mercoledì 22 giugno 2016

Termine di durata delle concessioni perpetue

 Tar Puglia – Lecce, Sez. II - Sentenza 31 gennaio 2014, n. 289
La natura e le caratteristiche delle concessioni cimiteriali sono da tempo controverse, specie per quanto attiene alla durata del rapporto.
La decisione del TAR pugliese fa luce sulla questione, sgomberando il campo da alcuni dubbi. In particolare, secondo i giudici amministrativi, anche a voler ammettere la perpetuità dell'originaria concessione cimiteriale, resta da chiarire la questione di fondo, e cioè se, a fronte di una concessione cimiteriale perpetua, l'Amministrazione abbia o meno il potere di disporne unilateralmente la sua modifica, mediante la previsione di un termine di durata, oltre il quale la concessione deve essere rinnovata.
Per addivenire alla risposta, i giudici pugliesi chiariscono anzitutto che la gestione dei siti cimiteriali è permeata dalla disciplina pubblicistica demaniale; ciò implica che, se nei confronti dei terzi lo ius sepulchri garantisce al concessionario ampi poteri di godimento del bene, con la conseguenza che, nei rapporti interprivati, la protezione della situazione giuridica è piena, assumendo la fisionomia tipica dei diritti reali assoluti di godimento, tuttavia, nei confronti della pubblica amministrazione concedente esso costituisce un "diritto affievolito" in senso stretto, soggiacendo ai poteri regolativi e conformativi di stampo pubblicistico (TAR Campania, Napoli, sez. VII, 9 dicembre 2013, n. 5635 e 5 novembre 2013, n. 4901).
Ciò posto, pur nella consapevolezza delle oscillazioni giurisprudenziali in materia (fra cui i precedenti indicati nell'atto introduttivo del giudizio), la decisione del 31.1.2014 reputa che la natura demaniale dei cimiteri contrasti con la perpetuità delle concessioni cimiteriali, perché essa finirebbe per occultare un vero e proprio diritto di proprietà sul bene demaniale (cimitero), che per sua natura è un bene pubblico, destinato a vantaggio dell'intera collettività. Ne consegue che l'utilizzo di tale bene in favore di alcuni soggetti - che è ciò che si verifica attraverso una concessione - deve necessariamente essere temporalmente limitato (anche stabilendo una durata prolungata nel tempo e rinnovabile alla scadenza), venendo altrimenti contraddetta la sua ontologica finalità pubblica, al quale il bene verrebbe definitivamente sottratto (in termini, TAR Sicilia Palermo, sez. III, 2 dicembre 2013, n. 2341).Alla luce di tali considerazioni è stato considerato corretto il regolamento comunale che ha disposto la trasformazione delle concessioni c.d. "perpetue" in concessioni temporanee di lunga durata soggette a rinnovo, così come corretta si rivela la disposizione regolamentare nella parte in cui ha imposto al concessionario il pagamento di un canone concessorio per il loro rinnovo.

Il Sole 24 ore 07/02/2014

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