Turbata libertà degli incanti
Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti [534, 576-581; 264] o nelle licitazioni private (1) per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni (2) e con la multa da centotre euro a milletrentadue euro.
Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da cinquecentosedici euro a duemilasessantacinque euro (3).
Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà [32quater] (4).
                        Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da cinquecentosedici euro a duemilasessantacinque euro (3).
Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà [32quater] (4).
Note
(1)
 L'oggetto delle condotte incriminate è la gara pubblica ovvero i 
procedimenti attraverso cui la P.A. individua i soggetti con cui 
contrarre.
                                              
(2) L'art. 9 della l. 13 agosto 2010 n. 136 ha aumentato la pena della reclusione prima prevista fino ad un massimo di due anni.
                                              
(3)
 Si tratta di una circostanza aggravante speciale che opera anche nel 
caso di preposizione di fatto, non solo quindi qualora la qualità di 
persona preposta dalla legge o dall'Autorità trovi fondamento in un 
titolo formale.
                                              
(4)
 Si tratta di una fattispecie autonoma di reato, integrata dagli stessi 
elementi costitutivi previsti al comma primo, ad eccezione delle 
tipologie di gare, che sono quelle disposte liberamente dalla volontà 
dei privati.
                                    
Art. 353 bis C.P. 
Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente
Salvo che il fatto costituisca più grave reato,
 chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o 
altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a 
stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente (2)
 al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte 
della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a 
cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.
                        
Note
La disposizione è stata aggiunta dall'art. 10 della l. 13 agosto 2010 
n. 136, al fine di porre rimedio a quelle situazioni in cui le scelte 
delle stazioni appaltanti vengono condizionate al momento dell'indizione
 della gara così da trarre un vantaggio a scapito di altre imprese.
                                              
(2) Vengono incriminate le medesime condotte previste all'art. 353,
 con la differenza che la punibilià interviene già nella fase di 
predisposizione del bando e quindi nel momento in cui l'amministrazione 
interviene relativamente alle modalità di scelta del contraente
 
Nessun commento:
Posta un commento