particolare dovranno essere protetti gli alimenti dalla contaminazione tramite appositi schermi, gli addetti alla vendita dovranno indossare un camice di colore chiaro con adeguato copricapo, il banco di vendita dovrà essere posto a una determinata distanza dal suolo, etc..
I prodotti alimentari posti in vendita o somministrati, dovranno essere muniti di apposito cartellino degli ingredienti con evidenziati gli eventuali allergeni utilizzati, conformemente a quanto disposto dal Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 “Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari” e Decreto Legislativo 8 febbraio 2006, n. 114 “Attuazione delle direttive 2003/89/CE, 2004/77/CE e 2005/63/CE in materia di indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari”.
Per la somministrazione dei pasti si dovrà indicare nel menù gli eventuali ingredienti allergenici utilizzati, nel rispetto dell’Ordinanza 29 gennaio 2010 del Ministero della Salute, avente come oggetto“Misure urgenti in merito alla tutela della salute del consumatore con riguardo al settore della ristorazione”, con la quale vengono imposti nuovi obblighi ai ristoratori e a tutti coloro che somministrano alimenti.
I dolci e prodotti offerti dalle massaie del posto dovranno essere catalogati e numerati secondo il nome della persona che li ha prodotti e muniti dell’indicazione degli ingredienti utilizzati al fine di garantire la perfetta tracciabilità e rintracciabilità del prodotto.
Per il commercio e la somministrazione dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche il responsabile dell’ “industria alimentare” come definita dall’art. 2, lettera b) del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, deve procedere ad effettuare attività di autocontrollo (HACCP) nel rispetto dei principi e delle procedure stabilite da tale decreto legislativo.
fonte:polizialocale.com (maggio 2012)
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