venerdì 23 dicembre 2011

Il Vespro di Natale

[303]
1 Esultate in Dio nostro aiuto (Sal 80,2), elevate il vostro canto di giubilo al Signore Dio, vivo e vero con voce di esultanza (Sal 46,2).

2 Poiché eccelso e terribile è il Signore, re grande su tutta la terra (Sal 46,3).

3 Poiché il santissimo Padre celeste, nostro Re dall'eternità (Cfr. Sal 73,12), ha mandato dall'alto il suo Figlio diletto (Cfr. 1Gv 4,9), ed egli è nato dalla beata Vergine santa Maria (Mt 3,17).

4 Egli mi ha invocato: "Il padre mio sei tu"; ed io lo riconoscerò come primogenito, più alto dei re della terra (Sal 88,27-28).

5 In quel giorno il Signore ha mandato la sua misericordia, nella notte si è udito il suo cantico (Cfr. Sal 41,9).

6 Questo è il giorno fatto dal Signore: esultiamo e rallegriamoci in esso (Sal 117,24).

7 Poiché il santissimo bambino diletto ci è stato donato e per noi è nato (Cfr. Is 9,6), lungo la via e deposto in una mangiatoia, perché non c'era posto nell'albergo (Cfr. Lc 2,7).

8 Gloria al Signore Dio nell'alto dei cieli, e pace in terra agli uomini di buona volontà (Cfr. Lc 2,14).

9 Si allietino i cieli ed esulti la terra, frema di gioia il mare e quanto contiene; esulteranno i campi e tutte le cose che in essi si trovano (Sal 95,11-12).

10 Cantate a lui un cantico nuovo; canti al Signore tutta la terra (Sal 95,1).

11 Poiché grande è il Signore e degno d'ogni lode, è terribile sopra tutti gli dèi (Sal 95,4).

12 Date al Signore, o famiglie dei popoli, date al Signore la gloria e l'onore; date al Signore la gloria per il suo nome (Sal 95,7-8).

13 Portate in offerta i vostri corpi e caricatevi sulle spalle la sua santa croce e seguite sino alla fine i suoi comandamenti (Cfr. Sal 95,8; Lc 14,27; 1Pt 2,21).

domenica 18 dicembre 2011

Lo zio di Bonanni

"Questa manovra sembra fatta da mio zio che non capisce nulla di economia".
Bonanni promette che i sindacati incalzeranno Monti: "Non gli daremo tregua. Deve tassare i grandi patrimoni, immobiliari e mobiliari, è lì che farà giustizia e troverà i soldi".

Corriere della Sera, 18 dicembre 2011

giovedì 15 dicembre 2011

La resilienza

In psicologia, la resilienza è la capacità di far fronte in maniera positiva agli eventi traumatici, di riorganizzare positivamente la propria vita dinanzi alle difficoltà. È la capacità di ricostruirsi restando sensibili alle opportunità positive che la vita offre, senza perdere la propria umanità. Persone resilienti sono coloro che immerse in circostanze avverse riescono, nonostante tutto e talvolta contro ogni previsione, a fronteggiare efficacemente le contrarietà, a dare nuovo slancio alla propria esistenza e perfino a raggiungere mete importanti.
Si può concepire la resilienza come una funzione psichica che si modifica nel tempo in rapporto con l'esperienza, i vissuti e, soprattutto, con il modificarsi dei meccanismi mentali che la sottendono.
Proprio per questo troviamo capacità resilienti di tipo:
  • istintivo: caratteristico dei primi anni di vita quando i meccanismi mentali sono dominati da egocentrismo e onnipotenza;
  • affettivo: che rispecchia la maturazione affettiva, il senso dei valori, il senso di e la socializzazione;
  • cognitivo: quando il soggetto può utilizzare le capacità intellettive simbolico-razionali.
Da queste considerazioni, possiamo dedurre che una resilienza adeguata è il risultato di una integrazione di elementi libidico-istintivi, affettivi, emotivi e cognitivi.
In questo modo la persona "resiliente" può essere considerata quella che ha avuto uno sviluppo psico-affettivo e psico-cognitivo sufficientemente integrati, sostenuti dall'esperienza, da capacità mentali sufficientemente valide, dalla possibilità di poter giudicare sempre non solo i benefici, ma anche le interferenze emotivo-affettive che si realizzano nel rapporto con gli altri.
Andrea Canevaro in “Bambini che sopravvivono alla guerra”[1] definisce la resilienza come “la capacità non tanto di resistere alle deformazioni, quanto di capire come possano essere ripristinate le proprie condizioni di conoscenza ampia, scoprendo uno spazio al di là di quello delle invasioni, scoprendo una dimensione che renda possibile la propria struttura”.
È inoltre una capacità che può essere appresa e che riguarda prima di tutto la qualità degli ambienti di vita, in particolare i contesti educativi, qualora sappiano promuovere l’acquisizione di comportamenti resilienti.
Applicato a un'intera comunità, anziché a un singolo individuo, il concetto di resilienza si sta affermando nell'analisi dei contesti sociali successivi a gravi catastrofi di tipo naturale o dovute all'azione dell'uomo quali, ad esempio, attentati terroristici, rivoluzioni o guerre (Vale e Campanella, 2005) [2]. Vi sono difatti processi economici e sociali che, in conseguenza del trauma costituito da una catastrofe, cessano di svilupparsi restando in una continua instabilità e, alle volte, addirittura collassano, estinguendosi. In altri casi, al contrario, sopravvivono e, anzi, proprio in conseguenza del trauma, trovano la forza e le risorse per una nuova fase di crescita e di affermazione. Un esempio del primo tipo è quello della comunità del Polesine che, a seguito della grande alluvione del Po del 1951, non riuscì a risollevarsi dal danno subito e subì una vera propria diaspora, disperdendosi nell'ambito di un grande processo migratorio che si spinse, tra l'altro, fino all'Australia. La città di Firenze, al contrario, pur avendo subito oltre 60 alluvioni dell'Arno nell'ultimo millennio molte delle quali di intensità assolutamente eccezionale, ha conservato una straordinaria continuità nel tessuto economico, artistico e architettonico. I fattori identitari, la coesione sociale, la comunità di intenti e di valori costituiscono il fondamento essenziale della "comunità resiliente".

fonte: wikipedia

mercoledì 14 dicembre 2011

Non perdere di vista il bene comune

LORETO (ANCONA), 14 DIC - ''Questo tempo di difficolta' deve essere affrontato da tutti con coraggio, con spirito costruttivo e con grande impegno a favore delle situazioni piu' difficili, senza mai perdere di vista il bene comune''. E' quanto afferma una nota dei vescovi delle Marche, che si sono riuniti a Loreto. I vescovi ''hanno espresso preoccupazione per le ripercussioni della crisi sulle realta' produttive della regione e, di conseguenza, sulle famiglie e sulle fasce piu' deboli della societa'''. (ANSA).

State sempre lieti

State sempre lieti, pregate incessantemente, in ogni cosa rendete grazie; questa è infatti la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi.
Non spegnete lo Spirito, non disprezzate le profezie;
esaminate ogni cosa, tenete ciò che è buono.
Astenetevi da ogni specie di male.
Il Dio della pace vi santifichi fino alla perfezione, e tutto quello che è vostro, spirito, anima e corpo, si conservi irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo.
Colui che vi chiama è fedele e farà tutto questo! 

Prima lettera di san Paolo apostolo ai Tessalonicesi 5,16-24. 

I pubblicani e le prostitute


«Che ve ne pare? Un uomo aveva due figli; rivoltosi al primo disse: Figlio, và oggi a lavorare nella vigna.
Ed egli rispose: Sì, signore; ma non andò.
Rivoltosi al secondo, gli disse lo stesso. Ed egli rispose: Non ne ho voglia; ma poi, pentitosi, ci andò.
Chi dei due ha compiuto la volontà del padre?». Dicono: «L'ultimo». E Gesù disse loro: «In verità vi dico: I pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio.
E' venuto a voi Giovanni nella via della giustizia e non gli avete creduto; i pubblicani e le prostitute invece gli hanno creduto. Voi, al contrario, pur avendo visto queste cose, non vi siete nemmeno pentiti per credergli. 
 
Dal Vangelo di Gesù Cristo secondo Matteo 21,28-32

martedì 13 dicembre 2011

Considerazioni su un fatto di cronaca

Il medico salva, non uccide – di Marco Travaglio

Io non voglio parlare di Lucio Magri, che non ho conosciuto e non mi sognerei mai di giudicare: non so come mi comporterei se cadessi nella cupa depressione in cui l’avevano precipitato la vecchiaia, il fallimento politico e la morte della moglie. So soltanto che non organizzerei una festicciola fra i miei amici a casa mia, con tanto di domestica sudamericana che prepara il rinfresco per addolcire l’attesa della telefonata dalla clinica svizzera che annuncia la mia dipartita. Una scena che personalmente trovo più volgare e urtante di quella del pubblico che assiste alle esecuzioni nella camera della morte dei penitenziari. Ma qui mi fermo, perché vorrei spersonalizzare il gesto di Magri, quello che viene chiamato con orrenda ipocrisia “suicidio assistito” e invece va chiamato col suo vero nome: “Omicidio del consenziente”. Ne vorrei parlare perché è diventato un fatto pubblico e tutti ne discutono e ne scrivono. E molti tirano in ballo l’eutanasia, Monicelli o Eluana Englaro, che non c’entrano nulla perché Magri non era un malato terminale, né tantomeno in coma vegetativo irreversibile tenuto artificialmente in vita da una macchina: era fisicamente sano e integro, anche se depresso. Altri addirittura considerano il “suicidio assistito” un “diritto” da importare quanto prima in Italia per non costringere all’ “esilio” chi vuole farsi ammazzare da un medico perché non ha il coraggio di farlo da solo. Sulla vita e sulla morte, da credente, ho le mie convinzioni, ma me le tengo per me perché, da laico, non reputo giusto imporle per legge a chi ha una fede diversa o non ce l’ha. Dunque vorrei parlarne dai soli punti di vista che ci accomunano tutti: quello logico, quello giuridico, quello deontologico e quello pratico.

Dal punto di vista logico, non si scappa: chi sostiene il diritto al “suicidio assistito” afferma che ciascuno di noi è il solo padrone della sua vita. Ammettiamo pure che sia così: ma proprio per questo chi vuole sopprimere la “sua” vita deve farlo da solo; se ne incarica un altro, la vita non è più sua, ma di quell’altro. Dunque, se vuole farla finita, deve pensarci da sé.

Dal punto di vista giuridico c’è una barriera insormontabile: l’articolo 575 del Codice penale, che punisce con la reclusione da 21 anni all’ergastolo “chiunque cagiona la morte di un uomo”. Sono previste attenuanti, ma non eccezioni: nessuno può sopprimere la vita di un altro, punto. Se lo fa volontariamente, commette omicidio volontario. Anche se la vittima era consenziente, o l’ha pregato di farlo, o addirittura l’ha pagato per farlo. Non è che sia “trattato da criminale”: “È” uncriminale. Ed è giusto che sia così. Se si comincia a prevedere qualche eccezione, si sa dove si inizia e non si sa dove si finisce. Se si autorizza un medico a sopprimere la vita di un innocente, come si fa a non autorizzare il boia a giustiziare un folle serial killer che magari è già riuscito ad ammazzare pure qualche compagno di cella?

Dal punto di vista deontologico, altro muro invalicabile: il “giuramento di Ippocrate” che ogni medico, odontoiatra e persino veterinario deve prestare prima di iniziare la professione: “Giuro di… perseguire la difesa della vita, la tutela della salute fisica e psichica dell’uomo e il sollievo della sofferenza, cui ispirerò con responsabilità e costante impegno scientifico, culturale e sociale , ogni mio atto professionale; di curare ogni paziente con eguale scrupolo e impegno…; di prestare, in scienza e coscienza, la mia opera, con diligenza, perizia e prudenza e secondo equità, osservando le norme deontologiche che regolano l’esercizio della medicina e quelle giuridiche che non risultino in contrasto con gli scopi della mia professione”. Non occorre aggiungere altro. Come si può chiedere a un medico di togliere la vita al suo paziente, cioè di ribaltare di 180 gradi il suo dovere professionale di salvarla sempre e comunque? Sarebbe molto meno grave se chi vuole suicidarsi, ma non se la sente di farlo da solo, assoldasse un killer professionista per farsi sparare a distanza quando meno se l’aspetta: almeno il killer, per mestiere, ammazza la gente; il medico, per mestiere, deve salvarla. Se ti aiuta ad ammazzarti è un boia, non un medico.

Dal punto di vista pratico, gli impedimenti alla legalizzazione del “suicidio assistito” sono infiniti. Che si fa? Si va dal medico e gli si chiede un’iniezione letale perché si è stanchi di vivere? O si prevede un elenco di patologie che lo consentono? E quali sarebbero queste patologie? Quasi nessuna patologia, grazie ai progressi della scienza medica, è di per sé irreversibile. Nemmeno la depressione. Ma proprio una patologia passeggera può obnubilare il libero arbitrio della persona che, una volta guarita, non chiederebbe mai di essere “suicidata”. Qui di irreversibile c’è solo il “suicidio assistito”: ti impedisce di curarti e guarire, dunque di decidere consapevolmente, cioè liberamente, della tua vita. E se poi un medico o un infermiere senza scrupoli provvedono all’iniezione letale senza un’esplicita richiesta scritta, ma dicendo che il paziente, prima di cadere in stato momentaneo di incoscienza e dunque impossibilitato a scrivere, aveva espresso la richiesta oralmente? E se un parente ansioso di ereditare comunica al medico che l’infermo, prima di cadere in stato temporaneo di incoscienza, aveva chiesto di farla finita?

Se incontriamo per strada un tizio che sta per buttarsi nel fiume, che facciamo: lo spingiamo o lo tratteniamo cercando di farlo ragionare? Voglio sperare che l’istinto naturale di tutti noi sia quello di salvarlo. Un attimo di debolezza o disperazione può capitare a tutti, ma se in quel frangente c’è qualcuno che ti aiuta a superarlo, magari ti salvi. Del resto, il numero dei suicidi è indice dell’infelicità, non della “libertà” di un Paese. E, quando i suicidi sono troppi, il compito della politica e della cultura è di interrogarsi sulle cause e di trovare i rimedi. Che senso ha allora esaltare il diritto al suicidio ed escogitare norme che lo facilitino? Il suicidio passato dal Servizio Sanitario Nazionale: ma siamo diventati tutti matti?
Fonte: Il fatto quotidiano

martedì 6 dicembre 2011

Il pianto

Il Ministro Fornero alla presentazione della Manovra Monti

Testamento biologico: la situazione di Bologna

Il Comune di Bologna ha da oggi ufficialmente il proprio registro per la raccolta del testamento biologico dei residenti. La prima città italiana, che nel 2009 votò un ordine del giorno per l’apertura di un elenco delle cosiddette Dat (le Dichiarazioni anticipate di trattamento), insieme ai notai ha messo a punto un sistema per cui la tenuta del registro possa subito funzionare ed essere inattaccabile a livello giuridico. Il tutto avrà un costo che potrà variare, per ogni cittadino, da 50 ai 100 euro.

Il sistema escogitato prevede infatti che i testamenti biologici siano materialmente conservati dal notaio stesso (e quindi anche dagli archivi notarili) e da uno o più fiduciari. Dunque, e questa è la novità bolognese, l’anagrafe comunale terrà solo una lista con su scritto quale notaio o fiduciario (o entrambi), conservano quel testamento.

In questo modo l’amministrazione bolognese, secondo l’assessore Matteo Lepore, “è inattaccabile di fronte a qualunque ricorso che arrivi dallo Stato”. L’assessore ha infatti spiegato che “anche spendere 1 euro per la conservazione materiale di ogni plico con dentro il testamento renderebbe l’amministrazione passibile di ricorso alla Corte dei Conti”.

Nella pratica, il cittadino che vorrà lasciare le proprie volontà sul suo fine vita potrà recarsi da uno dei 60 notai (l’elenco è sul sito web) che hanno aderito all’accordo con il Comune. Una volta redatto il testamento biologico secondo le proprie volontà, il cittadino firmerà due documenti: il testamento stesso e una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui “darà atto di avere compilato e sottoscritto una Dat presso un notaio”.

Questa seconda dichiarazione finirà all’anagrafe del Comune e, in caso di necessità, un medico potrà rivolgersi a Palazzo d’Accursio per rintracciare velocemente il notaio o il fiduciario che conservano una copia autenticata del testamento in cui sarà fondamentale la questione della data. Il timbro del notaio garantirà infatti che nel giorno in cui è stato redatto, il cittadino era capace di intendere e di volere. Nulla vieta inoltre che il fiduciario sia lo stesso notaio.

I notai hanno già reso noto un modulo di esempio (rintracciabile sul sito web del Comune) di un testamento biologico. I casi pratici in questione riportati sono la “malattia o lesione traumatica cerebrale irreversibile e invalidante” o “una malattia che mi costringa a trattamenti permanenti con macchine o sistemi artificiali che impediscano una normale vita di relazione”. In questo modulo il cittadino potrà, per esempio, richiedere di essere o meno “sottoposto ad alcun trattamento terapeutico né a idratazione e alimentazione forzate e artificiali in caso di impossibilità ad alimentarmi autonomamente”.

Naturalmente l’accordo tra Comune e notai sparirebbe nel momento in cui il vuoto legislativo sul tema venisse colmato. Niente vieta, inoltre, che un giorno un legislatore o lo Stato possano interferire rispetto a quelle volontà. Ad ogni modo, il sistema del capoluogo emiliano permetterà di garantire una veloce tracciabilità del testamento e una garanzia di autenticità del testamento stesso. Al momento, tra le grandi città italiane, solo Udine e Firenze hanno un simile sistema di raccolta delle Dat.

“Un risultato che però non aggiunge granché a ciò che c’era prima: già dal 2006 a Bologna era possibile depositare il proprio biotestamento presso un notaio”, spiega Maurizio Cecconi, portavoce della Rete Laica di Bologna, “In tempi di crisi in tanti rinunceranno a usare notaio, mentre invece il servizio poteva essere gratuito. A Casalecchio di Reno, ad esempio, a due passi da Bologna, l’amministrazione si fa carico di conservare direttamente le volontà testamentarie”.

Il fatto quotidiano.it , 6 dicembre 2011


lunedì 28 novembre 2011

L'autentica follia e le barricate

ROMA - «Mi auguro che in Parlamento si possa affrontare anche la questione della cittadinanza ai bambini nati in Italia da immigrati stranieri. Negarla è un' autentica follia, un' assurdità. I bambini hanno questa aspirazione». Il capo dello Stato Giorgio Napolitano lancia il sasso nello stagno durante un incontro al Quirinale con la Federazione delle Chiese Evangeliche. Lo stagno è il Parlamento, nel quale i progetti di legge di diverse parti politiche si sono impantanati finora.
La proposta trova il plauso di tutto il centrosinistra compatto e del Terzo polo, mentre il Pdl (salvo eccezioni) si smarca, alludendo addirittura a «rischi per il governo» nel caso si affrontasse il tema. Durissima la Lega, che si prepara alle «barricate». Contro «la follia» dello «ius sanguinis» - il diritto di sangue, in base al quale solo il figlio nato da padre o madre italiana è italiano - giacciono in Parlamento diverse proposte di legge: da quella del duo Andrea Sarubbi (Pd)-Fabio Granata (Fli) a quella di Ignazio Marino (Pd). Ma non mancano proposte analoghe (con qualche limite in più) da parte del Pdl, come quella di Souad Sbai. Tutte proposte rimaste ferme e che ora il capo dello Stato invita a riprendere: «Credo si possano creare le condizioni per una maggiore obiettività e costruttività del confronto fra gli schieramenti politici, naturalmente conservando ciascuno la propria identità».
La pensa così anche il Partito democratico. Già Pier Luigi Bersani, nel discorso conclusivo sulla fiducia al governo Monti, aveva richiamato il problema degli immigrati di seconda generazione con toni accorati parlando di «vergogna». E ora i capigruppo Dario Franceschini e Anna Finocchiaro chiedono che si «legiferi con urgenza», «entro la fine dell' anno». Anche Pier Ferdinando Casini aderisce all' invito: «Condivido pienamente l' appello di Napolitano». Gianfranco Fini ricorda quando sollevò il tema: «Mi bollarono come "compagno". Ma è ora di dire basta con la demagogia». Fini dice sì allo ius soli , «ma temperato»: «È giusto dire che è cittadino italiano chi nasce in Italia, parla la lingua e ha concluso un ciclo di studi». Tesi non dissimile da quella proposta da Mara Carfagna che riprende il progetto di legge di Souad Sbai: «Un bambino o una bambina che nasce in Italia deve vedersi riconosciuto il diritto di diventare cittadino italiano. Piuttosto che introdurre lo "ius soli" si preveda la concessione della cittadinanza al termine di un ciclo scolastico». Ma sono aperture che non trovano d' accordo i maggiorenti del Pdl. Come Ignazio La Russa: «Se c' è qualcuno che fa finta di sostenere appassionatamente Monti ma in realtà vuole già creare le condizioni perché cada subito, ha trovato la strada giusta: proporre che questo governo affronti il tema della legge sulla cittadinanza. Così si va dritti alle urne». D' accordo Maurizio Gasparri: «Non si possono affrontare le leggi sulla cittadinanza a spallate e con semplificazioni che rischiano di complicare la vicenda». Per Fabrizio Cicchitto, «la priorità riguarda i temi economici, il tema ostacolerebbe la vita del governo». Voce fuori dal coro, come spesso capita, quella di Beppe Pisanu: «Sono assolutamente d' accordo con il capo dello Stato. È un tema che avremmo dovuto risolvere da tempo: ora serve una legge e serve in fretta». Contro il capo dello Stato, invece, si schiera apertamente la Lega. Roberto Calderoli spiega che la Lega «è pronta a fare le barricate in Parlamento e nelle piazze. Non vorrei che questo fosse il cavallo di Troia per arrivare a dare il voto agli immigrati». Per Roberto Castelli, le parole del Presidente della Repubblica sono «al limite della costituzionalità». Più moderato Roberto Maroni: «Nessuna critica al capo dello Stato, anche se non concordo con queste proposte sulla cittadinanza».

Corriere della Sera, 23 novembre 2011

Governo e massoneria


"Fratello Mario, fatti valere". Opportuno come una gara di rutti in chiesa, arriva l’endorsement della massoneria a Mario Monti. Arriva mediante lettera aperta a firma del Venerabile Maestro  Gioele Magaldi, leader del Grande oriente democratico - corrente eterodossa del Grande oriente d’Italia - e personaggio già noto alle cronache per analoghe operazioni (celebre la lettera dell’anno scorso al «fratello Silvio»).

Nella missiva, la parola «fratello» ricorre diciassette volte: undici riferita a Monti, che stacca Obama con tre e Draghi con due (Berlusconi resta fermo al palo con un solo «fratello»). Il senso dell’appello del Magaldi è il seguente: fratello Monti, per uscire dalla crisi il rigore e le tasse non bastano, ci vogliono eurobond e riforma del debito sovrano. Altrimenti tutta l’Europa sarà «aggredita dalla speculazione che intende approfittare (con profitti quotidiani di portata colossale) dell’attuale (e pianificata, tu sai anche bene da quali gruppi e oligarchie) e strutturale debolezza dell’eurozona». Di positivo c’è che si può contare «sul robusto e ufficiale viatico di un altro illustre Fratello Massone come il presidente Obama» e sul fatto che «persino il Fratello Mario Draghi sia ormai intenzionato ad abbracciare nuove strategie». In conclusione, «caro Fratello Monti, durante il tour europeo fatti valere e rigenera il potenziale prestigio dell’Italia». Firmato (non prima del «consueto Triplice Fraterno Abbraccio»), «i fratelli di Grande oriente democratico».

Si accennava alla scarsa opportunità del tutto, e il perché è presto detto. Intorno a Monti, boatos e maldicenze a base di squadra & compasso fioriscono come funghi d’autunno. Oddio, non che il curriculum dell’uomo faccia granché per fugarli. Trilaterale, club Bilderberg (ossia il direttorio ristretto dei paperoni planetari: per i complottisti, la culla del Nuovo ordine mondiale), Bruegel, Goldman Sachs: ce n’è da saziare un esercito di complottisti. Al punto che persino il posato e progressista quotidiano francese Le Monde, non esattamente un foglio scandalistico, qualche giorno fa ha pubblicato un servizio di irrituale durezza circa il ruolo di Goldman Sachs nei recenti sviluppi della politica europea. Da noi l’argomento è anche stato oggetto di talk show televisivi. Per capire di quanta diffusione goda la suggestione, basta dire che in Rete va fortissimo il video col finto servizio di Voyager che svela gli altarini di Monti: «È un caso che lo spread dei btp italiani contro i bund tedeschi richiami i monti Osterbek, che in questa immagine scattata nel ’72 offrono riparo all’hotel Bilderberg?».

Questo il quadro, si può intuire che l’ultima cosa di cui Monti ha bisogno è di essere ulteriormente associato a logge, poteri forti e via incappucciando. E c’è da scommettere che la sortita del Magaldi otterrà l’effetto opposto. E, in un momento in cui lo stato di salute della democrazia rappresentativa italiana è quello che è, si corre il rischio di regalare argomenti anche a chi a pane e cospirazioni non campa. Ma per quale motivo la massoneria avrebbe interesse ad inguaiare un confratello? La faccenda non torna, deve esserci qualcosa sotto.

di Marco Gorra
 
Libero, 24 novembre 

sabato 19 novembre 2011

VENI CREATOR SPIRITUS

Nulla sarà come prima

«E` un ottimo inizio e, da oggi, nulla sarà come prima». E` un Pier Ferdinando Casini raggiante, sereno e amichevole con tutti (al punto da lanciarsi in un bacio affettuoso con Rosy Bindi) quello che partecipa all`inaugurazione della mostra "La Dc per l`Italia unita", mostra nata nell`ambito dei festeggiamenti per i 150 anni dell`Unità d`Italia e che si è aperta ieri a Roma al Tempio di Adriano con un timing perfetto quanto casuale: coincide con il giorno dell`insediamento del governo Monti. Governo dentro il quale i cattolici doc e benedetti dalla Chiesa sono tanti e ben assortiti (Riccardi, Ornaghi, Severino, Balduzzi, solo per dire dei maggiori) mentre il Terzo Polo non ha bisogno di ,rivendicare o ascrivere a sé alcun ministro per il semplice fatto che è l`area politica che più crede e ha lavorato, in questi giorni, affinché il tentativo Monti riuscisse. Da Francesco Rutelli (Api), soddisfatto dalla mattina, dagli schermi di Sky, pur se accusa «l`atteggiamento preoccupante del Pd e l`appoggio obliquo di Di Pietro», al presidente della Camera Gianfranco Fini, che nel pomeriggio riceverà proprio Monti cui esprime «vivo apprezzamento per scelte di grande competenza e valore» per la scelta della squadra dei ministri e per come «ha superato questa prima impegnativa prova».
Casini, più tardi, dopo i festeggiamenti per la storia della Dc, terrà il coordinamento nazionale Udc negli uffici della Camera, ma si tratta poco più di una formalità: «Sosterremo il governo con lealtà e impegno - recita il comunicato finale - senza riserve, in maniera convinta e responsabile». Per quanto riguarda la mostra, invece, che è il vero evento clou della giornata atteso da parecchio da ogni ex-dc che si rispetti, è stata organizzata dall`Istituto Luigi Sturzo e da un comitato presieduto dall`ultimo segretario del Ppi Pierluigi Castagnetti (oggi Pd), all`indirizzo del quale sempre Casini fa partire il caloroso applauso di una sala più che gremita poco prima che scorrano in video le immagini del filmato sulla storia della Dc curato da Giovanni Minoli e delle prolusioni, affidate agli ultimi segretari della Dc, Forlani e De Mita, e a Giuseppe De Rita.
E così, nelle stesse ore in cui il governo Monti nasce e giura, il ruolo dei cattolici in politica torna di prepotente attualità.
Fa una certa impressione, in effetti, vedere seduti uno accanto all`altro o mischiati tra di loro senza soluzione di continuità volti che hanno fatto la storia. De Mita e Forlani, all`epoca acerrimi avversari e che anche ieri non si sono risparmiati battute, Guido Bodrato a Gerardo Bianco, Emilio Colombo a Nicola Mancino.
Mancava solo Andreotti.
Ma c`erano, e tutti, anche gli ex-Dc che, nel forzoso bipolarismo all`italiana della prima Repubblica, si sono divisi. E se è vero che oggi Cesa, Cirino Pomicino, Buttiglione, Carra, Lusetti stanno nell`Udc, Beppe Pisanu sta nel Pdl, mentre Franco Marini e Beppe Fioroni, per non dire di Follini. Bindi e Franceschini che stanno nel Pd, «da domani - sottolinea proprio Casini - nulla sarà comee prima. Abbiano un governo di larga convergenza ed è finita anche la diaspora della Dc».

Benedicat tibi Dominus

venerdì 18 novembre 2011

Le nuove Linee Guida della Legge 40

ROMA - Sembra lo sport preferito dai governi in dismissione quello di tirare fuori dal cassetto le linee guida di accompagnamento alla legge sulla procreazione medicalmente assistita, la numero 40 del 2004. Lo ha fatto nel 2008 Livia Turco, ministro della Sanità con Prodi. Ed ecco l' iniziativa di Eugenia Roccella, sottosegretario alla Salute con Berlusconi. In ambedue i casi, fiumi di polemiche. Quattro anni fa si gridò allo scandalo perché l' esponente democratica aveva riaperto alla diagnosi preimpianto sull' embrione. Oggi le critiche si rinnovano in senso opposto di fronte al nuovo documento che richiamerebbe il divieto di effettuare ogni forma di selezione sul frutto del concepimento e circoscriverebbe l' accesso alle tecniche di fecondazione artificiale a coppie sterili, escludendo quelle con malattie genetiche per le quali i test sugli embrioni costituiscono l' unica speranza di concepire figli sani. La Roccella viene contestata per aver sdoganato le linee guida inviandole ieri al Consiglio superiore di sanità. Iniziativa interpretata come un colpo di mano dall' opposizione. Non terrebbero conto delle varie sentenze di tribunali amministrativi che in questi anni hanno dato ragione alle coppie riconoscendo il diritto alla diagnosi preimpianto. Parliamo dell' indagine sul Dna che permette di ricercare eventuali anomalie genetiche degli embrioni prima di impiantarli nell' utero e dunque di scartare quelli malati. In realtà la legge 40 non ha mai vietato esplicitamente questa pratica (si limita a stabilire il divieto di selezione eugenetica) però la rendeva inapplicabile in quanto vietava il congelamento degli embrioni. Nel 2009 una sentenza della Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo il divieto di congelare. Dunque da allora l' indagine viene effettuata dai centri grazie alla possibilità di tenere gli embrioni scartati. Le linee guida per loro natura non possono modificare una legge. Le prime sono quelle del 2004 (ministro Girolamo Sirchia) dove era specificato che non si poteva effettuare altra diagnosi se non «osservazionale» (cioè l' embrione viene osservato e basta), di fatto un limite esplicito ai test del Dna. Nel 2008, in scadenza di legislatura, la Turco corregge e «riapre» ai test preimpianto. Ed ecco la versione Roccella che rinverdisce il divieto richiamando il testo della legge, inclusi gli articoli sull' accesso alle tecniche consentito a coppie «con sterilità e infertilità inspiegate e documentate». Il documento recepisce tra l' altro una direttiva europea sulla tracciabilità di cellule e gameti. «Nessun colpo di mano - respinge le accuse il sottosegretario -. Le linee guida sono state approvate due settimane fa dalle Regioni, risultato di un lungo lavoro con associazioni e società. In quanto alla diagnosi preimpianto nella legge 40 è vietata e i tribunali Tar non contano». Filomena Gallo, segretario dell' Associazione Luca Coscioni, attacca: «Sono infranti i diritti delle coppie, ammesse alle tecniche solo se sterili e non i genitori fertili ma con patologie genetiche. Una discriminazione. Inoltre non viene recepita la consolidata giurisprudenza a favore della diagnosi sull' embrione». Per la Turco le linee guida sono «un arretramento culturale, usate in modo improprio». Mina Welby, copresidente dell' Associazione Coscioni invita i cittadini a una mobilitazione di massa per bloccare le nuove linee guida.


fonte: Corriere della Sera, 16 novembre 2011

Le ultime risalivano all’aprile 2008, quando ancora era ministro della Salute, Livia Turco. Dopo di che, nonostante diverse sentenze, tra cui quella della Corte Costituzionale che aveva fatto saltare vari divieti imposti dalla legge 40 sulla procreazione medicalmente assistita (pma) e un generico annuncio di revisione previsto per questo autunno, non si era più parlato delle linee guida sulla fecondazione assistita. Fino a un paio di giorni fa, quando si è scoperto che il sottosegretario alla Salute, Eugenia Roccella, le ha revisionate confermando alcuni divieti, come quello sulla diagnosi genetica preimpianto sugli embrioni, che erano stati cancellati dai tribunali. Un atto che arriva in sordina proprio negli ultimi giorni del governo Berlusconi, giudicato da medici e associazioni “un colpo di mano”.

A denunciare il tutto è stata Filomena Gallo, avvocato e segretario nazionale dell’associazione Luca Coscioni, ma il sottosegretario Roccella si difende definendo la polemica “strumentale, poichè la legge 40 già vieta la diagnosi preimpianto”. Da quando la normativa è stata approvata nel 2004, si è sempre detto che la diagnosi preimpianto (che identifica la presenza di malattie genetiche o alterazioni cromosomiche in embrioni generati in provetta da coppie a rischio prima dell’impianto in utero), fatta fino a quel momento in Italia, era vietata. Ma in questi anni tribunali e Corte Costituzionale hanno scalfito, sentenza dopo sentenza, alcuni dei divieti più contestati, come quello di crioconservare gli embrioni, di produrne al massimo tre, di impiantarli contemporaneamete, e quello della diagnosi appunto.

Il primo a farlo è stato il tribunale di Cagliari nel 2007, ordinando all’istituto ospedaliero interessato di eseguirla, mentre l’ultimo è stato nel 2010 il tribunale di Salerno, autorizzando per la prima volta la diagnosi preimpianto ad una coppia fertile portatrice di Atrofia Muscolare Spinale di tipo 1, in deroga alla legge 40 che consente le pratiche di pma solo nei casi di infertilità. Inoltre per ovviare a questo divieto vari ricercatori italiani in questi anni hanno sviluppato la diagnosi pre-concepimento, fatta cioè sull’ovocita (e non sull’embrione) per evitare problemi etici, anche se la fanno solo i centri privati.

Di fatto in questi anni le strutture di procreazione assistita si sono regolate ognuna a modo loro. “Nei centri privati e attrezzati – denuncia Gallo – la diagnosi preimpianto viene effettuata correntemente, mentre quelli pubblici non la fanno adducendo la mancanza di attrezzature adeguate”. Secondo l’avvocato le nuove linee guida che Roccella invierà questi giorni al Consiglio Superiore di Sanità (Css) “sono illegittime sia scientificamente che giuridicamente, poichè vieterebbero le indagini cliniche sull’embrione restringendo l’applicazione di tecniche ormai consolidate”. Critici anche i medici: “Nella legge 40 non c’è un impedimento netto alla possibilità di effettuare la diagnosi pre-impianto sugli embrioni”, rileva il ginecologo dell’Università di Palermo e membro del Css, Ettore Cittadini: “nel mio centro effettuiamo la diagnosi preimpianto – afferma – per le coppie con talassemia”. Dello stesso avviso Carlo Flamigni, pioniere della fecondazione assistita, secondo cui la legge ”non pone un divieto esplicito a tale diagnosi”.

In realtà come precisa Filomena Gallo, ”la diagnosi preimpianto è consentita dagli articoli 13 comma 2 e 14 comma 5 della legge 40, che prevedono che la coppia possa chiedere di conoscere lo stato di salute dell’embrione e che il medico, se richiesto dalla stessa, deve effettuare indagini cliniche diagnostiche sull’embrione stesso. Roccella insiste nel ribadire un divieto che non esiste nella legge. Inoltre ci sono oltre 10 sentenze di diversi tribunali che confermano questa interpretazione”. Ma su questo punto il sottosegretario dissente e ribatte: ”Non c’è stato alcun colpo di mano. La diagnosi preimpianto sugli embrioni è già vietata dalla legge e le linee guida non possono scavalcare la legge stessa”. Adesso la palla spetta al Consiglio superiore di sanità, organo consultivo del ministero della Salute, che dovrà esprimere il proprio parere, e alla Corte europea dei diritti umani di Strasburgo chiamata a decidere sul ricorso di varie associazioni a sostegno di una coppia italiana portatrice di fibrosi cistica, cui è precluso l’accesso alla fecondazione assistita, richiesta per effettuare diagnosi clinica sull’embrione.

fonte: il fatto quotidiano, 15 novembre 2011

mercoledì 16 novembre 2011

La compagine del Governo Monti

I 12 ministeri con portafoglio sono:

Economia, Mario Monti (interim)
Esteri, Giulio Terzi di Sant'Agata
Interno, Anna Maria Cancellieri
Giustizia, Paola Severino
Difesa, Giampaolo Di Paola
Sviluppo-Infrastrutture, Corrado Passera
Agricoltura, Mario Catania
Ambiente, Corrado Clini
Lavoro-Pari Opportunita', Elsa Fornero
Salute, Renato Balduzzi
Istruzione, Francesco Profumo
Beni Culturali, Lorenzo Ornaghi

I cinque ministeri senza portafoglio sono invece:

Affari Europei, Enzo Moavero Milanesi
Turismo-Sport, Piero Gnudi
Coesione Territoriale, Fabrizio Barca
Rapporti con il Parlamento, Piero Giarda
Cooperazione Interna e Internazionale, Andrea Riccardi

Sottosegretario alla presidenza del consiglio Antonio Catricala'

martedì 15 novembre 2011

Il calice

"Per essere veramente umano, tu devi bere il tuo calice fino alla feccia. Se una volta sei fortunato, e un'altra volta codardo, il calice ti viene presentato una terza".

 (G. Greene, Il nocciolo della questione)

sabato 5 novembre 2011

La proroga

Lettera di Giulio Andreotti a Dagospia
"In questi giorni mi giungono voci insistenti su un mio ricovero per aggravamento di salute. Capisco che molti attendono un mio passaggio a "miglior vita", ma io non ho...fretta e ringrazio tutti coloro ai quali sta a cuore la mia salute e in particolare il Signore per l'ulteriore ...proroga"...

mercoledì 2 novembre 2011

Il segreto

Per la paura della morte non vi sono rimedi facili, non basta per esempio imporre a se stessi di non pensarvi. Io non conosco metodo migliore che quello di concentrarsi nel presente. Si può così attualizzare anche il modo con cui Cristo ha sconfitto la morte, offrendosi tutto a Dio Padre. Pur morendo di una morte ingiusta e crudele, disse: «Nelle tue mani, Padre, affido il mio Spirito». Questo è il segreto! Se non ci affidiamo a Dio come bambini, lasciando a Lui di provvedere al nostro avvenire, non arriveremo mai a fare quel gesto di totale abbandono di sé, che costituisce la sostanza della fede“.

Card. Carlo Maria Martini

martedì 1 novembre 2011

La speranza

"La Fede è quella che tiene duro nei secoli dei secoli. La Carità è quella che dà se stessa nei secoli. Ma è la piccola Speranza che si leva tutte le mattine" La Fede è una cattedrale radicata nel suolo di un paese. La Carità è un ospedale che raccoglie tutte le miserie del mondo. Ma senza Speranza, tutto questo non sarebbe che un cimitero. Parliamo di speranza e lo facciamo attraverso alcuni versi di un famoso poemetto dedicato a questa virtù teologale da Charles Péguy e intitolato Il portico del mistero della seconda virtù (1911). Le immagini sono vivaci e un po' paradossali. 

 

Ci sono, però, due aspetti di questa virtù - che il poeta francese raffigura spesso come «una bimba piccina», la sorella minore delle altre due - che meritano di essere sottolineati. Anzitutto la sua quotidianità. Fede e carità hanno i colori del trascendente, dell'eterno e dell'infinito. 


 

L'apostolo Paolo dichiara, ad esempio, che la carità è la più alta e la più grande delle virtù. La speranza, invece, è colei che ti dà la carica per camminare ogni giorno, «semplicemente e a testa bassa», come ancora diceva Péguy, rimanendo fedeli anche nel tempo della prova o quando il lavoro è pesante e senza apparente ricompensa. 


 

Ad Aristotele si attribuiva questa frase suggestiva: «La speranza è un sogno fatto da svegli». C'è, poi, una seconda nota che la riguarda: senza speranza ogni nostra azione od opera sarebbe forse grandiosa ma ferma e morta come un monumento solenne. 


 


La speranza impedisce al mondo di essere un cimitero perché continuamente ti spinge ad andare oltre, ad attendere, ad avere fiducia, a credere in un' alba diversa, in una meta, in un significato. 


 


Ravasi, Avvenire 4 novembre 2005

Codice appalti - art. 42 / Codice Amministrazione Digitale


Art. 42 D.Lgs. 163

1. Negli appalti di servizi e forniture la dimostrazione delle capacità tecniche dei concorrenti può essere fornita in uno o più dei seguenti modi, a seconda della natura, della quantità o dell'importanza e dell'uso delle forniture o dei servizi:
a) presentazione dell'elenco dei principali servizi o delle principali forniture prestati negli ultimi tre anni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi o forniture stessi; se trattasi di servizi e forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi e forniture prestati a privati, l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente;
b) indicazione dei tecnici e degli organi tecnici, facenti direttamente capo, o meno, al concorrente e, in particolare, di quelli incaricati dei controlli di qualità;
c) descrizione delle attrezzature tecniche tale da consentire una loro precisa individuazione e rintracciabilità, delle misure adottate dal fornitore o dal prestatore del servizio per garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio o di ricerca di cui dispone;
d) controllo, effettuato dalla stazione appaltante o, nel caso di concorrente non stabilito in Italia, per incarico della stazione appaltante, da un organismo ufficiale competente del Paese in cui è stabilito il concorrente, purché tale organismo acconsenta, allorché i prodotti da fornire o il servizio da prestare siano complessi o debbano rispondere, eccezionalmente, a uno scopo determinato; il controllo verte sulla capacità di produzione e, se necessario, di studio e di ricerca del concorrente e sulle misure utilizzate da quest'ultimo per il controllo della qualità;
e) indicazione dei titoli di studio e professionali dei prestatori di servizi o dei dirigenti dell'impresa concorrente e, in particolare, dei soggetti concretamente responsabili della prestazione di servizi;
f) indicazione, per gli appalti di servizi e unicamente nei casi appropriati, stabiliti dal regolamento, delle misure di gestione ambientale che l'operatore potrà applicare durante la realizzazione dell'appalto;
g) per gli appalti di servizi, indicazione del numero medio annuo di dipendenti del concorrente e il numero di dirigenti impiegati negli ultimi tre anni;
h) per gli appalti di servizi, dichiarazione indicante l'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento tecnico di cui il prestatore di servizi disporrà per eseguire l'appalto;
i) indicazione della quota di appalto che il concorrente intenda, eventualmente, subappaltare;
l) nel caso di forniture, produzione di campioni, descrizioni o fotografie dei beni da fornire, la cui autenticità sia certificata a richiesta della stazione appaltante;
m) nel caso di forniture, produzione di certificato rilasciato dagli istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo qualità, di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità dei beni con riferimento a determinati requisiti o norme.
2. La stazione appaltante precisa nel bando di gara o nella lettera d'invito, quali dei suindicati documenti e requisiti devono essere presentati o dimostrati.
3. Le informazioni richieste non possono eccedere l'oggetto dell'appalto; l'amministrazione deve, comunque, tener conto dell'esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali.


 
3-bis. Le stazioni appaltanti provvedono a inserire nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, secondo il modello predisposto e pubblicato dall'Autorità sul sito informatico presso l'Osservatorio, previo parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la certificazione attestante le prestazioni di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo rese dai fornitori e dai prestatori di servizi, entro trenta giorni dall'avvenuto rilascio; in caso di inadempimento si applica quanto previsto dall'articolo 6, comma 11.
(comma introdotto dall'art. 4, comma 2, lettera c-bis), legge n. 106 del 2011)

4. I requisiti previsti nel comma 1 del presente articolo possono essere provati in sede di gara mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizione del d.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445; al concorrente aggiudicatario è richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara.
4-bis. Al fine di assicurare la massima estensione dei principi comunitari e delle regole di concorrenza negli appalti di servizi o di servizi pubblici locali, la stazione appaltante considera, in ogni caso, rispettati i requisiti tecnici prescritti anche ove la disponibilità dei mezzi tecnici necessari ed idonei all'espletamento del servizio sia assicurata mediante contratti di locazione finanziaria con soggetti terzi.
(comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera m), d.lgs. n. 113 del 2007)

Art. 6. Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
(art. 81.2, dir. 2004/18; art. 72.2, dir. 2004/17; art. 4, legge n. 109/1994; art. 25, co. 1, lettera c), legge n. 62/2005)
1. L'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, con sede in Roma, istituita dall'articolo 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, assume la denominazione di Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
2. L'Autorità è organo collegiale costituito da sette membri nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. I membri dell'Autorità, al fine di garantire la pluralità delle esperienze e delle conoscenze, sono scelti tra personalità che operano in settori tecnici, economici e giuridici con riconosciuta professionalità. L'Autorità sceglie il presidente tra i propri componenti e stabilisce le norme sul proprio funzionamento.
(comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera c), d.lgs. n. 113 del 2007)
3. I membri dell'Autorità durano in carica sette anni fino all’approvazione della legge di riordino delle autorità indipendenti e non possono essere confermati. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, non possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura o rivestire cariche pubbliche elettive o cariche nei partiti politici. I dipendenti pubblici, secondo gli ordinamenti di appartenenza, sono collocati fuori ruolo o in aspettativa per l'intera durata del mandato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, è determinato il trattamento economico spettante ai membri dell'Autorità.
(comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera c), d.lgs. n. 152 del 2008)
4. L'Autorità è connotata da indipendenza funzionale, di giudizio e di valutazione e da autonomia organizzativa.
5. L'Autorità vigila sui contratti pubblici, anche di interesse regionale, di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali, nonché, nei limiti stabiliti dal presente codice, sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture esclusi dall'ambito di applicazione del presente codice, al fine di garantire l'osservanza dei principi di cui all'articolo 2 e, segnatamente, il rispetto dei principi di correttezza e trasparenza delle procedure di scelta del contraente, e di economica ed efficiente esecuzione dei contratti, nonché il rispetto delle regole della concorrenza nelle singole procedure di gara.
6. Sono fatte salve le competenze delle altre Autorità amministrative indipendenti.
7. Oltre a svolgere i compiti espressamente previsti da altre norme, l'Autorità:
a) vigila sull'osservanza della disciplina legislativa e regolamentare vigente, verificando, anche con indagini campionarie, la regolarità delle procedure di affidamento;
b) vigila sui contratti di lavori, servizi, forniture, esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del presente codice, verificando, con riferimento alle concrete fattispecie contrattuali, la legittimità della sottrazione al presente codice e il rispetto dei principi relativi ai contratti esclusi; non sono soggetti a obblighi di comunicazione all'Osservatorio né a vigilanza dell'Autorità i contratti di cui agli articoli 16, 17, 18;
c) vigila affinché sia assicurata l'economicità di esecuzione dei contratti pubblici;
d) accerta che dall'esecuzione dei contratti non sia derivato pregiudizio per il pubblico erario;
e) segnala al Governo e al Parlamento, con apposita comunicazione, fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o di applicazione distorta della normativa sui contratti pubblici;
f) formula al Governo proposte in ordine alle modifiche occorrenti in relazione alla legislazione che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
g) formula al Ministro delle infrastrutture proposte per la revisione del regolamento;
h) predispone e invia al Governo e al Parlamento una relazione annuale nella quale si evidenziano le disfunzioni riscontrate nel settore dei contratti pubblici con particolare riferimento:

h.1) alla frequenza del ricorso a procedure non concorsuali;
h.2) alla inadeguatezza della pubblicità degli atti;
h.3) allo scostamento dai costi standardizzati di cui all'articolo 7;
h.4) alla frequenza del ricorso a sospensioni dell'esecuzione o a varianti in corso di esecuzione;
h.5) al mancato o tardivo adempimento degli obblighi nei confronti dei concessionari e degli appaltatori;
h.6) allo sviluppo anomalo del contenzioso;

i) sovrintende all'attività dell'Osservatorio di cui all'articolo 7;
l) esercita i poteri sanzionatori ad essa attribuiti;
m) vigila sul sistema di qualificazione, con le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 5; nell'esercizio di tale vigilanza l'Autorità può annullare, in caso di constatata inerzia degli organismi di attestazione, le attestazioni rilasciate in difetto dei presupposti stabiliti dalle norme vigenti, nonché sospendere, in via cautelare, dette attestazioni;
n) su iniziativa della stazione appaltante e di una o più delle altre parti, esprime parere non vincolante relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, eventualmente formulando una ipotesi di soluzione; si applica l'articolo 1, comma 67, terzo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
o) svolge i compiti previsti dall'articolo 1, comma 67, legge 23 dicembre 2005, n. 266.

8. Quando all'Autorità è attribuita la competenza ad irrogare sanzioni pecuniarie, le stesse, nei limiti edittali, sono commisurate al valore del contratto pubblico cui le violazioni si riferiscono. Sono fatte salve le diverse sanzioni previste dalle norme vigenti. I provvedimenti dell'Autorità devono prevedere il termine di pagamento della sanzione. La riscossione della sanzione avviene mediante iscrizione a ruolo.
9. Nell'ambito della propria attività l'Autorità può:
a) richiedere alle stazioni appaltanti, agli operatori economici esecutori dei contratti, alle SOA, nonché ad ogni altra pubblica amministrazione e ad ogni ente, anche regionale, operatore economico o persona fisica che ne sia in possesso, documenti, informazioni e chiarimenti relativamente ai lavori, servizi e forniture pubblici, in corso o da iniziare, al conferimento di incarichi di progettazione, agli affidamenti;
(lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, lettera c), d.lgs. n. 152 del 2008)
b) disporre ispezioni, anche su richiesta motivata di chiunque ne abbia interesse, avvalendosi anche della collaborazione di altri organi dello Stato;
c) disporre perizie e analisi economiche e statistiche nonché la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria;
d) avvalersi del Corpo della Guardia di Finanza, che esegue le verifiche e gli accertamenti richiesti agendo con i poteri di indagine ad esso attribuiti ai fini degli accertamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto e alle imposte sui redditi. Tutte le notizie, le informazioni e i dati acquisiti dalla Guardia di Finanza nello svolgimento di tali attività sono comunicati all'Autorità.

10. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti gli operatori economici oggetto di istruttoria da parte dell'Autorità sono tutelati, sino alla conclusione dell'istruttoria medesima, dal segreto di ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni. I funzionari dell'Autorità, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto d'ufficio.
11. Con provvedimento dell'Autorità, i soggetti ai quali è richiesto di fornire gli elementi di cui al comma 9 sono sottoposti alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 25.822 se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti, ovvero alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 51.545 se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri. Le stesse sanzioni si applicano agli operatori economici che non ottemperano alla richiesta della stazione appaltante o dell'ente aggiudicatore di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento, nonché agli operatori economici che forniscono dati o documenti non veritieri, circa il possesso dei requisiti di qualificazione, alle stazioni appaltanti o agli enti aggiudicatori o agli organismi di attestazione.

12. Qualora i soggetti ai quali è richiesto di fornire gli elementi di cui al comma 9 appartengano alle pubbliche amministrazioni, si applicano le sanzioni disciplinari previste dai rispettivi ordinamenti. Il procedimento disciplinare è instaurato dall'amministrazione competente su segnalazione dell'Autorità e il relativo esito va comunicato all'Autorità medesima.
13. Qualora accerti l'esistenza di irregolarità, l'Autorità trasmette gli atti e i propri rilievi agli organi di controllo e, se le irregolarità hanno rilevanza penale, agli organi giurisdizionali competenti. Qualora l'Autorità accerti che dalla esecuzione dei contratti pubblici derivi pregiudizio per il pubblico erario, gli atti e i rilievi sono trasmessi anche ai soggetti interessati e alla procura generale della Corte dei conti. 

CODICE AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Articolo 62-bis. 
Banca dati nazionale dei contratti pubblici.
1. Per favorire la riduzione degli oneri amministrativi derivanti dagli obblighi informativi ed assicurare l'efficacia, la trasparenza e il controllo in tempo reale dell'azione amministrativa per l'allocazione della spesa pubblica in lavori, servizi e forniture, anche al fine del rispetto della legalità e del corretto agire della pubblica amministrazione e prevenire fenomeni di corruzione, si utilizza la «Banca dati nazionale dei contratti pubblici» (BDNCP) istituita, presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, della quale fanno parte i dati previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 , e disciplinata, ai sensi del medesimo decreto legislativo, dal relativo regolamento attuativo.

Un Governo di salute pubblica

Da maggioranza e opposizione non arrivano risposte adeguate. Il governo è paralizzato da conflitti interni. L'opposizione ha una linea di politica economica confusa e non è in grado di garantire quanto richiesto dall'Europa. Le elezioni non rappresenterebbero dunque una soluzione e paralizzerebbero il paese.
La lettera all'Unione europea è manifestamente insufficiente rispetto alla gravità della situazione. Le tensioni che percorrono l'Italia non consentono di affrontare i problemi con soluzioni parziali, che diano l'impressione di riservare i sacrifici solo a una parte dei cittadini, magari proprio quelli che non votano i partiti di governo. Con questo metodo l'Italia rischierebbe di esplodere. Esiste oggi una ampia condivisione, da parte di cittadini e di esponenti politici moderati e riformisti, sulle misure prioritarie da adottare.
 
1. Prima di chiedere ulteriori sacrifici ai cittadini, la politica e le istituzioni devono mettere mano ai loro stessi costi, partendo dal numero dei parlamentari, dall'abolizione delle province e degli altri enti inutili. Non ci vuole una legge costituzionale per abolire il novanta per cento delle provincie. E poi varando una "patrimoniale sullo Stato", una vendita massiccia di cespiti pubblici che vada ben oltre quanto attualmente prospettato dal governo.

2. Lavoro. Non possiamo chiedere più flessibilità in uscita senza affrontare il problema del precariato permanente e la riforma degli ammortizzatorisociali. La proposta Ichino è del tutto condivisibile e attuabile, ma va presa nella sua interezza. Bisogna abolire i contratti a termine (mantenendo solo quelli fisiologici e stagionali), sostituendoli con un contratto unico, che consenta il licenziamento per motivi economici o organizzativi, ma che protegga il lavoratore dalle discriminazioni, gli eviti di dover rincorrere rinnovi periodici e lo supporti in caso di perdita del lavoro. I lavoratori che attualmente godono di un contratto a tempo indeterminato, protetto dall'art.18, continuerebbero a beneficiare di una protezione più ampia rispetto ai giovani lavoratori, ma in cambio dovrebbero andare in pensione più tardi, contribuendo così a finanziare i nuovi ammortizzatori sociali.

3. Dobbiamo tornare ad essere il paese del lavoro e della produzione. Non possiamo più permetterci di avere un fisco che premia rendite e patrimoni. Non è solo una questione di giustizia sociale, ma anche di efficienza dell'economia. Se la crescita scompare anche il valore dei patrimoni diminuisce. Occorre reperire risorse da destinare all'abbattimento delle aliquote su lavoratori e imprese. Con l'introduzione di una imposta permanente sulle grandi fortune e l'abolizione degli incentivi alle imprese si potrebbe tagliare in maniera radicale l'Irap. Mentre, vincolando per legge i proventi della lotta all'evasione alla diminuzione dell'Irpef, ad iniziare dai redditi medi e bassi, si creerebbero le condizioni per un positivo conflitto di interessi tra chi paga e chi evade. Un ulteriore ritocco all'Iva può essere valutato, ma solo a patto che vada automaticamente a diminuire la pressione fiscale sulle persone. Tutta la manovra sul fisco deve essere sottoposta al vincolo di destinazione. La sfiducia dei contribuenti, che non sanno più dove vanno a finire i loro soldi, si combatte evitando discrezionalità nell'uso delle risorse che provengono dalle loro tasche.

4. Bisogna intervenire subito sulle pensioni, abolendo quelle di anzianità e passando ad un sistema interamente contributivo. Una parte consistente dei proventi generati andranno utilizzati per investire in un welfare dedicato ai giovani e alle donne.

5. Per esperienza diretta so quanto rapidamente la liberalizzazione di un settore può dare impulso a investimenti e occupazione e quanto però siano forti le resistenze della politica per mantenerne il controllo. La lista dei settori da liberalizzare è lunghissima. E' fondamentale che insieme ai provvedimenti di apertura alla concorrenza si rafforzino i poteri dell'Antitrust per dare agli investitori la garanzia del rispetto delle regole.

Questi cinque provvedimenti, se attuati simultaneamente e accompagnati da un grande piano di rilancio dell'immagine internazionale dell'Italia, rappresenterebbero un valido argine alla speculazione, ridarebbero una prospettiva di crescita al paese e opererebbero nella direzione di una maggiore equità sociale.

Sappiamo però che nessuno dei due schieramenti porterà avanti questa agenda. Al contrario di quanto avviene nelle democrazie avanzate, dove l'obiettivo è la conquista dell'elettorato moderato, in Italia la preoccupazione dei partiti è quella di compattare la parte più populista dell'elettorato, appellandosi ad un "serrate i ranghi" permanente. Oggi, per fortuna, molte persone non si riconoscono più in questa logica. Dentro la destra e la sinistra stanno emergendo forze che spingono per un rinnovamento vero del proprio schieramento. Compito di tutta la classe dirigente è quello di mettere da parte ogni ambizione personale per dare un contributo affinché queste forze vengano valorizzate e trovino un terreno di incontro.

Questo è quello che dobbiamo fare oggi in vista di un prossimo futuro. Ma l'urgenza della situazione richiede soluzioni immediate. Non abbiamo tempo di attendere la naturale evoluzione del quadro politico. Il Presidente del Consiglio deve rendersi conto che l'unica strada per salvare il paese passa oggi attraverso un governo di salute pubblica. In passato, in situazioni non più gravi di questa e con un'opposizione ideologicamente più radicale, i leader del partito di maggioranza relativa trovarono il coraggio per aprire una stagione di ampia collaborazione, nella consapevolezza che ci sono momenti in cui ridare coesione al paese viene prima di ogni altra considerazione. Se Berlusconi continuerà ad anteporre le proprie ambizioni al bene dell'Italia, e se la sua maggioranza lo asseconderà in questa pericolosa scelta, si concluderà nel peggiore dei modi un percorso politico che ha ombre e luci, ma che non merita di affondare nello spirito del "dopo di me il diluvio".

Luca Cordero di Montezemolo  ( Repubblica 31 ottobre 2011)

Codice appalti - art. 122 comma 7

7. I lavori di importo complessivo inferiore a un milione di euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito è rivolto, per lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro, ad almeno dieci soggetti e, per lavori di importo inferiore a 500.000 euro, ad almeno cinque soggetti se sussistono aspiranti idonei in tali numeri. I lavori affidati ai sensi del presente comma, relativi alla categoria prevalente, sono affidabili a terzi mediante subappalto o subcontratto nel limite del 20 per cento dell'importo della medesima categoria; per le categorie specialistiche di cui all'articolo 37, comma 11, restano ferme le disposizioni ivi previste. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, conforme all'allegato IX A, punto quinto (avviso relativo agli appalti aggiudicati), contiene l'indicazione dei soggetti invitati ed è trasmesso per la pubblicazione, secondo le modalità di cui all'articolo 122, commi 3 e 5, entro dieci giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva; non si applica l'articolo 65, comma 1.
(comma così sostituito dall'art. 4, comma 2, lettera l), legge n. 106 del 2011)
7-bis. (comma abrogato dall'art. 4, comma 2, lettera l), legge n. 106 del 2011)

lunedì 31 ottobre 2011

Codice appalti - art. 46

Art. 46. Documenti e informazioni complementari - Tassatività delle cause di esclusione
(rubrica così modificata dall'art. 4, comma 2, lettera d), legge n. 106 del 2011)
(art. 43, dir. 2004/18; art. 16, d.lgs. n. 157/1995; art. 15, d.lgs. n. 358/1992)
1. Nei limiti previsti dagli articoli da 38 a 45, le stazioni appaltanti invitano, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
1-bis. La stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte; i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione. Dette prescrizioni sono comunque nulle.
(comma aggiunto dall'art. 4, comma 2, lettera d), legge n. 106 del 2011)

Codice appalti - art. 38

Art. 38. Requisiti di ordine generale (art. 45, dir. 2004/18; art. 75, d.P.R. n. 554/1999; art. 17, d.P.R. n. 34/2000)
1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:
a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (ora art. 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011 - n.d.r.) o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (ora art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 - n.d.r.); l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;
(lettera così modificata dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011)
c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci  o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;
(lettera così modificata dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011)
d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
(lettera così modificata dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011)
e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
(lettera così modificata dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011)
h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti;
(lettera così sostituita dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011)

i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
l) che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2;
m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
(disposizione abrogata, ora il riferimento è all'articolo 14 del d.lgs. n. 81 del 2008 - n.d.r.)
(lettera così modificata dall'art. 3, comma 1, lettera e), d.lgs. n. 113 del 2007)
m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;
(lettera così sostituita dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011)
m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all’Autorità di cui all’articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio;
(lettera aggiunta dall'art. 2, comma 19, legge n. 94 del 2009, poi così modificata dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011)
m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
(lettera aggiunta dall'art. 3, comma 1, legge n. 166 del 2009)
1-bis. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575 (ora artt. 20 e 24 del decreto legislativo n. 159 del 2011 - n.d.r.), ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento, o finanziario
(comma introdotto dall'art. 2, comma 19, legge n. 94 del 2009 poi così modificato dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011)
1-ter. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all’Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera h), per un periodo di un anno, decorso il quale l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.
(comma introdotto dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011)
2. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Ai fini del comma 1, lettera c), il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione. Ai fini del comma 1, lettera g), si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Ai fini del comma 1, lettera i), si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; i soggetti di cui all'articolo 47, comma 1, dimostrano, ai sensi dell' articolo 47, comma 2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Ai fini del comma 1, lettera m-quater), il concorrente allega, alternativamente:
a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.
Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.
(comma così sostituito dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011)
3. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, si applica l'articolo 43 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; resta fermo, per l'affidatario, l'obbligo di presentare la certificazione di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (ora articolo 90, comma 9, del decreto legislativo n. 81 del 2008) e successive modificazioni e integrazioni. In sede di verifica delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 le stazioni appaltanti chiedono al competente ufficio del casellario giudiziale, relativamente ai candidati o ai concorrenti, i certificati del casellario giudiziale di cui all'articolo 21 del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, oppure le visure di cui all'articolo 33, comma 1, del medesimo decreto n. 313 del 2002.
4. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, nei confronti di candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, le stazioni appaltanti chiedono se del caso ai candidati o ai concorrenti di fornire i necessari documenti probatori, e possono altresì chiedere la cooperazione delle autorità competenti.
5. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.

La peggior forma di governo

  " La democrazia è la peggior forma di governo, fatta eccezione per tutte le altre fino ad ora sperimentate " Winston Churchill a...