mercoledì 2 maggio 2012

modalità attribuzione seggi del Consiglio Comunale

Nelle elezioni amministrative, l'assegnazione dei seggi, in caso di ricorso al ballottaggio per l'elezione del Sindaco, deve essere operata con riferimento ai risultati conseguiti in sede di ballottaggio. È questo il principio statuito con la sentenza in commento dal Consiglio di Stato secondo il quale non può, ai fini della ripartizione dei seggi, farsi esclusivo riferimento alle cifre elettorali conseguite dalle liste o loro gruppi nel primo turno elettorale, senza tenere alcun conto dei loro collegamenti ai fini del secondo turno, rilevando i voti di lista conseguiti nel primo turno al solo fine della distribuzione dei seggi all'interno delle coalizioni.

In particolare, per la sentenza in rassegna, in assenza di una specifica norma al riguardo, deve privilegiarsi la soluzione più vicina al principio cardine che ha ispirato la riforma del governo locale, che è rinvenibile nel comma X dell'art. 73 del TUEELL, che ha inteso assicurare, mediante la previsione del ballottaggio, al sindaco eletto almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio comunale.

Nelle elezioni amministrative il turno di ballottaggio è stato quindi previsto non solo come modalità per l'elezione diretta del sindaco, quanto, piuttosto, come metodo per la composizione dei consigli, atteso che il gruppo di liste collegate al candidato vincente beneficia del premio di maggioranza, mentre il gruppo perdente beneficia di quella relativa compattezza che gli torna utile per esercitare il proprio ruolo di opposizione e di controllo sulla maggioranza.

In sintesi, poiché dei momenti di cui tenere conto nel calcolo dei voti per l'attribuzione dei seggi il comma IV del citato art. 73 ha considerato rilevante quello in cui viene concretamente individuato il Sindaco, è a tale momento che occorre avere riguardo per effettuare l'attribuzione dei seggi in consiglio comunale ad una lista o ad un collegamento di liste se il sindaco viene individuato solo a seguito di ballottaggio; è quindi in base ai risultati in tale sede ottenuti dalle liste che deve essere effettuata la ripartizione dei seggi.

(Consiglio di Stato – Sezione Quinta Giurisdizionale, Sentenza 28 febbraio 2011, n.1269)

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