mercoledì 21 novembre 2012

Tipologie aste pubbliche (Regio Decreto)

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1. L’asta secondo che le circostanze, l’importanza o la qualità del contratto lo facciano reputare più vantaggioso per l’Amministrazione, e sia stato disposto dal Ministero competente o dall’ufficio delegato, si tiene in uno dei seguenti modi:
a) col metodo di estinzione di candela vergine;
b) per mezzo di offerte segrete da confrontarsi poi col prezzo massimo o minimo prestabilito e indicato in una scheda segreta dall’Amministrazione;
c) per mezzo di offerte segrete da confrontarsi poi col prezzo base indicato nell’avviso di gara;d) (omissis)
74
1. Quando l'asta si tiene col metodo della estinzione delle candele, se ne devono accendere tre, una dopo l'altra: se la terza si estingue senza che siano fatte offerte, l'incanto é dichiarato deserto. Se invece nell'ardere di una delle tre candele si siano avute offerte, si dovrà accendere la quarta e si proseguirà ad accenderne delle altre sino a che si avranno offerte.
2. Quando una delle candele accese dopo le prime tre, come sopra é prescritto, si estingue ed é consumata senza che si sia avuta alcuna offerta durante tutto il tempo nel quale rimane accesa, e circostanze accidentali non abbiano interrotto il corso dell'asta, ha effetto l'aggiudicazione a favore dell'ultimo migliore offerente.
3. Le offerte devono esser fatte nella ragione decimale, da determinarsi nell'avviso d'asta, o da chi vi presiede all'atto dell'apertura della medesima.
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1. Quando l'asta si tiene col metodo delle offerte segrete di cui all'articolo 73, lettera b), il limite massimo o minimo che deve essere almeno raggiunto per potersi procedere all'aggiudicazione, viene stabilito preventivamente dal ministro o dall'ufficiale da lui delegato, e indicato in una scheda segreta, chiusa con sigillo speciale.
2. In tale scheda l'amministrazione può anche prefissare il limite di aumento o di ribasso che le offerte non devono oltrepassare.
3. La scheda viene deposta dall'autorità che presiede l'asta, alla presenza del pubblico, sul banco degli incanti, all'apertura dell'adunanza e deve restare sigillata sin dopo aperte e lette le offerte dei concorrenti.
4. Le offerte unitamente con la prova dell'eseguito deposito, possono essere mandate all'ufficio che tiene l'asta, a rischio dei concorrenti, per mezzo della posta o di terze persone, quando ciò non sia inibito dall'amministrazione nell'avviso d'asta: ma tali offerte per essere valide devono pervenire in piego sigillato non più tardi del giorno precedente a quello in cui si tiene l'asta
5. Per le offerte inviate per posta o a mezzo di terze persone che non siano pervenute o siano pervenute in ritardo non sono ammessi reclami.
6. Aperta l'asta, il presidente, dopo deposta la scheda segreta, enumera e depone sul banco senza aprirle, le buste contenenti le offerte già pervenute in uno dei modi di cui ai commi precedenti e invita gli astanti a presentare le loro offerte.
7. Le offerte mandate o presentate non possono essere più ritirate dopo aperta l'asta, ma lo stesso offerente può presentarne altre prima che sia cominciata la apertura dei pieghi.
8. Ciascun offerente rimette in piego chiuso al presidente la sua offerta, presentando a parte e contemporaneamente la prova dell'eseguito deposito.
9. Il presidente, ricevute tutte le offerte, del che si accerta richiedendone ad alta voce gli astanti, e trascorsa l'ora di cui all'articolo 69, apre i pieghi in presenza del pubblico e legge ad alta ed intelligibile voce le offerte.
10. Iniziatasi l'apertura dei pieghi non é ammessa la presentazione di altre offerte.
11. L'amministrazione ha anche facoltà di prescrivere, con l'avviso d'asta, che le offerte dei concorrenti alla gara, con la prova dell'eseguito deposito, siano inviate esclusivamente per posta in piego sigillato e raccomandato, in modo che pervengano all'ufficio appaltante non più tardi del giorno precedente a quello fissato per l'apertura delle schede e per l'aggiudicazione dell'appalto, oltre il quale termine non resta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva ad offerta precedente. Debbono in tal caso osservarsi le disposizioni dei precedenti commi e degli altri articoli del presente capo in quanto non incompatibili .
12. Dopo lette tutte le offerte, l'autorità che precede l'asta prende cognizione del prezzo stabilito nella scheda segreta e del limite di cui al comma secondo del presente articolo, se tale limite sia stato stabilito, ed eliminate dalla gara le offerte che lo abbiano oltrepassato, aggiudica il contratto al migliore offerente, senza palesare il prezzo stabilito nella scheda.
13. Ove nessuna offerta abbia raggiunto tale prezzo l'asta viene dichiarata deserta, e viene comunicato ai concorrenti il prezzo indicato nella scheda segreta.
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1. Quando l’asta si tiene col metodo di cui alla lett. c) dell’articolo 73, si osservano, quanto al modo d’invio o di presentazione delle offerte, le disposizioni del precedente articolo.
2. L’autorità che presiede l’asta, aperti i pieghi ricevuti o presentati e lette le offerte, aggiudica il contratto a colui che ha l’offerta più vantaggiosa e il cui prezzo sia migliore o almeno pari a quello fissato nell’avviso d’asta.
3. Se non sono state presentate offerte, l’asta è dichiarata deserta.
4. L'amministrazione può, anche in questa forma di incanto, prefissare il limite di aumento o di ribasso che le offerte non devono oltrepassare. In tal caso il limite suddetto sarà indicato in una scheda segreta sigillata da deporsi ed aprirsi con le modalità di cui al precedente articolo, e dopo l'apertura saranno eliminate dalla gara le offerte che abbiano oltrepassato il limite oltrepassato nella scheda.
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1. Quando nelle aste ad offerte segrete due o più concorrenti, presenti all'asta, facciano la stessa offerta ed essa sia accettabile, si procede nella medesima adunanza ad una licitazione fra essi soli, a partiti segreti o ad estinzione di candela vergine, secondo che lo creda più opportuno l'ufficiale incaricato. Colui che risulta migliore offerente é dichiarato aggiudicatario.
2. Ove nessuno di coloro che fecero offerte uguali sia presente, o i presenti non vogliano migliorare l'offerta, ovvero nel caso in cui le offerte debbano essere contenute entro il limite di cui al secondo comma dell'articolo 75 e all'ultimo comma dell'articolo 76, la sorte decide chi debba essere l'aggiudicatario.
78 (omissis)
79
1. Nelle aste a mezzo di pubblico banditore la gara é a viva voce, e dura fintantoché il presidente dell'asta non fa dare il segnale di aggiudicazione dal banditore. In questa specie di asta l'aggiudicazione é definitiva al primo incanto.
80 (omissis)
81
1. Gli accorrenti all'asta possono presentarsi muniti di regolare e autentico atto di procura speciale rilasciata da altra persona, sia che tale atto riguardi un solo e determinato appalto, sia che si riferisca a qualunque altro appalto per forniture dello Stato. In questo caso le offerte, la aggiudicazione ed il contratto si intendono fatti a nome e per conto della persona mandante, rappresentata dal mandatario.
2. La procura in originale o in copia autentica é unita al verbale d'incanto.
3. I mandati di procura generale non sono validi per la ammissione alle aste.
4. Possono anche essere fatte offerte per conto di una terza persona con riserva di nominarla, purché l'offerente stesso abbia i requisiti necessari per essere ammesso agl'incanti, e il deposito a garanzia dell'offerta sia a lui intestato.
5. Ove l'aggiudicazione abbia luogo a chi fece l'offerta per persona da dichiarare, se ne fa speciale menzione nel verbale di incanto, e l'offerente può dichiarare la persona all'atto dell'aggiudicazione, ovvero entro il termine di giorni tre a decorrere da quello del deliberamento, e non ostante che l'aggiudicazione resti subordinata all'approvazione superiore per conto dell'amministrazione.
6. Se la persona dichiarata é presente al momento dell'aggiudicazione, la dichiarazione é da essa accettata, apponendo la sua firma sul verbale d'incanto.
7. Se la persona dichiarata non é presente, o la dichiarazione per parte dell'offerente non é fatta al momento dell'aggiudicazione, deve la persona dichiarata presentarsi entro i tre giorni per accettare e firmare la dichiarazione.
8. Non sono valide le dichiarazioni per le persone indicate all'art. 68 e per quelle che non hanno la capacità civile di obbligarsi e di fare contratti.
9. Quando l'offerente non faccia, nel termine utile, la dichiarazione, o la persona dichiarata non accetti, o non abbia i requisiti voluti per concorrere all'asta, l'offerente é considerato per gli effetti legali come vero ed unico aggiudicatario.
82
1. Terminata l'asta, si stende un processo verbale in cui si descrivono le operazioni fatte e vi si uniscono le offerte ricevute. Lo sottoscrivono l'autorità che presiedette all'asta, l'aggiudicatario se presente, due testimoni, l'ufficiale pubblico che l'autentica, e nei casi previsti dal primo comma dell'art. 98 anche l'impiegato del ministero delle finanze che vi intervenne.
2. Si uniscono pure al processo verbale un esemplare dell'avviso d'asta ed i giornali in cui fu inserito.
3. A tergo dell'avviso d'asta il funzionario che ha autenticato il verbale appone una dichiarazione indicante i luoghi nei quali l'avviso fu pubblicato, desumendolo dai certificati pervenuti a norma dell'articolo 66.
4. Nel caso di offerte a schede segrete ricevute simultaneamente in più luoghi, se non sia presente l'aggiudicatario, si trasmette il processo verbale di aggiudicazione all'autorità che ricevette e trasmise l'offerta, per far notificare al domicilio eletto dall'aggiudicatario il fatto dell'avvenuta aggiudicazione.
5. Nelle aste tenute nelle forme di cui agli artt. 75 e 76 il deliberatario, se presente, sottoscrive il verbale di aggiudicazione, ed in sua assenza gliene viene fatta notificazione come sopra é detto.
83
1. I depositi da farsi dai concorrenti alle aste sono, di regola, ricevuti dalle tesorerie del Regno debitamente autorizzate ed indicate nell'avviso d'asta. Possono pure in casi speciali essere ricevuti da chi presiede all'asta.
2. Chiusi gli incanti, siffatti depositi vengono restituiti a tutti gli altri concorrenti, ritenendosi solamente quelli fatti dagli aggiudicatari per essere passati alla Cassa dei depositi e prestiti.
3. Per i contratti d'una durata non maggiore di tre mesi i depositi possono rimanere nella tesoreria ove furono effettuati, a titolo di deposito provvisorio infruttifero, sino alla completa esecuzione del contratto. Se i depositi fossero eseguiti presso l'ufficio appaltante, questo deve versarli nella più prossima tesoreria all'effetto medesimo.
4. (omissis)
84
1. Quando l'amministrazione, a norma del n. 9 dell'art. 65, abbia dichiarato che l'aggiudicazione é soggetta ad offerte di aumento o di ribasso, negli stessi luoghi dove furono pubblicati gli avvisi d'asta e negli stessi giornali o bollettini dove furono inseriti, si deve pubblicare nel più breve tempo possibile, con apposito avviso, la seguita aggiudicazione, ed indicare il giorno e l'ora precisa in cui scade il periodo di tempo (fatali), entro il quale si può migliorare il prezzo di aggiudicazione, e gli uffici ai quali dev'essere presentata l'offerta.
2. Passato tale periodo non può essere accettata verun'altra offerta.
3. Il periodo di tempo utile per migliorare il prezzo dell'aggiudicazione é di almeno giorni dieci dall'ultima pubblicazione e s'intende scaduto all'ora stabilita.
4. L'autorità competente per l'approvazione del contratto può ridurre questo termine fino a cinque giorni con decreto motivato da unirsi a quello di approvazione del contratto.
5. L'offerta di aumento o di ribasso non può mai essere inferiore al ventesimo del prezzo di aggiudicazione e dev'essere presentata in piego chiuso o aperto, accompagnata dai documenti e dalla prova dell'eseguito deposito prescritto nell'avviso d'asta.
6. L'ufficio deve spedire all'offerente una dichiarazione indicante il giorno e l'ora in cui venne presentata l'offerta e trasmettere le offerte ricevute, insieme ai documenti, a chi presiede l'asta.
85
1. Prestandosi in tempo utile un'offerta ammissibile, si pubblica, secondo le norme indicate negli articoli precedenti e dopo scaduti i fatali, altro avviso d'asta, e si procede al nuovo incanto sul prezzo dell'ottenuta migliore offerta, col metodo dell'estinzione delle candele o per offerte segrete; come verrà determinato e pubblicato nell'avviso.
2. Quando il prezzo più favorevole risulti da due o più offerte uguali, quella valida agli effetti della nuova asta é designata mediante sorteggio, salvo che fra dette offerte vi sia quella dell'aggiudicatario provvisorio alla quale viene data la preferenza.

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