sabato 12 luglio 2014

Non sono ammesse deroghe a favore dell’affidamento diretto

E’ stata pubblicata il 1 luglio u.s. la deliberazione n. 144/2014 della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti del Piemonte (http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/piemonte/pareri/2014/delibera_144_2014_SRCPIE_PAR.pdf ) che sancisce l’obbligo di centralizzazione degli acquisti prevista dall’art. 9 del decreto Irpef.

La Corte ha sancito che, in assenza di deroghe legislative, deve ritenersi che i Comuni non capoluogo di provincia non possano procedere ad acquisire autonomamente neppure lavori, servizi e forniture d’importo inferiore ad euro 40.000 mediante affidamento diretto, poiché la nuova disposizione di finanza pubblica di cui all’art. 9, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge 23 giugno 2014, n. 89, che ha novellato il comma 3-bis dell'articolo 33 del Codice dei contratti pubblici, assume nell’ordinamento carattere di specialità, e quindi di prevalenza, rispetto alla norma generale di cui all’art. 125, commi 8 e 11, dello stesso Codice.

Quindi, non sono ammesse deroghe a favore dell’affidamento diretto e si conferma l’aggregazione obbligatoria per i comuni non capoluogo di provincia, per le procedure contrattuali relative all’affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture. I comuni interessati sono tenuti a costituire la centrale di committenza nell’ambito delle unioni di comuni, se ve ne sono, oppure devono sottoscrivere un accordo consortile avvalendosi dei propri uffici.

E' però importante segnalare che la Conferenza Stato-Città e autonomie locali svoltasi il 10 luglio scorso, ha dato il via libera alla proroga al 1 gennaio 2015 dell’obbligo di ricorrere alla centrale unica, Unioni di Comuni, accordi consortili o Consip per l’acquisto di beni e servizi e al 1 luglio 2015 per quanto riguarda gli appalti di lavori.  Il correttivo verrà inserito nella legge di conversione del Dl n. 90/2014 (sulla riforma della PA). Pertanto, la modifica non entrerà subito in vigore.

Ad ogni modo, per l’accordo raggiunto tra Governo e enti locali, al fine di evitare la paralisi degli acquisti/appalti negli ottomila Comuni non capoluogo, fornisce anche indicazioni all’Autorità di vigilanza sugli appalti di ricominciare a distribuire i codici identificativi di gara, attività interrotta a partire dal 1 luglio scorso come previsto dal Dl 66/2014.

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